European Accessibility Act obblighi per siti web degli studi legali


Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (d.lgs. 82/2005 e direttiva UE 2019/882) rende obbligatori standard minimi di accessibilità per i siti web di soggetti privati che offrono servizi al pubblico, inclusi gli studi professionali. Uno studio legale con sito non conforme agli standard WCAG 2.1 livello AA rischia sanzioni amministrative e, nei confronti dei clienti disabili, potenziali contestazioni in base al Codice del Consumo. L’intelligenza artificiale può automatizzare parte dell’audit tecnico, ma non sostituisce la validazione umana richiesta dalla norma.

Punti chiave

  • Dal 28 giugno 2025 la direttiva UE 2019/882 si applica anche ai siti web di studi professionali privati.
  • La non conformità agli standard WCAG 2.1 AA espone lo studio a sanzioni amministrative e reclami.
  • Gli strumenti AI per l’accessibilità riducono i costi di audit ma non eliminano la responsabilità del titolare del sito.

Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act diventa pienamente operativo in Italia e riguarda anche i siti web degli studi legali e dei commercialisti che erogano servizi al pubblico. Non si tratta di un adempimento opzionale: la mancata conformità agli standard tecnici previsti espone il titolare del sito a procedimenti sanzionatori e, sul piano civilistico, a contestazioni da parte di utenti con disabilità che non riescano ad accedere ai servizi offerti online.

A occuparsi del tema è Agenda Digitale, che analizza come l’intelligenza artificiale stia entrando nei processi di verifica e correzione dell’accessibilità web, automatizzando parte degli audit tecnici ma lasciando invariata la necessità di validazione umana e di una governance rigorosa dei modelli utilizzati.

Il contesto normativo

Il riferimento principale è la direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act), recepita in Italia con d.lgs. 3 maggio 2022, n. 42. La norma estende l’obbligo di accessibilità — già previsto per le pubbliche amministrazioni dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca) — ai soggetti privati che offrono prodotti e servizi al pubblico, con piena applicabilità dal 28 giugno 2025. I requisiti tecnici di riferimento sono gli standard WCAG 2.1 livello AA, richiamati dalla norma tecnica europea EN 301 549. Sul piano sanzionatorio, l’art. 12 del d.lgs. 42/2022 attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) i poteri di vigilanza e irrogazione delle sanzioni. Sul versante civilistico, uno studio che gestisce un sito non accessibile può incorrere in contestazioni fondate sull’art. 2 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in relazione al diritto dei consumatori vulnerabili di accedere ai servizi, nonché sull’art. 3 della legge 67/2006 in materia di discriminazione per disabilità.

Cosa cambia per lo studio

  1. Audit del sito entro giugno 2025. Verifica che il sito dello studio rispetti i criteri WCAG 2.1 AA: contrasto cromatico, navigabilità da tastiera, testi alternativi alle immagini, compatibilità con screen reader. Strumenti AI come axe DevTools o WAVE accelerano la scansione iniziale ma non coprono il 100% dei criteri.
  2. Redazione della dichiarazione di accessibilità. Il d.lgs. 42/2022 prevede la pubblicazione di una dichiarazione di accessibilità sul sito, con indicazione delle sezioni non conformi e dei rimedi previsti. Tenerla aggiornata è un obbligo autonomo, non un adempimento una tantum.
  3. Meccanismo di feedback per gli utenti. La norma richiede che gli utenti possano segnalare problemi di accessibilità e ricevere risposta entro tempi ragionevoli. Struttura una casella dedicata e una procedura interna di risposta documentata.
  4. Contratti con fornitori web. Se il sito è gestito da un’agenzia esterna, includi clausole contrattuali che attribuiscano la responsabilità della conformità WCAG e prevedano aggiornamenti periodici. La responsabilità verso AgID rimane in capo al titolare del sito, non al fornitore.
  5. Attenzione all’uso di AI nei plugin di accessibilità. Alcuni CMS propongono widget AI che dichiarano di rendere il sito automaticamente conforme. Questi strumenti non soddisfano i requisiti di legge e possono creare un falso senso di conformità: la validazione tecnica manuale resta indispensabile.

Attenzione a

Il widget AI non è una dichiarazione di conformità. Sul mercato circolano overlay e plugin che promettono accessibilità automatica. AgID e le autorità europee di vigilanza li considerano insufficienti: l’uso di questi strumenti non esonera da responsabilità e in alcuni casi è stato oggetto di class action negli Stati Uniti proprio perché crea un ostacolo aggiuntivo per gli utenti con screen reader.

La soglia dimensionale non esenta gli studi piccoli. Il d.lgs. 42/2022 prevede esenzioni solo per le microimprese che forniscono servizi (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro), ma la qualificazione dipende dall’attività concreta svolta. Prima di ritenere lo studio esente, verifica puntualmente i requisiti perché l’esenzione non è automatica.

Domande frequenti

L’European Accessibility Act si applica al sito di uno studio legale privato?

Sì. Il d.lgs. 42/2022 si applica ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico, inclusi gli studi legali e i commercialisti con sito web attraverso cui erogano o promuovono servizi. L’obbligo è pienamente operativo dal 28 giugno 2025. L’unica esenzione riguarda le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a 2 milioni di euro.

Cosa rischia uno studio legale con sito non accessibile dopo giugno 2025?

AgID può avviare procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2022. Sul piano civilistico, un utente con disabilità che non riesce ad accedere ai servizi online può contestare la condotta come discriminatoria ai sensi dell’art. 3 della legge 67/2006. Esistono anche profili di responsabilità contrattuale se il cliente non riesce a utilizzare servizi per cui ha pagato.

I plugin AI per l’accessibilità rendono il sito conforme alla normativa?

No. Gli overlay e i widget AI che promettono conformità automatica non soddisfano i requisiti WCAG 2.1 AA richiesti dalla norma. AgID e le autorità europee di vigilanza considerano questi strumenti insufficienti. Una verifica tecnica manuale da parte di un esperto di accessibilità, con relativa dichiarazione pubblica sul sito, resta obbligatoria.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale