Fuori dai casi di autotutela doverosa, il silenzio della PA sull’istanza di riesame presentata dal privato non è impugnabile come silenzio-inadempimento. L’avvocato che ha presentato un’istanza di autotutela e non ha ricevuto risposta non può agire ex art. 31 c.p.a. per inadempimento, salvo che ricorra una delle ipotesi tipizzate di autotutela obbligatoria. La strategia difensiva va impostata fin dall’origine su binari diversi dall’attesa della risposta amministrativa.
Punti chiave
- Punto 1 — Il silenzio della PA su istanza di autotutela non è silenzio-inadempimento impugnabile ex art. 31 c.p.a.
- Punto 2 — L’autotutela doverosa è eccezione tipizzata: fuori da quei casi, la PA ha piena discrezionalità.
- Punto 3 — Presentare un’istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per il ricorso giurisdizionale.
Se il tuo cliente ha presentato un’istanza di riesame alla PA e non ha ricevuto risposta, non puoi agire per silenzio-inadempimento. Il TAR Lazio ha ribadito un principio che molti studi ancora sottovalutano nella pianificazione della strategia difensiva: il silenzio sull’istanza di autotutela ordinaria non è un silenzio qualificato, e quindi non apre alcuna via giurisdizionale diretta basata sull’inerzia dell’amministrazione.
Il TAR Lazio ha confermato con una recente pronuncia che, al di fuori delle ipotesi di autotutela doverosa, la PA non ha alcun obbligo giuridico di rispondere all’istanza di riesame presentata dal privato. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento ruota attorno agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990, che disciplinano rispettivamente la revoca e l’annullamento d’ufficio. L’autotutela è istituto discrezionale: la PA può intervenire in autotutela ma, di regola, non è costretta a farlo su sollecitazione del privato. L’art. 31 del d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) consente il ricorso avverso il silenzio-inadempimento solo quando l’amministrazione abbia un obbligo di provvedere: obbligo che, nell’autotutela ordinaria, semplicemente non esiste.
La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente delineato i confini dell’autotutela doverosa, riconoscendola in presenza di atti radicalmente nulli, di provvedimenti adottati in violazione di giudicato, o nei casi espressamente previsti da normativa speciale. Al di fuori di questi perimetri, il Consiglio di Stato ha confermato in più occasioni — da ultimo con orientamenti ripresi dal TAR Lazio — che l’istanza del privato non genera alcun obbligo procedimentale in capo all’ente.
Cosa cambia per lo studio
- Non fare affidamento sull’istanza di autotutela come strumento per riaprire i termini di impugnazione: il provvedimento originario resta impugnabile nei 60 giorni dalla sua conoscenza, indipendentemente dall’istanza inviata alla PA.
- Prima di presentare un’istanza di riesame, verifica se ricorre una delle ipotesi di autotutela doverosa: atto nullo ex art. 21-septies L. 241/1990, violazione di giudicato, o previsione normativa speciale che impone alla PA di riesaminare.
- Se intendi agire per silenzio, costruisci la domanda su un obbligo di provvedere diverso dall’autotutela: ad esempio, un’istanza di accesso, un procedimento avviato d’ufficio con partecipazione del privato, o una diffida formale su atti vincolati.
- Documenta sempre la data di presentazione dell’istanza di autotutela e la data di conoscenza del provvedimento lesivo: servirà a escludere qualsiasi interpretazione in chiave di acquiescenza o decadenza.
- Nei rapporti con il cliente, chiarisci subito che l’istanza di autotutela è uno strumento di pressione negoziale, non un rimedio giurisdizionale: gestire le aspettative fin dall’inizio evita contestazioni successive.
Attenzione a
Il rischio più frequente è usare l’istanza di autotutela come tattica dilatatoria, convinti che il silenzio della PA possa essere poi impugnato. Questa strategia espone il cliente alla definitività del provvedimento originario: i 60 giorni per il ricorso al TAR decorrono dalla piena conoscenza dell’atto, e nessuna istanza successiva li sospende o interrompe.
Un secondo errore ricorrente è confondere l’autotutela con il riesame su istanza di parte nei procedimenti sanzionatori speciali, dove alcune normative di settore — ad esempio in materia di sanzioni Agcom o Antitrust — prevedono meccanismi di revisione con obbligo di risposta. Applicare per analogia quel regime all’autotutela generale porta a valutazioni difensive completamente errate.
Domande frequenti
Posso impugnare il silenzio della PA che non risponde alla mia istanza di autotutela?
No, salvo casi tipizzati. Il silenzio della PA su un’istanza di autotutela ordinaria non è silenzio-inadempimento impugnabile ex art. 31 c.p.a. L’azione per silenzio presuppone un obbligo di provvedere che, nell’autotutela discrezionale, non esiste. Solo nei casi di autotutela doverosa — atto nullo, violazione di giudicato, previsione normativa speciale — si può configurare un obbligo in capo all’amministrazione.
L’istanza di autotutela sospende i termini per il ricorso al TAR?
No. I termini per l’impugnazione al TAR decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo e non subiscono alcuna interruzione o sospensione per effetto della presentazione di un’istanza di autotutela. Presentare l’istanza dopo la scadenza dei 60 giorni non recupera la possibilità di ricorrere contro l’atto originario.
Quando la PA è obbligata ad esercitare l’autotutela su istanza del privato?
L’autotutela diventa doverosa in presenza di atti radicalmente nulli ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990, di provvedimenti adottati in violazione di un giudicato amministrativo, o quando una norma speciale imponga espressamente il riesame. Fuori da questi casi, la PA mantiene piena discrezionalità e può legittimamente non dare alcun riscontro all’istanza del privato.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali