Quando una pubblica amministrazione adotta un provvedimento con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale, la responsabilità non si trasferisce alla macchina: resta in capo al funzionario che ha validato l’atto. Per l’avvocato che impugna quel provvedimento, questo significa che il vizio da contestare riguarda la motivazione e il controllo umano esercitato — o non esercitato — prima della firma. Il Consiglio di Stato ha già chiarito che l’uso di algoritmi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivazione individualizzata.
Punti chiave
- Punto 1 — Il provvedimento algoritmico è impugnabile per difetto di motivazione se manca il controllo umano documentato.
- Punto 2 — Il GDPR e il Regolamento AI Act impongono all’ente pubblico di garantire supervisione umana sulle decisioni automatizzate.
- Punto 3 — Il funzionario che adotta l’atto resta il soggetto responsabile, anche se ha usato un sistema AI come supporto decisionale.
Se il tuo cliente è un’impresa o un privato che ha ricevuto un provvedimento amministrativo generato o supportato da un algoritmo, la strategia difensiva parte da un punto preciso: verificare se l’amministrazione ha documentato il controllo umano esercitato prima dell’adozione dell’atto. Senza quella traccia, il provvedimento è attaccabile per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza algoritmica, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa.
Il tema è approfondito in un recente articolo pubblicato da Diritto.it, che ricostruisce i confini tra automazione decisionale e responsabilità del funzionario pubblico, alla luce delle norme nazionali ed europee applicabili.
Il contesto normativo
Il Consiglio di Stato, già con la sentenza n. 2270/2019 (Sez. VI), ha stabilito che l’uso di algoritmi da parte della PA non esonera dall’obbligo di motivazione: l’atto deve essere comprensibile, contestabile e riconducibile a una scelta umana verificabile. Sul piano europeo, l’art. 22 del GDPR (Reg. UE 2016/679) vieta le decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato quando producono effetti giuridici significativi, salvo eccezioni tassative. Il nuovo AI Act (Reg. UE 2024/1689), in vigore dal 1° agosto 2024, classifica i sistemi AI usati dalla PA per valutare persone fisiche come sistemi ad alto rischio (Allegato III), con obblighi stringenti di supervisione umana, documentazione e trasparenza a carico del deployer pubblico.
Sul piano interno, l’art. 3 della L. 241/1990 impone la motivazione di ogni provvedimento amministrativo: un obbligo che non cede di fronte all’automazione e che il TAR può sempre sindacare.
Cosa cambia per lo studio
- Quando impugni un atto amministrativo, aggiungi al ricorso un motivo specifico sulla trasparenza algoritmica: chiedi all’ente di esibire i log del sistema AI usato e la documentazione del controllo umano pre-adozione.
- Per gli enti pubblici assistiti, verifica subito se i sistemi AI in uso rientrano nell’Allegato III dell’AI Act: se sì, l’ente deve nominare un responsabile della supervisione umana e tenere registri aggiornati prima di agosto 2026 (termine di applicazione per i sistemi ad alto rischio già in uso).
- Nei contratti pubblici che includono forniture di software decisionale, inserisci clausole che obblighino il fornitore a garantire la spiegabilità dell’output e la possibilità di revisione umana: è un requisito di conformità, non una clausola opzionale.
- In sede di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990, un provvedimento algoritmico genera il diritto a ottenere anche la logica sottostante all’algoritmo, non solo il documento finale.
- Se assisti un dipendente pubblico sanzionato o non selezionato a seguito di procedura automatizzata, contesta l’assenza di motivazione individualizzata: la giurisprudenza TAR è consolidata nel ritenere insufficiente il mero rinvio all’output dell’algoritmo.
Attenzione a
Il rischio principale è sottovalutare la finestra temporale: l’AI Act prevede un regime transitorio, ma i sistemi AI ad alto rischio già operativi nella PA devono essere adeguati entro agosto 2026. Se assisti un ente che usa questi strumenti, un’istruttoria interna posticipata può tradursi in violazioni sanzionabili dall’Autorità nazionale competente (che in Italia sarà l’AgID in coordinamento con il Garante Privacy).
Secondo errore frequente: confondere la responsabilità del fornitore del sistema AI con quella dell’amministrazione che lo usa. L’AI Act distingue nettamente tra provider e deployer: la PA che adotta il sistema è deployer e risponde in proprio delle modalità d’uso, indipendentemente dai contratti con il fornitore. Questa distinzione è già rilevante oggi per costruire la tesi difensiva o per impostare la compliance di un ente cliente.
Domande frequenti
Come si impugna un provvedimento amministrativo adottato con intelligenza artificiale?
Si impugna davanti al TAR competente contestando il difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990) e la mancanza di supervisione umana documentata. Si può chiedere in sede cautelare l’ostensione dei log del sistema AI e della documentazione interna sul controllo esercitato dal funzionario prima dell’adozione dell’atto. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2270/2019) supporta questa impostazione.
Chi risponde dei danni causati da una decisione pubblica presa con un algoritmo?
Risponde l’amministrazione pubblica in quanto deployer del sistema AI, non il fornitore del software. Il funzionario che ha validato l’atto rimane il soggetto responsabile. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) distingue nettamente provider e deployer: la PA che usa il sistema ne è responsabile per le modalità di impiego, inclusa la verifica del controllo umano obbligatorio per i sistemi ad alto rischio.
L’accesso agli atti si estende anche all’algoritmo usato dalla PA per decidere?
Sì. La giurisprudenza amministrativa riconosce il diritto di accesso anche alla logica algoritmica sottostante al provvedimento, non solo al documento finale. Si può esercitare l’accesso ex art. 22 L. 241/1990 richiedendo espressamente i parametri del sistema, i pesi attribuiti alle variabili e i log di sistema. L’eventuale diniego è impugnabile davanti al TAR o con ricorso al difensore civico.
Fonte di riferimento: Diritto.it