Indennità di accompagnamento per minore diabetico riconosciuta


Con l’ordinanza n. 24402/2026, la Cassazione conferma che l’indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 spetta anche al minore diabetico insulino-dipendente che non sia autonomo nella gestione della terapia insulinica. Il requisito dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita può fondarsi sull’incapacità di gestire anche un solo atto, purché ricorrente quotidianamente e strettamente inerente alla persona. Per gli avvocati che assistono famiglie di minori affetti da patologie croniche, questa pronuncia apre uno spazio concreto di ricorso contro i dinieghi INPS.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Cassazione estende l’indennità di accompagnamento ai minori diabetici che non gestiscono autonomamente la terapia insulinica quotidiana.
  • Punto 2 — Anche l’incapacità di compiere un solo atto quotidiano basta per integrare il requisito sanitario ex art. 1 l. 18/1980.
  • Punto 3 — I dinieghi INPS fondati su una valutazione complessiva e non analitica degli atti quotidiani sono ora attaccabili con argomento diretto di legittimità.

Chi segue contenziosi previdenziali per famiglie di minori con patologie croniche ha ora un argomento di legittimità solido da spendere davanti ai giudici di merito. La Cassazione ha chiarito che il requisito dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita non richiede una compromissione globale delle funzioni: basta che il soggetto non sia autonomo in un singolo atto, purché esso abbia cadenza quotidiana e inerisca direttamente alla persona.

Con l’ordinanza n. 24402/2026, depositata il 3 agosto 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità dell’indennità di accompagnamento ai minori affetti da diabete mellito insulino-dipendente. La pronuncia è leggibile per esteso sulla fonte originale Avvocato Andreani.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che subordina il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento all’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure all’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La norma non specifica una soglia quantitativa di atti compromessi, e su questo punto si è tradizionalmente concentrato il contenzioso con l’INPS. La Cassazione, con la pronuncia in esame, consolida un orientamento già emerso in precedenti decisioni — tra cui Cass. Civ. n. 9768/2022 — secondo cui l’interpretazione dell’art. 1 l. 18/1980 deve essere qualitativa e non meramente numerica: un solo atto quotidiano, se essenziale e non delegabile, è sufficiente.

Nel caso del diabete mellito insulino-dipendente in età pediatrica, la somministrazione di insulina e il monitoraggio glicemico rappresentano atti che il minore non può compiere autonomamente, che si ripetono più volte al giorno e che richiedono la presenza attiva di un adulto. Questi elementi, secondo la Corte, soddisfano pienamente il requisito normativo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei ricorsi contro il diniego INPS per minori diabetici, cita esplicitamente Cass. n. 24402/2026 per sostenere che la valutazione della commissione medica deve essere analitica, atto per atto, e non basarsi su un giudizio di autosufficienza globale.
  2. Verifica se nei fascicoli già chiusi con esito negativo sia ancora aperto il termine per opposizione o appello: la nuova pronuncia può giustificare la riapertura del contenzioso in secondo grado.
  3. In sede di ATP o CTU, orienta il perito a documentare specificamente la frequenza giornaliera e la non delegabilità degli atti terapeutici, non solo la diagnosi di diabete.
  4. Considera l’estensibilità del principio ad altre patologie croniche pediatriche — ad esempio fibrosi cistica, epilessia farmacoresistente — dove la terapia quotidiana richiede intervento adulto costante.
  5. Nella gestione stragiudiziale, usa la pronuncia come leva per l’accertamento tecnico preventivo prima di avviare il ricorso, riducendo i tempi del giudizio di merito.

Attenzione a

Il ragionamento della Corte funziona solo se l’atto quotidiano contestato è documentato con precisione clinica. Un certificato generico del pediatra che attesta la diagnosi di diabete non basta: serve una relazione che descriva la frequenza delle somministrazioni, la necessità di supervisione adulta e l’incapacità del minore di gestire autonomamente il protocollo terapeutico in relazione alla sua età e al suo sviluppo cognitivo. Senza questa documentazione, la CTU rischia di concludere per l’autosufficienza e la pronuncia di Cassazione resta inutilizzabile.

Attenzione anche all’età del minore: man mano che cresce, l’INPS e i CTU tenderanno ad attribuire una progressiva autonomia nella gestione della terapia. Aggiorna la documentazione medica a ogni grado di giudizio e verifica che la situazione clinica descritta corrisponda all’età e alle effettive capacità del soggetto al momento della decisione, non alla data della domanda originaria.

Domande frequenti

Un minore diabetico insulino-dipendente ha diritto all’indennità di accompagnamento?

Sì, secondo Cass. n. 24402/2026. Il minore che non è autonomo nella gestione della terapia insulinica quotidiana soddisfa il requisito dell’art. 1 l. 18/1980, anche se l’incapacità riguarda un solo atto. La condizione necessaria è che quell’atto sia quotidiano, inerente alla persona e non eseguibile senza assistenza adulta.

Cosa deve dimostrare il medico nella CTU per ottenere l’indennità di accompagnamento per diabete pediatrico?

Non basta la diagnosi. Il perito deve documentare la frequenza giornaliera delle somministrazioni insuliniche, la necessità di supervisione adulta e l’incapacità del minore di gestire autonomamente il protocollo terapeutico, rapportata alla sua età e al suo sviluppo cognitivo. Una relazione generica sul diabete non è sufficiente a convincere il giudice.

Il principio di Cass. 24402/2026 si applica anche ad altre patologie croniche pediatriche oltre al diabete?

Il ragionamento della Corte è strutturalmente estensibile a qualsiasi patologia cronica in cui la terapia richieda un atto quotidiano non delegabile al minore e richiedente assistenza adulta costante. Fibrosi cistica, epilessia farmacoresistente e patologie simili rientrano potenzialmente nel perimetro, a condizione di documentare gli stessi requisiti richiesti per il diabete.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani