Con il d.lgs. 36/2023, il contraente generale assume un profilo di responsabilità orientata al risultato, con obblighi che vanno ben oltre la mera esecuzione materiale dei lavori. Chi assiste imprese generali o stazioni appaltanti deve rivedere le clausole contrattuali standard, perché il riparto dei rischi è profondamente mutato rispetto al vecchio d.lgs. 163/2006. Il disallineamento tra contratti redatti con vecchi schemi e il nuovo quadro normativo espone il cliente a responsabilità non coperte e a contenziosi evitabili.
Punti chiave
- Punto 1 — Il d.lgs. 36/2023 introduce per il contraente generale un’obbligazione di risultato, non di mezzi.
- Punto 2 — Il contraente generale risponde direttamente verso la stazione appaltante anche per i subaffidatari.
- Punto 3 — Le clausole contrattuali ereditate dal vecchio Codice vanno aggiornate per evitare scoperture di responsabilità.
Se assisti imprese nel settore delle grandi opere o stazioni appaltanti pubbliche, il profilo del contraente generale nel d.lgs. 36/2023 riguarda direttamente i contratti che stai redigendo o revisionando adesso. Il nuovo Codice sposta il baricentro dalla prestazione al risultato, con ricadute concrete su clausole di garanzia, gestione dei subaffidamenti e riparto dei rischi contrattuali.
Il tema è analizzato da Diritto.it, che ricostruisce le principali novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 in materia di contraente generale, con particolare attenzione alla struttura delle responsabilità e alla nuova allocazione del rischio operativo.
Il contesto normativo
L’art. 187 del d.lgs. 36/2023 disciplina il contraente generale per i lavori di particolare complessità, fissando in capo a questo soggetto un’obbligazione che si caratterizza per la centralità del risultato finale. A differenza del vecchio art. 176 del d.lgs. 163/2006, il nuovo Codice rafforza la responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante, anche per le attività affidate a terzi. Il principio del risultato, elevato dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023 a criterio interpretativo generale dell’intera disciplina, permea quindi anche questo specifico istituto e orienta la lettura di ogni clausola contrattuale controversa.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione delle clausole di esonero della responsabilità: le clausole che limitano la responsabilità del contraente generale alle sole prestazioni eseguite direttamente sono ora esposte a contestazione, perché il nuovo Codice presuppone una responsabilità estesa anche alle attività dei subaffidatari.
- Verifica dei contratti di subappalto: chi redige i contratti di subaffidamento deve coordinare le obbligazioni del subappaltatore con la responsabilità residuale che il contraente generale mantiene verso la stazione appaltante, evitando vuoti di copertura in caso di inadempimento del terzo.
- Aggiornamento delle polizze assicurative: il profilo di rischio ampliato impone di verificare che le polizze CAR e le garanzie fideiussorie in essere coprano effettivamente la nuova estensione della responsabilità, compresi i danni derivanti da subaffidamenti.
- Clausole di gestione del rischio operativo: il d.lgs. 36/2023 riduce gli spazi per trasferire il rischio imprevedibile alla stazione appaltante; nei nuovi contratti occorre negoziare con precisione le clausole di revisione prezzi e di force majeure, distinguendo i casi coperti dall’art. 60 del Codice da quelli che restano a carico del contraente.
- Contenziosi pendenti con vecchio Codice: nelle controversie nate sotto il d.lgs. 163/2006, la disciplina applicabile resta quella previgente, ma la giurisprudenza del Consiglio di Stato tende già a valorizzare il principio del risultato come criterio ermeneutico trasversale, con effetti sulle sentenze in corso di formazione.
Attenzione a
Contratti redatti con schemi pre-2023: molti capitolati speciali e schemi negoziali in uso negli studi sono stati elaborati sotto il vecchio Codice. Usarli senza adattamento nel contesto del d.lgs. 36/2023 crea un disallineamento tra le aspettative contrattuali delle parti e il quadro normativo vigente, con il rischio concreto che il giudice o l’arbitro ricostruisca le obbligazioni in senso più gravoso per il contraente generale.
Responsabilità per mancata vigilanza sui subaffidatari: il nuovo Codice non lascia al contraente generale margini per disinteressarsi dell’esecuzione affidata a terzi. Un inadempimento del subappaltatore che produce ritardi o vizi dell’opera si ripercuote direttamente sul contraente generale verso la stazione appaltante, senza che quest’ultima debba preventivamente escutere il subaffidatario. Strutturare male questa catena di responsabilità in fase di redazione contrattuale è l’errore più frequente e costoso.
Domande frequenti
Quali responsabilità ha il contraente generale verso la stazione appaltante nel d.lgs. 36/2023?
Ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, il contraente generale risponde del risultato finale dell’opera verso la stazione appaltante, incluse le attività eseguite da subaffidatari. Non può liberarsi dimostrando di aver scelto diligentemente il subappaltatore: la responsabilità è diretta e integrale per l’intera esecuzione.
Come cambia il riparto del rischio nei contratti di appalto con contraente generale dopo il nuovo Codice?
Il d.lgs. 36/2023, attraverso il principio del risultato all’art. 1 e le norme specifiche sull’istituto, riduce la possibilità di trasferire rischi operativi alla stazione appaltante. La revisione prezzi ex art. 60 copre scenari specifici, ma il rischio di impresa per l’esecuzione resta in capo al contraente generale in misura più ampia rispetto al vecchio d.lgs. 163/2006.
I contratti firmati con il vecchio Codice appalti restano validi con le stesse clausole?
Per i contratti stipulati sotto il d.lgs. 163/2006 si applica la normativa previgente. Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato valorizza il principio del risultato anche in chiave ermeneutica, per cui clausole ambigue possono essere interpretate alla luce dei criteri del nuovo Codice. È opportuno verificare le clausole critiche prima che emergano contestazioni.
Fonte di riferimento: Diritto.it