Canone unico delibere comunali pubblicazione e adempimenti


I Comuni che non hanno ancora pubblicato le delibere regolamentari e tariffarie del canone unico patrimoniale rischiano di non rendere opponibili le tariffe ai contribuenti. Il Dipartimento delle Finanze ha riaperto le annualità 2021-2025 sul Portale del federalismo fiscale, consentendo la trasmissione tardiva delle delibere. Chi assiste enti locali o imprese soggette al canone deve verificare immediatamente se le tariffe applicate risultano regolarmente pubblicate.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le annualità 2021-2025 sono ora aperte sul Portale del federalismo fiscale per trasmissione delle delibere.
  • Punto 2 — Le tariffe del canone unico non pubblicate nei termini possono essere contestate dai contribuenti in sede di ricorso.
  • Punto 3 — Chi assiste imprese concessionarie di suolo pubblico deve controllare la regolarità delle delibere comunali applicate.

Se assisti Comuni o imprese soggette al canone unico patrimoniale — OSP, pubblicità, mercati — hai un’azione concreta da fare oggi: verificare se le delibere tariffarie degli anni 2021-2025 risultano pubblicate sul Portale del federalismo fiscale. La pubblicazione non è un adempimento formale: è il presupposto perché le tariffe siano legalmente applicabili e opponibili ai contribuenti. Le delibere non trasmesse o non pubblicate nei termini aprono spazi di contestazione che puoi sfruttare o che devi saper prevenire.

Il Dipartimento delle Finanze ha dato istruzioni operative ai Comuni tramite il Portale del federalismo fiscale, aprendo le annualità dal 2021 al 2025 per la trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie del canone unico patrimoniale di concessione. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il canone unico patrimoniale è disciplinato dall’art. 1, commi 816-836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha unificato e sostituito la TOSAP, il COSAP, la TARI corrispettiva e le altre entrate per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari. La norma stabilisce che i Comuni approvano le tariffe con delibera del consiglio comunale entro il 31 dicembre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il comma 826 dispone che le tariffe non deliberate nei termini comportano l’applicazione automatica delle tariffe dell’anno precedente: ma questo meccanismo suppletivo opera solo se la delibera precedente risulta regolarmente pubblicata. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato in materia di tributi locali, ha più volte ribadito che la pubblicazione delle delibere tariffarie nel portale ministeriale è condizione di efficacia nei confronti dei contribuenti (v. Cass. Civ. Sez. V, n. 9668/2021, in materia di delibere comunali e opponibilità).

Cosa cambia per lo studio

  1. Controlla subito se il Comune cliente ha trasmesso le delibere per tutte le annualità 2021-2025: la riapertura del portale offre una finestra per regolarizzare la posizione senza attendere la scadenza ordinaria.
  2. Se assisti un’impresa che ha ricevuto avvisi di accertamento o richieste di pagamento del canone unico, verifica la regolare pubblicazione della delibera tariffaria applicata: l’assenza o il ritardo nella pubblicazione è un motivo di ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente.
  3. Per i clienti concessionari di suolo pubblico (dehors, chioschi, mercati ambulanti), ricostruisci l’iter deliberativo dal 2021 a oggi: tariffe applicate in difetto di delibera pubblicata possono essere contestate e, in caso di pagamento già avvenuto, può aprirsi un’azione di rimborso ex art. 1, comma 164, L. 296/2006.
  4. Se il Comune ha già emesso ingiunzioni fiscali o avvisi di accertamento fondati su delibere non pubblicate, valuta la sospensiva cautelare: il fumus è solido e il periculum nel ritardo è spesso presente in caso di pignoramenti in corso.
  5. Aggiorna la due diligence sui contratti di concessione di suolo pubblico: una delibera irregolare può incidere sulla determinazione del canone contrattualmente previsto e giustificare una rinegoziazione.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere la deliberazione del consiglio comunale con la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale: sono due passaggi distinti. Un Comune può aver votato la delibera nei termini ma non averla mai trasmessa al portale, rendendo le tariffe tecnicamente inapplicabili. Verifica sempre la data di trasmissione telematica, non solo la data di adozione dell’atto.

Attenzione anche alla retroattività: la riapertura delle annualità 2021-2025 consente la trasmissione ora, ma non sana automaticamente gli effetti già prodottisi nel periodo di assenza della pubblicazione. Se il tuo cliente ha già impugnato un accertamento per questo motivo, la regolarizzazione tardiva da parte del Comune non estingue il vizio dell’atto già emesso e notificato.

Domande frequenti

Cosa succede se il Comune non pubblica le delibere del canone unico sul portale del federalismo fiscale?

Le tariffe non pubblicate nel Portale del federalismo fiscale non sono opponibili ai contribuenti. Il Comune può aver adottato la delibera nei termini, ma senza la pubblicazione telematica le tariffe mancano di efficacia esterna. Questo apre la strada al ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria avverso qualsiasi avviso di accertamento basato su quelle tariffe.

Un’impresa può chiedere il rimborso del canone unico pagato se la delibera non era pubblicata?

Sì. Se il pagamento è avvenuto in base a tariffe non regolarmente pubblicate, l’impresa può presentare istanza di rimborso entro 5 anni dal versamento ai sensi dell’art. 1, comma 164, L. 296/2006. In caso di diniego espresso o silenzio, il ricorso va proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nel termine di 60 giorni.

Quali anni del canone unico si possono ancora trasmettere sul portale del Ministero?

Il Dipartimento delle Finanze ha aperto le annualità dal 2021 al 2025. I Comuni possono quindi trasmettere ora le delibere regolamentari e tariffarie per tutti questi anni. La trasmissione tardiva non sana però i vizi degli atti impositivi già emessi e notificati nel periodo in cui la pubblicazione mancava.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali