Composizione negoziata decreto attuativo novità 2026


Il decreto attuativo sulla composizione negoziata della crisi d’impresa aggiorna le regole operative per esperti, imprese e professionisti coinvolti nel percorso stragiudiziale introdotto dal d.lgs. 83/2022. Gli avvocati che assistono imprenditori in difficoltà devono verificare subito i nuovi requisiti procedurali e i termini modificati. Ignorare le novità espone il cliente a decadenze o a una nomina dell’esperto non conforme.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il decreto attuativo aggiorna i requisiti degli esperti iscritti nell’elenco tenuto dalle Camere di Commercio.
  • Punto 2 — Cambiano le modalità di accesso alla piattaforma telematica e i termini di deposito della documentazione iniziale.
  • Punto 3 — Le misure protettive automatiche restano ancorate all’art. 18 d.lgs. 14/2019 ma con perimetro applicativo ridefinito.

Per gli studi che seguono imprese in difficoltà, il nuovo decreto attuativo sulla composizione negoziata non è una semplice integrazione burocratica: ridisegna le regole operative su cui si fondano le strategie di accesso allo strumento. Adeguare subito i modelli di prima consulenza e i checklist di avvio della procedura è la mossa concreta da fare questa settimana.

Il Ministero ha pubblicato il decreto attuativo che aggiorna la disciplina operativa della composizione negoziata della crisi, lo strumento stragiudiziale introdotto con il d.l. 118/2021 e poi stabilizzato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019). Per i dettagli del provvedimento, la fonte è Diritto.it.

Il contesto normativo

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25 quater del d.lgs. 14/2019, come modificati dal d.lgs. 83/2022 in recepimento della Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023. Il decreto attuativo ora in vigore interviene in particolare sull’art. 13 d.lgs. 14/2019, che regola i requisiti degli esperti, e sull’art. 17, relativo alla domanda di nomina e alla documentazione da allegare. La piattaforma telematica istituita presso le Camere di Commercio, prevista dall’art. 13 co. 7, viene ridisegnata nei flussi di accesso e nei formati documentali accettati.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Milano con decreto del 14 marzo 2024 ha già chiarito che il mancato deposito della lista creditori aggiornata nei termini preclude l’accesso alle misure protettive ex art. 18 d.lgs. 14/2019: un precedente che il nuovo decreto attuativo recepisce in modo esplicito sul piano regolamentare.

Cosa cambia per lo studio

  1. Requisiti degli esperti aggiornati. Il decreto ridefinisce i criteri di iscrizione nell’elenco camerale: cambiano i requisiti di esperienza minima documentabile. Controlla se il professionista che stai valutando per il tuo cliente è ancora in regola con la nuova disciplina prima di avviare la procedura.
  2. Documentazione iniziale più articolata. La domanda di nomina dell’esperto deve ora includere un prospetto aggiornato della situazione debitoria con scadenzario a 12 mesi, non più a 6. Chi usa modelli standard deve aggiornarli subito.
  3. Termini più stretti sulla piattaforma telematica. Il caricamento dei documenti integrativi richiesti dall’esperto scende da 30 a 20 giorni dalla richiesta. Un termine che nei fatti comprimi i tempi di risposta del cliente: avvisalo già nella lettera di incarico.
  4. Misure protettive: perimetro ridefinito. Il decreto chiarisce che le misure protettive automatiche ex art. 18 d.lgs. 14/2019 non si estendono ai crediti sorti dopo la pubblicazione nel registro delle imprese, salvo proroga motivata dal tribunale. Una distinzione che incide sulla gestione dei fornitori in corso di rapporto.
  5. Nuovi obblighi informativi verso i creditori. L’imprenditore deve ora inviare ai creditori principali una comunicazione standardizzata entro 5 giorni dall’accettazione dell’esperto, con il contenuto minimo fissato dal decreto. Il difetto di questa comunicazione può pregiudicare la buona fede richiesta ai fini delle esenzioni da revocatoria.

Attenzione a

Non confondere la data di pubblicazione del decreto con la data di efficacia delle singole disposizioni. Alcune norme entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altre sono immediatamente applicabili alle procedure già in corso. Per le composizioni negoziate avviate prima del decreto, verifica puntualmente quale regime si applica articolo per articolo: l’errore più frequente in fase di transizione normativa è applicare le nuove regole in blocco senza distinguere il regime intertemporale.

Attenzione ai conflitti di interessi degli esperti sotto il nuovo regime. Il decreto amplia le cause di incompatibilità previste dall’art. 13 d.lgs. 14/2019. Se il tuo cliente ha già individuato un esperto di fiducia, verifica la sua posizione rispetto alle nuove cause ostative prima che la nomina sia formalizzata: una nomina viziata blocca la procedura e brucia tempo prezioso quando l’impresa è in crisi.

Domande frequenti

Cosa cambia nella composizione negoziata con il decreto attuativo 2026?

Il decreto aggiorna i requisiti degli esperti iscritti negli elenchi camerali, modifica i termini di deposito della documentazione iniziale portando lo scadenzario debitorio da 6 a 12 mesi, riduce da 30 a 20 giorni il termine per i documenti integrativi richiesti dall’esperto e ridefinisce il perimetro delle misure protettive automatiche ex art. 18 d.lgs. 14/2019.

Le nuove regole sulla composizione negoziata si applicano alle procedure già avviate?

Il regime intertemporale non è uniforme: alcune disposizioni del decreto si applicano solo alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, altre valgono anche per quelle in corso. Occorre verificare articolo per articolo, evitando di applicare le nuove regole in blocco a procedure già pendenti.

Cosa rischia l’imprenditore se non invia la comunicazione ai creditori nei termini previsti dal nuovo decreto?

Il mancato invio della comunicazione standardizzata ai creditori principali entro 5 giorni dall’accettazione dell’esperto può compromettere la buona fede richiesta per beneficiare delle esenzioni da revocatoria sugli atti compiuti durante la procedura. È un adempimento formale con conseguenze sostanziali rilevanti.

Fonte di riferimento: Diritto.it