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Confisca e prescrizione la Corte costituzionale decide


Quando il reato si estingue per prescrizione in appello, la confisca ex art. 240-bis c.p. e la confisca ex art. 322-ter c.p. restano operative: il giudice deve accertare comunque la responsabilità dell’imputato ai soli fini della confisca. La Corte costituzionale, con sentenza n. 49/2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 578-bis c.p.p., escludendo qualsiasi contrasto con la presunzione di innocenza. La difesa deve quindi impostare l’impugnazione sapendo che la prescrizione non chiude la partita sulla confisca.

Punti chiave

  • Punto 1 — La prescrizione non blocca la confisca ex art. 240-bis c.p. e art. 322-ter c.p. in appello.
  • Punto 2 — L’art. 578-bis c.p.p. è costituzionalmente legittimo: il giudice accerta la responsabilità ai soli fini della confisca.
  • Punto 3 — La confisca urbanistica da lottizzazione abusiva rientra nel perimetro applicativo della norma.

Se gestisci un fascicolo penale in appello e il reato rischia di prescriversi, devi sapere che la prescrizione non estingue automaticamente la confisca. La Corte costituzionale ha chiuso la questione: il giudice d’appello, anche davanti a un reato prescritto, mantiene il potere — e il dovere — di decidere sulla confisca, accertando la responsabilità dell’imputato ai soli effetti di essa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49/2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Lecce in un giudizio sulla confisca urbanistica conseguente a lottizzazione abusiva. La pronuncia riguarda l’art. 578-bis c.p.p. e chiarisce che la norma non viola l’art. 27, comma 2, Cost. (presunzione di innocenza). Il testo integrale è disponibile sul sito della Corte costituzionale; la notizia è ripresa da Studio Cataldi.

Il contesto normativo

L’art. 578-bis c.p.p. — introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 — stabilisce che, quando è stata disposta la confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. oppure la confisca per i reati contro la pubblica amministrazione ex art. 322-ter c.p., il giudice d’appello che dichiara il reato estinto per prescrizione non si limita a prenderne atto: decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La stessa logica si applica alle confische previste da altre disposizioni di legge richiamate dalla norma, tra cui quella urbanistica derivante da lottizzazione abusiva, già oggetto di consolidato orientamento della Corte EDU (sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, Grande Camera, 28 giugno 2018).

Cosa cambia per lo studio

  1. Strategia difensiva in appello va ripensata subito. Se il cliente punta tutto sulla prescrizione per liberarsi anche della confisca, la sentenza n. 49/2026 chiude quella strada: devi costruire una difesa autonoma nel merito sulla confisca, indipendentemente dall’esito sulla prescrizione.
  2. L’accertamento della responsabilità in appello è pieno, non sommario. Il giudice svolge un accertamento completo ai fini della confisca: prepara memorie e produzioni documentali come se il dibattimento sulla colpevolezza fosse ancora aperto.
  3. La confisca urbanistica da lottizzazione abusiva rientra espressamente nel campo applicativo. Se hai fascicoli su reati edilizi con confisca del compendio immobiliare, verifica subito se è applicabile l’art. 578-bis c.p.p. anche in primo grado, perché la norma può operare già a quell’altezza procedurale.
  4. Attenzione ai termini di impugnazione. La prescrizione interviene spesso in fase avanzata: monitora le scadenze per l’appello sulla confisca con la stessa attenzione che riservi all’impugnazione sulla pena, perché i due binari ora corrono separati.
  5. La norma si applica anche al giudizio in Cassazione. L’art. 578-bis c.p.p. riguarda espressamente il giudice d’appello, ma la giurisprudenza di legittimità ha già esteso la logica anche al ricorso per cassazione: verifica la tenuta del ricorso anche sotto questo profilo.

Attenzione a

Non confondere i presupposti applicativi della norma. L’art. 578-bis c.p.p. scatta solo se la confisca era già stata ordinata nel grado precedente. Se in primo grado la confisca non è stata disposta, il giudice d’appello non può applicare la norma: verifica sempre cosa c’è nel dispositivo della sentenza impugnata prima di impostare la strategia.

Non trascurare il profilo convenzionale. La Corte EDU ha già censurato l’Italia sulla confisca urbanistica senza condanna definitiva: anche dopo la sentenza n. 49/2026 resta aperto il fronte del ricorso a Strasburgo se l’accertamento della responsabilità in appello non rispetta le garanzie dell’art. 6 CEDU. Valuta questa opzione fin dall’inizio, non a sentenza definitiva.

Domande frequenti

La prescrizione del reato estingue anche la confisca urbanistica in appello?

No. Dopo la sentenza Corte cost. n. 49/2026, l’art. 578-bis c.p.p. è costituzionalmente legittimo: il giudice d’appello che dichiara prescritto il reato deve comunque decidere sulla confisca ex art. 240-bis c.p. o sulla confisca urbanistica, previo accertamento della responsabilità dell’imputato ai soli fini della misura ablativa.

Art. 578-bis c.p.p.: si applica anche alla confisca per lottizzazione abusiva?

Sì. La Corte costituzionale lo ha confermato nella sentenza n. 49/2026, pronunciandosi proprio su un caso di confisca urbanistica conseguente a lottizzazione abusiva. La norma si applica non solo all’art. 240-bis c.p. e all’art. 322-ter c.p., ma anche alle altre confische previste da disposizioni di legge, inclusa quella urbanistica.

Come si impugna la confisca in appello quando il reato è già prescritto?

L’impugnazione sulla confisca segue un binario autonomo rispetto alla prescrizione. Il difensore deve svolgere una difesa nel merito sulla responsabilità dell’imputato, anche se il reato è estinto. Occorre presentare memorie specifiche sulla confisca, produrre documenti e contestare l’accertamento della responsabilità come se la colpevolezza fosse ancora sub iudice.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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