Assegno divorzile quantificazione tra funzione assistenziale e compensativa


L’assegno divorzile si quantifica combinando funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa: non basta dimostrare l’autosufficienza economica del richiedente per escluderlo. La Cassazione, con ordinanza n. 22874 del 07/07/2026, conferma che lo squilibrio patrimoniale derivante da scelte di vita condivise e sacrifici professionali del coniuge più debole giustifica autonomamente il riconoscimento dell’assegno. Chi difende il coniuge obbligato deve quindi articolare la contestazione su entrambi i piani, non solo sull’autosufficienza reddituale.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’autosufficienza economica del richiedente non esclude l’assegno se sussiste squilibrio patrimoniale da scelte condivise.
  • Punto 2 — La funzione perequativo-compensativa opera in modo autonomo rispetto a quella assistenziale.
  • Punto 3 — La prova dei sacrifici professionali del richiedente è determinante per il riconoscimento e il quantum.

Se difendi il coniuge chiamato a corrispondere l’assegno divorzile, impostare la strategia solo sull’autosufficienza economica dell’ex partner non è più sufficiente. La Cassazione ha ribadito che il giudice deve valutare separatamente due profili distinti: la condizione di bisogno del richiedente e lo squilibrio patrimoniale generato dalle scelte di vita adottate durante il matrimonio. Trascurare il secondo fronte espone il cliente a una condanna anche quando il richiedente lavora e guadagna.

Con ordinanza n. 22874 del 07/07/2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito e confermato la spettanza dell’assegno divorzile su entrambi i presupposti. La pronuncia è disponibile tramite AvvocatoAndreani, fonte che ha anticipato il testo dell’ordinanza.

Il contesto normativo

Il riferimento fondamentale è l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), che affida al giudice la valutazione di una pluralità di criteri: condizioni economiche dei coniugi, contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, ragioni della decisione, durata del matrimonio. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 hanno già sistematizzato la natura composita dell’assegno, distinguendo le tre funzioni — assistenziale, compensativa e perequativa — e stabilendo che operano anche in concorso tra loro. La pronuncia del 2026 si colloca nella scia di quel dictum, applicandolo al caso concreto senza introdurre principi nuovi, ma consolidando l’indirizzo in sede di legittimità.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica separata dei due presupposti. In ogni fascicolo divorzile, distingui subito se il richiedente invoca l’assegno per bisogno (funzione assistenziale) o per squilibrio patrimoniale da sacrifici professionali (funzione compensativa). Le strategie difensive e le prove da raccogliere sono diverse nei due casi.
  2. Istruttoria mirata sulla storia professionale del richiedente. Per contrastare la funzione compensativa devi dimostrare che il richiedente non ha rinunciato a opportunità di carriera per scelte familiari condivise. Raccogli documentazione su progressioni di carriera, redditi percepiti durante il matrimonio, eventuali promozioni o incarichi ottenuti.
  3. Quantificazione con parametri concreti. Il quantum non è una percentuale fissa: dipende dalla durata del matrimonio, dall’entità del sacrificio professionale documentato e dallo scarto tra i redditi e i patrimoni attuali. Usa CTU contabile quando le posizioni patrimoniali sono complesse.
  4. Attenzione alla motivazione del decreto o della sentenza di primo grado. Se il giudice di merito non esplicita quale funzione ha applicato e in che misura, hai un vizio motivazionale da valorizzare in appello — non un motivo di Cassazione diretto, ma un solido punto per la riforma.
  5. Lato richiedente: allegazione specifica dei sacrifici. Il cliente che vuole massimizzare l’assegno deve articolare per iscritto, già nel ricorso introduttivo, quali scelte professionali ha sacrificato, quando e perché. Allegazioni generiche sul ruolo di coniuge dedito alla famiglia raramente reggono al contraddittorio.

Attenzione a

Non confondere autosufficienza con assenza di squilibrio. L’errore più frequente è sostenere che, poiché il richiedente ha un reddito proprio, l’assegno non spetta. La Cassazione ha chiarito ripetutamente — e questa ordinanza lo conferma — che la funzione compensativa prescinde dall’autosufficienza: ciò che rileva è il divario patrimoniale imputabile alle scelte condivise. Presentare questo argomento come unico mezzo difensivo porta quasi certamente alla soccombenza.

Ricorso per Cassazione sul quantum: soglia alta. Impugnare la quantificazione dell’assegno in Cassazione è difficile: la valutazione dei criteri dell’art. 5 l. 898/1970 è giudizio di merito. La dichiarazione di inammissibilità in questa ordinanza ne è la riprova. Riserva il ricorso ai casi in cui il giudice di merito abbia omesso del tutto di considerare uno dei criteri legali o abbia applicato un parametro estraneo alla norma.

Domande frequenti

Un coniuge che lavora e guadagna può ottenere l’assegno divorzile?

Sì. L’autosufficienza economica esclude la funzione assistenziale ma non quella perequativo-compensativa. Se durante il matrimonio il richiedente ha sacrificato opportunità professionali per scelte familiari condivise, il giudice può riconoscere l’assegno per riequilibrare lo squilibrio patrimoniale generatosi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia un reddito proprio.

Come si prova la funzione compensativa dell’assegno divorzile in giudizio?

Bisogna documentare concretamente i sacrifici professionali: rinunce a promozioni, interruzioni di carriera, riduzione dell’orario lavorativo per accudire figli o gestire la casa, confrontando la posizione professionale attuale con quella che il richiedente avrebbe raggiunto senza quelle rinunce. Dichiarazioni testimoniali, buste paga storiche e documentazione aziendale sono le prove principali.

È possibile ricorrere in Cassazione contro la quantificazione dell’assegno divorzile?

Solo in casi limitati. La quantificazione dell’assegno è valutazione di merito: la Cassazione interviene se il giudice ha omesso di applicare uno dei criteri dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970 o ha motivato in modo apparente. La critica al peso attribuito a ciascun criterio, invece, è inammissibile come motivo di legittimità, come conferma l’ordinanza n. 22874/2026.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani