Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4520 del 5 giugno 2026, ha fissato i limiti entro cui una pubblica amministrazione può affidarsi a un algoritmo per adottare provvedimenti concorsuali. Il provvedimento automatizzato è legittimo solo se l’algoritmo è trasparente, conoscibile dal candidato e accompagnato da una responsabilità umana identificabile. Chi impugna una graduatoria o un’esclusione generata da AI deve contestare anzitutto l’opacità del sistema e l’assenza di un funzionario responsabile della scelta algoritmica.
Punti chiave
- Punto 1 — Il provvedimento concorsuale algoritmico è impugnabile se l’amministrazione non rende conoscibile il funzionamento del sistema.
- Punto 2 — La sentenza n. 4520/2026 impone che ogni decisione automatizzata sia riconducibile a un responsabile umano identificato.
- Punto 3 — L’assenza di motivazione leggibile dell’algoritmo integra un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Se stai seguendo un ricorso contro un’esclusione o una graduatoria concorsuale, verifica subito come è stata prodotta la decisione: se dietro c’è un algoritmo opaco, hai un motivo di impugnazione autonomo, indipendente dal merito della valutazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4520/2026 consolida un orientamento che trasforma la trasparenza algoritmica da principio astratto a requisito di legittimità del provvedimento.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 5 giugno 2026 n. 4520, ha affrontato il caso di una procedura concorsuale pubblica in cui la selezione dei candidati era stata affidata a un sistema di intelligenza artificiale. Il collegio ha annullato il provvedimento, ritenendo che l’uso dell’algoritmo non rispettasse i principi di trasparenza, motivazione e responsabilità amministrativa. Puoi leggere l’analisi della pronuncia su Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento parte dall’art. 3 della l. n. 241/1990, che impone l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo: un output algoritmico non leggibile non soddisfa questo requisito. Si aggiunge l’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che vieta le decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato quando producono effetti giuridici significativi sulla persona, salvo specifiche eccezioni. Il Consiglio di Stato aveva già anticipato questa linea con le sentenze n. 2270/2019 e n. 8472/2019, dove aveva richiesto che l’algoritmo fosse conoscibile, controllabile e imputabile a un funzionario responsabile. La sentenza n. 4520/2026 consolida quei principi ed estende il ragionamento all’intelligenza artificiale generativa applicata ai procedimenti selettivi.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi contro graduatorie o esclusioni concorsuali, richiedi in sede di accesso agli atti (art. 22 l. 241/1990) la documentazione tecnica dell’algoritmo: architettura, parametri di valutazione, log delle decisioni. L’opposizione dell’amministrazione è già un segnale di opacità censurabile.
- Contesta l’assenza di un responsabile del procedimento identificato per la fase algoritmica: la sentenza n. 4520/2026 chiarisce che la delega totale alla macchina equivale a un vizio di incompetenza relativa.
- Verifica se l’ente ha pubblicato, prima dell’avvio della procedura, una descrizione comprensibile del sistema AI utilizzato. L’omissione è autonomamente impugnabile come violazione del principio di trasparenza ex art. 1, co. 1, l. 241/1990.
- Nei ricorsi al TAR, costruisci il motivo di gravame sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria: se l’algoritmo ha pesato variabili non previste dal bando, il provvedimento è viziato a prescindere dall’esito per il tuo cliente.
- Considera la tutela cautelare accelerata: un concorso bloccato per vizio algoritmico può produrre danni a centinaia di candidati, e il fumus è più agevole da dimostrare rispetto a un vizio di merito valutativo.
Attenzione a
Non confondere la contestazione dell’algoritmo con la contestazione della valutazione di merito: sono piani distinti. Il giudice amministrativo continua a non sostituirsi alla commissione nel giudizio tecnico, ma può e deve annullare il provvedimento se il processo decisionale automatizzato è opaco o privo di responsabilità umana. Tenere separati i due profili nel ricorso evita che il TAR dichiari inammissibile il motivo per invasione della discrezionalità tecnica.
Attenzione anche ai termini: se l’esclusione o la graduatoria sono pubblicate con valore di provvedimento, il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dalla pubblicazione o dalla conoscenza individuale. L’accesso agli atti sull’algoritmo non sospende i termini processuali, quindi avvia parallelamente le due azioni.
Domande frequenti
Come si impugna un provvedimento concorsuale deciso da un algoritmo?
Si ricorre al TAR deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione (art. 3 l. 241/1990) e l’opacità del sistema algoritmico. Occorre prima acquisire tramite accesso agli atti la documentazione tecnica del sistema. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4520/2026, ha confermato che l’assenza di trasparenza algoritmica è autonomo motivo di annullamento del provvedimento.
L’uso dell’intelligenza artificiale nei concorsi pubblici è illegittimo?
Non in assoluto. Il Consiglio di Stato ammette l’AI nei procedimenti concorsuali a condizione che l’algoritmo sia trasparente, conoscibile dai partecipanti e riconducibile a un responsabile umano identificato. L’illegittimità scatta quando manca uno di questi requisiti, oppure quando l’AI decide autonomamente senza controllo umano sulla scelta finale.
Il GDPR si applica alle decisioni automatizzate nei concorsi pubblici?
Sì. L’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 vieta le decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato che producano effetti giuridici significativi sul candidato. Un’esclusione o una graduatoria generate da AI senza intervento umano rientrano in questa fattispecie e possono essere contestate sia davanti al TAR sia all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali