Spese straordinarie figli non concordate e diritto al rimborso


La mancanza di accordo preventivo tra i genitori sulle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso della quota a carico dell’altro genitore. Il giudice deve valutare caso per caso la rispondenza della spesa all’interesse del minore e al tenore di vita familiare. Questo principio, ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, rafforza la tutela del genitore che ha anticipato le spese e orienta la strategia difensiva in entrambe le direzioni del contenzioso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Senza accordo preventivo il rimborso non si nega: decide il giudice valutando interesse del minore.
  • Punto 2 — Il tenore di vita familiare è criterio autonomo di valutazione accanto all’interesse del minore.
  • Punto 3 — La Cass. n. 23946/2026 consolida un indirizzo già esistente, rafforzando la posizione del genitore anticipatario.

Se il tuo cliente ha sostenuto spese straordinarie per i figli senza il preventivo accordo dell’altro genitore, non è automaticamente perdente. La Cassazione chiarisce che il giudice deve entrare nel merito della spesa — verificarne la rispondenza all’interesse del minore e la coerenza con il tenore di vita familiare — prima di negare qualsiasi rimborso. Questo cambia il peso argomentativo in udienza: l’assenza di accordo diventa un elemento da gestire, non una preclusione.

Con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il mancato accordo preventivo tra genitori separati sulle spese straordinarie non fa venir meno il diritto al rimborso della quota di spettanza dell’altro genitore. La pronuncia è commentata dall’Avv. Anna Andreani e si inserisce in un filone giurisprudenziale già orientato in questo senso.

Il contesto normativo

Il riferimento di base è l’art. 337-ter c.c., che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli nella crisi della famiglia e stabilisce che entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento in proporzione al reddito. Le spese straordinarie si collocano fuori dall’assegno ordinario e, nei provvedimenti giudiziali, vengono spesso regolate con clausole che richiedono il consenso preventivo di entrambi i genitori. La Cassazione — già con orientamenti precedenti tra cui Cass. Civ. n. 9372/2022 — aveva segnalato che il diniego automatico del rimborso in assenza di accordo non è compatibile con il superiore interesse del minore, principio cardine dell’intero sistema normativo sulla responsabilità genitoriale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando assisti il genitore anticipatario, costruisci il ricorso per rimborso documentando due elementi distinti: la rispondenza della spesa all’interesse del minore (es. spesa medica, scolastica, sportiva strutturata) e la sua coerenza con il tenore di vita anteriore alla separazione. L’assenza di accordo va anticipata e contestualizzata, non ignorata.
  2. Se assisti il genitore chiamato a rimborsare, la difesa non può più fermarsi alla mancanza di consenso preventivo. Devi contestare nel merito la necessità della spesa o la sua sproporzione rispetto al tenore di vita familiare — con prove concrete, non mere allegazioni.
  3. Nei giudizi di separazione e divorzio, rivedi le clausole sulle spese straordinarie inserite nei provvedimenti presidenziali o nelle sentenze. Una clausola che subordina il rimborso al solo accordo preventivo, senza valvola di salvaguardia per le spese urgenti o di evidente utilità, espone il tuo cliente a un contenzioso inutile.
  4. In sede di negoziazione degli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto, proponi l’inserimento di un elenco tipizzato di spese straordinarie pre-autorizzate (seguendo le tabelle elaborate da molti Tribunali, tra cui Milano e Roma), distinguendo quelle soggette a consenso da quelle rimborsabili su semplice documentazione.
  5. Raccogli e conserva tutta la documentazione della spesa sostenuta: fatture, prescrizioni mediche, iscrizioni scolastiche, comunicazioni inviate all’altro genitore — anche se non ha risposto. Ogni elemento che attesta la buona fede e l’urgenza rafforza la posizione in giudizio.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere il piano della prova con quello della legittimazione. La Cassazione non dice che il rimborso è sempre dovuto, ma che non va escluso in automatico. Il giudice può comunque rigettare la domanda se la spesa risulta voluttuaria, sproporzionata o non rispondente all’interesse del figlio. Portare in giudizio spese borderline — viaggi, gadget tecnologici, attività extrascolastiche di lusso — senza una strategia argomentativa solida espone il cliente a una sconfitta nel merito e a una condanna alle spese processuali.

Secondo rischio: trascurare il provvedimento in vigore tra le parti. Se il decreto o la sentenza contiene una clausola che richiede espressamente l’accordo preventivo a pena di perdita del rimborso, quella clausola resta vincolante finché non viene modificata. La pronuncia della Cassazione opera in sede interpretativa e in assenza di diversa previsione specifica: non neutralizza automaticamente ciò che le parti o il giudice hanno già stabilito.

Domande frequenti

Se il genitore sostiene una spesa straordinaria senza accordo dell’altro può chiedere il rimborso?

Sì, la mancanza di accordo preventivo non esclude automaticamente il diritto al rimborso. Secondo Cass. n. 23946/2026, il giudice deve valutare se la spesa risponde all’interesse del minore e al tenore di vita familiare. Il genitore anticipatario deve però documentare entrambi questi elementi per sostenere la domanda in giudizio.

Come si difende il genitore che non vuole rimborsare una spesa straordinaria non concordata?

Non basta eccepire la mancanza di consenso preventivo: il giudice entrerà nel merito. La difesa efficace contesta la necessità della spesa, la sua sproporzione rispetto al tenore di vita familiare o la mancanza di utilità concreta per il minore. Servono prove documentali, non solo contestazioni formali sul mancato accordo.

Le tabelle sui rimborsi spese straordinarie dei figli adottate dai Tribunali sono vincolanti?

No, le tabelle elaborate dai Tribunali (come quelle di Milano o Roma) non hanno forza normativa ma orientano la prassi e la negoziazione degli accordi. Inserirle come allegato nei patti di separazione o divorzio è utile per prevenire il contenzioso, distinguendo le spese pre-autorizzate da quelle soggette a consenso di entrambi i genitori.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani