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Art. 570-bis c.p. procedibilità d’ufficio confermata dalla Consulta


Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, previsto dall’art. 570-bis c.p., resta procedibile d’ufficio: la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Varese con la sentenza n. 96/2026. Il legislatore ha piena discrezionalità nel mantenere questa scelta processuale, e nessun obbligo costituzionale impone di subordinare l’azione penale alla querela della persona offesa. Per lo studio penalista che assiste il coniuge separato o divorziato, cambia nulla rispetto alla gestione del fascicolo: il PM procede autonomamente, senza che la parte offesa debba attivarsi.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 570-bis c.p. resta procedibile d’ufficio: nessuna querela necessaria dalla persona offesa.
  • Punto 2 — La Corte costituzionale ha respinto il dubbio di illegittimità ex artt. 3 e 27 co. 3 Cost. sollevato da Varese.
  • Punto 3 — La discrezionalità legislativa sulla procedibilità è confermata: non è censurabile sul piano costituzionale.

Per il penalista di famiglia, la sentenza n. 96/2026 della Corte costituzionale chiude una questione che poteva riaprire la strategia difensiva in molti procedimenti: il reato ex art. 570-bis c.p. rimane procedibile d’ufficio, senza che la persona offesa debba presentare querela. Chi stava valutando di impostare la difesa puntando su una futura remissione della querela da parte del coniuge deve abbandonare quella strada.

La Consulta, con la sentenza n. 96/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Varese, che aveva messo in dubbio la conformità agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione della disciplina contenuta nell’art. 570-bis c.p., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per la violazione degli obblighi di assistenza familiare derivanti da separazione o scioglimento del matrimonio.

Il contesto normativo

L’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 nel quadro della riserva di codice, sanziona con la pena prevista dall’art. 570 c.p. il genitore che si sottrae agli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o divorzio. La norma non ha mai contemplato la querela come condizione di procedibilità, diversamente da quanto accade per alcune fattispecie limitrofe in materia di diritto di famiglia. Il Tribunale di Varese aveva sollevato la questione ritenendo irragionevole, ex art. 3 Cost., questa asimmetria rispetto ad altre figure di reato analoghe, e incompatibile con la finalità rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost. la procedibilità automatica in assenza di interesse manifestato dalla vittima. La Corte costituzionale ha respinto entrambi i profili, ribadendo che la scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nessuna strategia basata sulla remissione della querela. Il procedimento penale ex art. 570-bis c.p. non si estingue per remissione perché la querela non esiste: il PM procede autonomamente dalla notizia di reato. Qualsiasi accordo tra i coniugi sulla remissione è processualmente irrilevante.
  2. Il pagamento spontaneo non blocca il procedimento. A differenza di altri reati procedibili a querela, il versamento tardivo degli assegni non neutralizza automaticamente l’azione penale già avviata. Può incidere sulla valutazione del giudice ai fini della pena, ma non sulla procedibilità.
  3. La costituzione di parte civile resta centrale. Poiché la persona offesa non controlla la procedibilità, il ruolo del difensore della parte lesa si sposta integralmente verso la tutela risarcitoria tramite costituzione di parte civile nel procedimento penale o azione civile parallela.
  4. La sentenza consolida l’orientamento esistente. Non ci sono nuovi spazi di manovra processuale aperti da questa pronuncia: la difesa deve puntare sul merito (insussistenza dell’inadempimento, forza maggiore, incapacità economica sopravvenuta) e non sulla condizione di procedibilità.
  5. Monitorare eventuali interventi del legislatore. La Consulta ha lasciato aperta la strada a una modifica legislativa: se il Parlamento dovesse allineare l’art. 570-bis c.p. al regime della querela, la situazione cambierebbe radicalmente. Vale la pena tenere il fascicolo aggiornato.

Attenzione a

Non confondere l’art. 570-bis c.p. con l’art. 570 c.p. L’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare nella famiglia non separata) ha un regime parzialmente diverso e non è stato oggetto di questa pronuncia. Applicare per analogia le conclusioni della sentenza n. 96/2026 all’art. 570 c.p. sarebbe un errore: i due articoli hanno presupposti e perimetro applicativo distinti.

Attenzione alle richieste del cliente di “ritirare la denuncia”. La persona offesa che ha presentato una denuncia o queranda in un contesto ex art. 570-bis c.p. deve essere informata chiaramente che la sua eventuale remissione non produce effetti estintivi: il PM ha già la notizia di reato e procederà comunque. Alimentare aspettative diverse espone a contestazioni deontologiche.

Domande frequenti

Il reato di art. 570-bis c.p. si estingue se la moglie ritira la querela?

No. L’art. 570-bis c.p. è procedibile d’ufficio: la querela non è condizione di procedibilità e il suo eventuale ritiro non produce alcun effetto estintivo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96/2026, ha confermato la legittimità di questa scelta legislativa respingendo le censure ex artt. 3 e 27 co. 3 Cost.

Se il padre paga gli arretrati degli assegni il procedimento penale si chiude?

No, il pagamento tardivo degli assegni non estingue il procedimento ex art. 570-bis c.p. perché non incide sulla procedibilità d’ufficio. Il giudice può valorizzare il pagamento ai fini della commisurazione della pena o dell’eventuale sospensione condizionale, ma l’azione penale resta in piedi.

Qual è la differenza tra art. 570 c.p. e art. 570-bis c.p. in materia di procedibilità?

L’art. 570-bis c.p. riguarda la violazione degli obblighi fissati in sede di separazione o divorzio ed è procedibile d’ufficio, come confermato dalla Consulta nel 2026. L’art. 570 c.p. disciplina la famiglia non separata e ha un perimetro applicativo parzialmente diverso: le due norme non sono sovrapponibili e vanno valutate separatamente caso per caso.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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