Il credito d’imposta ZLS disciplinato dall’art. 13 del d.l. n. 60/2024 si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi, ma la distinzione tra investimento novativo e semplice ammodernamento è determinante per l’accesso all’agevolazione. La Risposta AdE n. 99/2026 chiarisce i criteri discriminanti, offrendo un parametro interpretativo diretto per valutare l’ammissibilità dei progetti dei clienti. Chi assiste imprese operanti in ZLS deve verificare con precisione la natura dell’investimento prima di pianificare qualsiasi struttura fiscale agevolata.
Punti chiave
- Punto 1 — Il credito d’imposta ZLS ex art. 13 d.l. 60/2024 si applica solo agli investimenti novativi, non ai meri interventi di ammodernamento.
- Punto 2 — La Risposta AdE n. 99/2026 fornisce criteri interpretativi vincolanti per distinguere le due categorie di investimento.
- Punto 3 — Le ZLS riguardano le regioni più sviluppate: lo strumento integra le ZES del Mezzogiorno con una platea diversa di beneficiari.
Chi assiste imprese che operano in aree portuali del Nord e del Centro Italia deve padroneggiare la distinzione tra investimento novativo e ammodernamento: da questa qualificazione dipende l’accesso al credito d’imposta ZLS. Sbagliare la classificazione dell’investimento significa pianificare un’agevolazione che l’Agenzia delle Entrate può negare in sede di controllo, con conseguente recupero dell’imposta e applicazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 99/2026, che affronta il tema delle Zone Logistiche Semplificate e dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta previsto dall’art. 13 del d.l. n. 60 del 2024, chiarendo quando un intervento su beni strumentali costituisce un investimento agevolabile e quando invece si tratta di un ammodernamento escluso dall’incentivo.
Il contesto normativo
Le Zone Logistiche Semplificate trovano la loro disciplina principale nell’art. 13 del d.l. n. 60 del 2024, che richiama il regime agevolativo strutturato sul modello delle ZES (Zone Economiche Speciali) del Mezzogiorno, adattandolo alle regioni più sviluppate del Paese. Il credito d’imposta è riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, nell’ambito di investimenti produttivi qualificati. La norma esclude espressamente gli investimenti che si limitino a mantenere o ripristinare la capacità produttiva preesistente, senza apportare un incremento qualitativo o quantitativo significativo. La Risposta n. 99/2026 dell’AdE costituisce un documento di prassi che, pur non avendo valore normativo erga omnes, orienta concretamente l’interpretazione degli uffici in sede di verifica.
Cosa cambia per lo studio
- Qualifica preventiva dell’investimento: prima di strutturare il piano fiscale del cliente, occorre verificare se l’intervento sui beni strumentali introduce un elemento novativo — aumento di capacità, nuova funzione produttiva, sostituzione con tecnologia differente — oppure si limita a sostituire a parità di funzione un bene obsoleto o deteriorato.
- Documentazione tecnica come strumento difensivo: la distinzione tra novativo e ammodernamento si gioca quasi sempre sul piano tecnico, non giuridico. Lo studio deve coordinare il cliente con un tecnico (ingegnere, perito industriale) capace di redigere una relazione che attesti le caratteristiche innovative dell’investimento prima ancora dell’acquisto.
- Perimetro geografico da verificare: le ZLS si applicano alle regioni più sviluppate, a differenza delle ZES Mezzogiorno. Prima di consigliare l’agevolazione, controlla che l’unità produttiva del cliente ricada effettivamente nell’area ZLS istituita con il provvedimento di individuazione, perché l’errore di perimetro è tra i più frequenti in sede di accertamento.
- Coordinamento con altri incentivi: il credito d’imposta ZLS può sovrapporsi con Industria 5.0 o con altri bonus su beni strumentali. La cumulabilità va verificata caso per caso perché alcune normative settoriali escludono il cumulo o lo limitano a percentuali specifiche.
- Risposta n. 99/2026 come benchmark interpretativo: portala in consultazione con il cliente e usala per anticipare le obiezioni dell’Agenzia: se l’investimento del tuo cliente è strutturalmente simile a quello respinto o accolto nella risposta, hai già un indirizzo chiaro su come l’AdE leggerà l’operazione.
Attenzione a
Qualificare come novativo un semplice ammodernamento per far rientrare l’investimento nell’agevolazione è il rischio operativo principale. In sede di verifica, l’Agenzia chiede le specifiche tecniche del bene acquistato e le confronta con quelle del bene sostituito. Se la capacità produttiva, la tecnologia e la funzione rimangono sostanzialmente invariate, il credito viene recuperato integralmente con sanzioni dal 25% al 200% dell’imposta non versata, oltre agli interessi.
Attenzione anche ai tempi di fruizione del credito: il meccanismo di utilizzo in compensazione tramite modello F24 prevede finestre temporali specifiche. Un errore nella calendarizzazione della compensazione può comportare il rigetto della delega di pagamento e, nei casi peggiori, l’applicazione di sanzioni per indebita compensazione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Domande frequenti
Cosa si intende per investimento novativo ai fini del credito d’imposta ZLS?
Un investimento è novativo quando introduce un incremento qualitativo o quantitativo nella capacità produttiva dell’impresa, ad esempio attraverso l’acquisto di macchinari con funzioni nuove o maggiore potenza produttiva. La semplice sostituzione di un bene con uno equivalente per funzione e capacità rientra nell’ammodernamento e non è agevolabile ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 60/2024.
Il credito d’imposta ZLS è cumulabile con il bonus Industria 5.0?
La cumulabilità va verificata caso per caso. In linea generale, le normative sugli incentivi agli investimenti prevedono limiti o esclusioni al cumulo su uno stesso bene. Prima di pianificare la doppia agevolazione, occorre leggere entrambe le norme di riferimento e, se necessario, presentare un’istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per avere certezza sulla fattispecie concreta.
Come si verifica se un’unità produttiva rientra in una ZLS?
Le ZLS sono istituite con provvedimenti specifici che individuano il perimetro geografico dell’area agevolata, di norma collegata a sistemi portuali delle regioni più sviluppate. La verifica si effettua consultando il decreto istitutivo della singola ZLS e incrociando le coordinate catastali dell’immobile con la mappa allegata al provvedimento. Un errore di perimetro è tra le cause più frequenti di recupero del credito in accertamento.
Fonte di riferimento: Giuricivile