L’avvocato che sottoscrive un atto redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale ne assume piena responsabilità professionale e deontologica, senza possibilità di riversarla sullo strumento. Gli errori generati dai modelli linguistici sono particolarmente insidiosi perché formalmente coerenti: citano norme inesistenti, richiamano sentenze mai pronunciate, costruiscono ragionamenti apparentemente solidi. Il controllo umano non è una buona prassi, è un obbligo che discende dalle norme deontologiche forensi e dalle regole generali sulla diligenza professionale.
Punti chiave
- Punto 1 — Chi firma l’atto risponde degli errori, anche se generati da un sistema AI.
- Punto 2 — I modelli linguistici producono citazioni normative e giurisprudenziali inventate ma plausibili.
- Punto 3 — Il Codice Deontologico Forense impone all’avvocato competenza e aggiornamento sugli strumenti usati.
Ogni atto giudiziario firmato da un avvocato è suo, a prescindere da chi o cosa lo ha redatto. Usare un sistema di intelligenza artificiale per costruire memorie, ricorsi o comparse non sposta di un millimetro la responsabilità professionale: se il testo contiene errori, li ha commessi il difensore. Questo vale in sede disciplinare davanti al CNF, vale nei confronti del cliente in termini di responsabilità civile ex art. 2236 c.c., e vale sul piano processuale quando il giudice rileva l’inattendibilità delle fonti citate.
Il tema è oggetto di crescente attenzione nel dibattito sulla giustizia digitale. Agenda Digitale ha analizzato il problema evidenziando come i modelli linguistici di ultima generazione siano già presenti nei flussi di lavoro degli studi legali, ma privi di qualsiasi soggettività giuridica che possa assumere conseguenze per gli errori prodotti.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si regge su più pilastri. L’art. 12 del Codice Deontologico Forense impone al difensore competenza e aggiornamento continuo, inclusi gli strumenti tecnologici impiegati nell’esercizio della professione. L’art. 2236 c.c. disciplina la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale per dolo o colpa grave, ma la giurisprudenza ha progressivamente abbassato la soglia della colpa rilevante nei casi di errori evitabili con ordinaria diligenza. Sul fronte regolatorio europeo, il Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act) classifica i sistemi AI usati nell’amministrazione della giustizia come ad alto rischio, con obblighi di trasparenza e supervisione umana che ricadono sull’operatore — cioè, nel contesto forense, sull’avvocato o sullo studio. Nessuna norma vigente attribuisce all’AI una soggettività giuridica, né la attribuirà nel breve periodo.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica obbligatoria di ogni citazione normativa e giurisprudenziale. I modelli linguistici generano riferimenti a sentenze inesistenti con numeri di registro, sezioni e massime inventate ma verosimili. Prima di depositare, ogni richiamo va controllato sulla fonte ufficiale (DeJure, Italgiure, EUR-Lex).
- Documentare il processo di revisione. In caso di contestazione disciplinare o risarcitoria, poter dimostrare che l’atto è stato revisionato punto per punto — con note interne o workflow datati — riduce significativamente l’esposizione per colpa grave.
- Aggiornare la polizza RC professionale. Verificare con il proprio assicuratore se l’uso di strumenti AI è coperto o se costituisce una circostanza da dichiarare. Alcune polizze contengono clausole di esclusione per danni derivanti da automazione non supervisionata.
- Informare il cliente. Usare AI nella redazione degli atti può rientrare nell’obbligo di informazione ex art. 27 CDF, specie quando incide sulle modalità di esecuzione del mandato. Un’informativa scritta preventiva tutela lo studio da contestazioni successive.
- Formare i collaboratori. Il rischio maggiore negli studi strutturati non è l’avvocato esperto, ma il praticante o il collaboratore che usa strumenti AI senza filtro critico. Una policy interna scritta sull’uso dell’AI abbassa il rischio operativo in modo misurabile.
Attenzione a
Le allucinazioni formalmente perfette. L’errore più pericoloso non è quello grossolano — che si nota subito — ma la sentenza citata con numero plausibile, data coerente e massima ben scritta che semplicemente non esiste. Un giudice che riscontra una fonte inventata in un atto non la tratta come refuso: può valutarla come condotta processuale scorretta con conseguenze sulla liquidazione delle spese o, nei casi più gravi, come possibile violazione del dovere di lealtà ex art. 88 c.p.c.
La delega silenziosa al sistema. Usare l’AI per velocizzare la prima bozza è lecito ed efficiente. Lasciare che sia l’AI a decidere la strategia argomentativa, la selezione delle fonti e la struttura della tesi senza un controllo sostanziale — non solo formale — espone l’avvocato a un rischio deontologico reale. La differenza tra i due approcci, in caso di procedimento disciplinare, non è sottile.
Domande frequenti
L’avvocato risponde se l’atto è stato scritto con ChatGPT e contiene errori?
Sì, in modo pieno. L’atto firmato dall’avvocato è sua responsabilità esclusiva, indipendentemente dallo strumento usato per redigerlo. Se contiene errori — citazioni false, norme inesistenti, argomenti giuridicamente scorretti — la responsabilità è dell’avvocato che ha sottoscritto senza verificare, sia sul piano deontologico (art. 12 CDF) sia su quello civile (art. 2236 c.c.).
Cosa sono le allucinazioni dell’AI negli atti legali e come riconoscerle?
Le allucinazioni sono riferimenti inventati dal modello linguistico: sentenze con numero e data plausibili ma mai pronunciate, articoli di legge con contenuto distorto, dottrina attribuita ad autori che non l’hanno mai scritta. Si riconoscono solo verificando ogni singola fonte sulla banca dati ufficiale. Non esiste un modo per identificarle a occhio nel testo, perché sono formalmente indistinguibili da citazioni reali.
L’AI Act europeo impone obblighi agli avvocati che usano AI negli atti?
Il Regolamento UE 2024/1689 classifica i sistemi AI usati nell’amministrazione della giustizia come ad alto rischio. Gli obblighi di supervisione umana, trasparenza e documentazione ricadono sull’operatore del sistema: nel contesto forense, lo studio legale che usa lo strumento. L’entrata in vigore graduale del regolamento rende opportuno un adeguamento delle procedure interne già ora.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale