Il paziente ha diritto a un’informazione completa sulle opzioni anestesiologiche disponibili, ma non può imporre al medico la tecnica da adottare: la scelta finale resta nella sfera della discrezionalità clinica. Il Tribunale ha chiarito che il consenso informato ex art. 1 L. 219/2017 copre il diritto a conoscere e rifiutare, non a selezionare la prestazione. Per il difensore del paziente, questo distinguo è determinante nel costruire o smontare una pretesa risarcitoria.
Punti chiave
- Punto 1 — Il paziente ha diritto all’informazione sulle opzioni anestesiologiche, non alla scelta tecnica.
- Punto 2 — La L. 219/2017 tutela il consenso e il rifiuto, non la prescrizione della prestazione.
- Punto 3 — La responsabilità del medico scatta se omette informazioni rilevanti, non se sceglie la tecnica.
Per chi assiste cliniche, ospedali o pazienti in contenziosi da responsabilità medica, questa pronuncia sposta l’asse del dibattito: la violazione del consenso informato in ambito anestesiologico va provata sull’omissione informativa, non sulla difformità tra tecnica richiesta e tecnica eseguita. È un distinguo che cambia l’impostazione dell’atto di citazione e la selezione delle prove da raccogliere in fase cautelare.
Il Tribunale — la cui decisione è riportata da Diritto.it — ha stabilito che il paziente può esprimere preferenze sul tipo di anestesia e deve ricevere informazioni adeguate sulle alternative disponibili, ma la scelta tecnica definitiva spetta all’anestesista. Il rifiuto del paziente a sottoporsi a una determinata tecnica, se adeguatamente documentato, può bloccare l’intervento; ma non trasforma il medico in esecutore di istruzioni cliniche impartite dal malato.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è la L. 22 dicembre 2017 n. 219, in particolare l’art. 1, che riconosce il diritto del paziente a ricevere informazioni complete sulle conseguenze della scelta terapeutica e a rifiutare qualsiasi trattamento. La norma non attribuisce al paziente un diritto positivo a esigere una prestazione specifica: definisce il perimetro del consenso come atto di autonomia, non come atto prescrittivo.
Sul piano della responsabilità civile, rileva l’art. 7 L. 219/2017, che rinvia alle regole generali in materia di inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. La Cassazione, con orientamento consolidato (si veda Cass. Civ. n. 28985/2019), ha ribadito che la lesione del consenso informato configura un danno autonomo rispetto all’esito dell’intervento: anche un intervento tecnicamente riuscito può generare responsabilità se il paziente non era stato adeguatamente informato. In ambito anestesiologico, questo significa che l’omessa illustrazione dei rischi di una tecnica alternativa — ad esempio anestesia locoregionale versus generale — può essere sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.
Cosa cambia per lo studio
- Nei mandati a difesa del paziente, verifica sempre la documentazione pre-operatoria: il modulo di consenso deve menzionare esplicitamente le tecniche anestesiologiche disponibili e i relativi rischi comparati, non solo la tecnica effettivamente adottata.
- Se assisti la struttura sanitaria, controlla che il consenso non sia un modulo generico: un documento che non distingue tra opzioni anestesiologiche espone la clinica a contestazioni sull’adeguatezza dell’informazione, indipendentemente dall’esito clinico.
- La preferenza espressa dal paziente per una tecnica specifica va annotata in cartella: se l’anestesista opta per una soluzione diversa, deve risultare la motivazione clinica scritta. Senza questa traccia, il contenzioso si apre automaticamente sull’onere della prova a carico del medico.
- In sede di CTU, orienta il consulente a rispondere non solo sulla correttezza della tecnica adottata, ma sull’adeguatezza del processo informativo che l’ha preceduta: sono due quesiti distinti e cumulabili.
- Il rifiuto del paziente a un tipo di anestesia, se documentato, può configurare causa di forza maggiore rispetto a eventuali complicanze legate alla tecnica alternativa imposta dalla scelta del malato: argomento utile per la difesa del professionista.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere il piano dell’informazione con quello della scelta: un avvocato che imposta la domanda risarcitoria sostenendo che il medico «avrebbe dovuto eseguire l’anestesia locoregionale perché il paziente la voleva» costruisce un argomento destinato a cadere. La doglianza corretta è che il paziente non è stato messo nelle condizioni di decidere consapevolmente, anche eventualmente per scegliere di non operarsi.
Attenzione anche alla prescrizione: il dies a quo nei danni da omesso consenso informato decorre dal momento in cui il paziente ha conoscenza del nesso tra l’omissione e il pregiudizio subito, non necessariamente dalla data dell’intervento. Cass. Civ. n. 26516/2020 ha confermato l’applicazione del criterio soggettivo della conoscibilità, con conseguente allungamento dei termini utili all’azione.
Domande frequenti
Il paziente può scegliere il tipo di anestesia e il medico è obbligato ad eseguirla?
No. Il paziente ha diritto a ricevere informazioni complete sulle tecniche disponibili e può rifiutare un trattamento specifico, ma non può imporre al medico quale tecnica adottare. La scelta clinica resta nella discrezionalità dell’anestesista, che deve però documentare le motivazioni se si discosta dalla preferenza espressa dal paziente.
Quando scatta la responsabilità del medico per violazione del consenso informato in anestesia?
La responsabilità scatta quando l’anestesista omette di informare il paziente sulle tecniche alternative disponibili e sui relativi rischi comparati, impedendogli una scelta consapevole. Secondo Cass. Civ. n. 28985/2019, il danno da consenso informato è autonomo: non richiede che l’intervento sia andato male, ma che il processo informativo sia stato inadeguato.
Da quando decorre la prescrizione per il danno da omesso consenso informato?
La prescrizione decorre dal momento in cui il paziente acquisisce consapevolezza del nesso tra l’omissione informativa e il danno subito, non dalla data dell’intervento. Cass. Civ. n. 26516/2020 applica il criterio soggettivo della conoscibilità, il che in pratica può spostare significativamente il dies a quo rispetto alla data dell’operazione.
Fonte di riferimento: Diritto.it