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Intelligenza artificiale e deontologia forense


L’avvocato che usa strumenti di intelligenza artificiale generativa senza un controllo critico sui risultati rischia di delegare inconsapevolmente la strategia difensiva all’algoritmo, con possibili ricadute sulla responsabilità professionale e sulla violazione del mandato fiduciario. Il Codice Deontologico Forense impone al difensore una condotta autonoma e informata: affidarsi a output non verificati non scarica la responsabilità sull’IA, la concentra sull’avvocato. Conoscere la struttura tecnica dei modelli generativi — allucinazioni, bias, opacità — è oggi una competenza minima per chi usa questi strumenti in studio.

Punti chiave

  • L’IA generativa produce output plausibili ma non verificati: ogni citazione giurisprudenziale va controllata prima di depositare.
  • Il bias algoritmico può orientare la strategia difensiva senza che l’avvocato ne sia consapevole.
  • Il Codice Deontologico Forense già oggi copre i casi di delega impropria della strategia a strumenti automatizzati.

Usare ChatGPT o un altro modello generativo per redigere un atto non è vietato. Ma farlo senza un presidio critico sistematico espone l’avvocato a una responsabilità piena: verso il cliente, verso l’ordine, e nei casi più gravi verso la controparte che subisce un atto fondato su giurisprudenza inesistente. Tre tribunali italiani hanno già sanzionato difensori che avevano depositato citazioni inventate dall’IA senza verificarle. Il problema non è lo strumento, è il metodo.

L’avv. Francesco Molinari affronta il tema in un saggio pubblicato su AvvocatoAndreani, analizzando i profili deontologici, tecnici e costituzionali dell’uso dell’IA nella professione forense. Il quadro che emerge è quello di una stagione giurisprudenziale già in corso, non di un rischio futuro.

Il contesto normativo

Il riferimento principale è l’art. 12 del Codice Deontologico Forense (legge n. 247/2012), che impone all’avvocato il dovere di competenza: aggiornarsi sugli strumenti che utilizza fa parte di questo obbligo. L’art. 14 c.d.f. presidia l’indipendenza professionale, che viene meno quando la strategia è di fatto dettata dall’output di un sistema opaco. Sul versante del mandato, l’art. 1710 c.c. richiede al mandatario diligenza qualificata: un atto basato su massime giurisprudenziali allucinatorie non soddisfa questa soglia. Il Regolamento UE sull’IA (AI Act, Reg. 2024/1689, in vigore dal 2 agosto 2024) classifica certi usi dell’IA in ambito legale come sistemi ad alto rischio, con obblighi di trasparenza che ricadranno anche sugli studi che li adottano.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica obbligatoria di ogni citazione giurisprudenziale generata dall’IA. Prima di depositare qualsiasi atto, occorre riscontrare numero, data e massima di ogni sentenza su DeJure, Italgiure o il portale della Cassazione. Non è una cautela extra: è diligenza minima.
  2. Documentare il processo di revisione. Conservare traccia del fatto che l’output dell’IA è stato controllato e modificato tutela in caso di contestazione disciplinare. Un semplice file di log o una nota interna datata è sufficiente.
  3. Presidiare la fase strategica. L’IA può supportare la ricerca e la bozza, ma le scelte di impostazione del caso — quale eccezione sollevare, quale prova privilegiare — devono restare documentabilmente in capo all’avvocato.
  4. Informare il cliente sull’uso degli strumenti. In assenza di una norma specifica, il principio di trasparenza del mandato suggerisce di indicare nel contratto di prestazione d’opera o nel fascicolo se si usano strumenti AI, specificando le modalità di controllo adottate.
  5. Aggiornarsi sul funzionamento tecnico dei modelli generativi. Sapere cos’è un’allucinazione, cosa produce un bias di addestramento e perché un modello è opaco non è cultura informatica: è conoscenza minima dello strumento che si usa professionalmente.

Attenzione a

Le citazioni giurisprudenziali plausibili ma inesistenti. I modelli generativi producono riferimenti formalmente corretti — numero, anno, sezione — che non corrispondono ad alcuna pronuncia reale. Un avvocato statunitense è stato sanzionato nel 2023 per aver depositato sei sentenze inventate da ChatGPT (caso Mata v. Avianca, S.D.N.Y.). In Italia i primi precedenti disciplinari stanno emergendo: non aspettare che riguardino il tuo foro.

La delega silenziosa della strategia. Chiedere all’IA «qual è la migliore strategia difensiva in un caso di responsabilità medica» e seguirne l’output senza rielaborazione critica equivale a far decidere la difesa a un sistema addestrato su dati storici, con bias sconosciuti e senza conoscenza del fascicolo specifico. Il cliente ha mandato te, non l’algoritmo.

Domande frequenti

Un avvocato può essere sanzionato dal Consiglio dell’Ordine per aver usato l’IA senza verificare le citazioni?

Sì. Il dovere di competenza ex art. 12 c.d.f. e quello di diligenza qualificata ex art. 1710 c.c. si applicano indipendentemente dallo strumento usato. Depositare atti con giurisprudenza inesistente generata dall’IA configura un inadempimento del mandato e una potenziale violazione deontologica, a prescindere dalla buona fede soggettiva dell’avvocato.

L’AI Act europeo si applica già agli studi legali che usano ChatGPT?

Il Regolamento UE 2024/1689 è in vigore dal 2 agosto 2024, con applicazione graduale. Gli usi dell’IA in ambito legale classificati ad alto rischio comporteranno obblighi di trasparenza e controllo umano. Gli studi che integrano strumenti AI nei flussi di lavoro devono mappare i casi d’uso prima che scattino le scadenze applicative previste per il 2025-2026.

Devo dire al cliente che uso l’intelligenza artificiale per preparare gli atti?

Non esiste ancora un obbligo normativo esplicito in Italia, ma il principio di trasparenza del mandato e l’art. 27 c.d.f. sul dovere di informazione suggeriscono di indicarlo. La prassi più cautelativa — e quella che si sta consolidando nei bar association anglosassoni — è inserire una clausola nel contratto di prestazione professionale che descriva l’uso degli strumenti AI e le modalità di supervisione adottate.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

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