Con la legge n. 137/2026 l’avvocato può cumulare l’iscrizione all’albo con cariche societarie prima vietate e con attività come l’amministrazione di condominio e l’agente sportivo. I divieti storici — impresa individuale, notariato e lavoro subordinato continuativo — restano intatti. Ogni studio deve aggiornare la propria verifica interna delle incompatibilità prima di assumere nuovi incarichi.
Punti chiave
- La legge 137/2026 apre l’amministrazione di condominio e l’attività di agente sportivo agli avvocati iscritti all’albo.
- I divieti classici di impresa, notariato e lavoro subordinato continuativo restano in vigore senza modifiche.
- Le nuove cariche societarie ammesse richiedono una verifica caso per caso presso il Consiglio dell’Ordine territoriale.
Da quando entra in vigore la legge n. 137/2026, lo studio legale che valuta incarichi extra-forensi deve rifare i calcoli. Alcune attività prima off-limits diventano praticabili senza perdere l’iscrizione all’albo, e ignorarlo significa rinunciare a opportunità concrete — o, al contrario, rischiare una procedura disciplinare per incompatibilità non dichiarata.
La riforma forense contenuta nella legge n. 137/2026 mantiene i divieti storici ma apre la professione a nuove cariche societarie e a settori prima preclusi, dall’amministrazione di condominio all’attività di agente sportivo.
Il contesto normativo
Il regime delle incompatibilità dell’avvocato trova la sua base nell’art. 18 della legge n. 247/2012 (ordinamento forense), che vieta l’esercizio della professione in caso di impiego pubblico o privato con rapporto di lavoro subordinato non occasionale, di esercizio di attività di impresa commerciale in nome proprio e di funzioni notarili. La legge n. 137/2026 interviene su quel perimetro senza smantellarlo: integra l’art. 18 con un elenco positivo di attività ora espressamente compatibili, superando così l’orientamento restrittivo del CNF espresso, tra l’altro, nel parere n. 48/2019. Il criterio guida rimane l’assenza di conflitto strutturale con i doveri di indipendenza e di esclusività della difesa.
Cosa cambia per lo studio
- Amministrazione di condominio: l’incarico di amministratore condominiale ai sensi dell’art. 1129 c.c. è ora espressamente compatibile con l’iscrizione all’albo, a condizione che l’avvocato non assuma la difesa del condominio che amministra davanti all’autorità giudiziaria.
- Agente sportivo: l’attività di agente sportivo, regolata dal d.lgs. n. 36/2021 e dai regolamenti federali, entra nell’elenco delle attività compatibili. Chi opera già in questo settore deve verificare che la licenza federale rilasciata non imponga obblighi incompatibili con quelli deontologici forensi.
- Cariche societarie: la riforma amplia le cariche ammesse nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali di società di capitali, purché non si tratti di società che esercitano attività d’impresa in concorrenza con i clienti dello studio. La verifica va fatta caso per caso.
- Divieti immutati: lavoro subordinato continuativo, notariato e impresa individuale restano incompatibili senza eccezioni. Chi li esercita perde il diritto all’iscrizione e rischia la cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 19 l. 247/2012.
- Obbligo di comunicazione al COA: ogni nuova attività rientrante nell’elenco ampliato va comunicata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza prima dell’avvio. La mancata comunicazione costituisce illecito disciplinare autonomo, indipendentemente dalla compatibilità sostanziale dell’incarico.
Attenzione a
Conflitto di interessi mascherato da compatibilità. L’iscrizione nell’elenco positivo non azzera il problema del conflitto: un avvocato che amministra un condominio e poi ne assume la difesa in giudizio viola l’art. 24 del Codice Deontologico Forense anche se l’attività in sé è ora compatibile. La compatibilità formale e l’assenza di conflitto sono due verifiche distinte che vanno condotte separatamente.
Decorrenza e posizioni pregresse. Chi ha già rinunciato a un incarico in passato per evitare un’incompatibilità ora superata non ha diritto automatico al ripristino di quell’incarico. La norma vale pro futuro: le situazioni pregresse restano soggette al regime vigente al momento in cui si sono verificate, con possibili riflessi su eventuali procedimenti disciplinari ancora aperti.
Domande frequenti
Un avvocato può fare l’amministratore di condominio senza rischiare la cancellazione dall’albo?
Sì, con la legge n. 137/2026 l’amministrazione di condominio è espressamente compatibile con l’iscrizione all’albo forense. L’unico limite operativo è il divieto di assumere la difesa in giudizio del condominio che si amministra, per evitare il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 24 del Codice Deontologico Forense. Prima di iniziare l’attività occorre comunicarla al COA di appartenenza.
L’avvocato agente sportivo deve scegliere tra albo e licenza federale?
No, dopo la riforma forense del 2026 le due posizioni sono cumulabili. Occorre però verificare che i regolamenti della federazione sportiva di riferimento — e il d.lgs. n. 36/2021 — non impongano obblighi in conflitto con le norme deontologiche forensi, come clausole di esclusiva o divieti di patrocinio legale parallelo.
Quali incompatibilità dell’avvocato restano in vigore dopo la legge 137/2026?
Rimangono vietati il lavoro subordinato non occasionale, l’esercizio di attività di impresa commerciale in nome proprio e le funzioni notarili, tutti previsti dall’art. 18 della legge n. 247/2012. Questi tre divieti non sono stati toccati dalla riforma e la loro violazione comporta la cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 19 della stessa legge.
Fonte di riferimento: Giuricivile