In caso di infezione contratta in ospedale, l’onere della prova grava sulla struttura sanitaria, che deve dimostrare di aver rispettato i protocolli di igiene e prevenzione. Il paziente deve solo provare il nesso causale tra il ricovero e l’infezione. Chi assiste il danneggiato può impostare la causa puntando sull’inadempimento presunto, senza dover ricostruire la singola violazione procedurale.
Punti chiave
- La struttura sanitaria deve provare il rispetto dei protocolli anti-infezione, non il paziente.
- Il nesso causale tra ricovero e infezione è sufficiente per fondare la domanda risarcitoria.
- L’azione si fonda sull’art. 1218 c.c. con inversione dell’onere della prova a carico dell’ospedale.
Nei contenziosi per infezioni nosocomiali, la difesa del paziente parte avvantaggiata: alla struttura spetta dimostrare di aver adottato e rispettato tutti i protocolli di prevenzione, non al danneggiato dimostrare quale regola sia stata violata. Per uno studio che segue responsabilità sanitaria, questo significa impostare l’atto introduttivo in modo selettivo: basta allegare il ricovero, l’infezione sopravvenuta e il nesso temporale-causale.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con una recente pronuncia in materia di infezioni contratte in ambiente ospedaliero, confermando che la responsabilità della struttura è di natura contrattuale e che l’inversione dell’onere probatorio opera pienamente. La notizia è riportata da Diritto.it.
Il contesto normativo
Il fondamento è l’art. 1218 c.c.: il debitore — qui la struttura ospedaliera — risponde dell’inadempimento salvo provi che l’impossibilità della prestazione è derivata da causa a lui non imputabile. La Cassazione civile, sezione III, ha più volte applicato questo schema alle infezioni nosocomiali (si vedano Cass. Civ. n. 11564/2022 e n. 28991/2019), qualificando il contratto di spedalità come fonte di obbligazioni di mezzi qualificate, nelle quali lo standard atteso è determinato dai protocolli ministeriali e dalle linee guida dell’ISS. La legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), all’art. 7, conferma la responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente, indipendentemente dalla condotta del singolo sanitario.
Sul piano probatorio, la Cassazione ha chiarito che il paziente assolve il proprio onere allegando il contratto di ricovero, l’infezione e il nesso causale con la degenza. Da quel momento, spetta alla struttura provare o il rispetto puntuale dei protocolli o il caso fortuito.
Cosa cambia per lo studio
- Impostazione dell’atto di citazione: allega ricovero, comparsa dell’infezione durante o subito dopo la degenza e documentazione clinica. Non serve individuare ab initio quale protocollo sia stato violato.
- Richiesta documenti in fase istruttoria: aziona subito l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per ottenere i registri di sanificazione, i verbali di controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e i dati di sorveglianza ECDC interni.
- Consulenza tecnica d’ufficio: orienta il quesito peritale verso la verifica del rispetto delle linee guida OMS per l’igiene delle mani e dei protocolli CDC sulle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Il CTU dovrà rispondere se la struttura ha prodotto prove sufficienti di conformità.
- Quantificazione del danno: considera le giornate di degenza aggiuntive, i costi terapeutici dell’infezione e — nei casi gravi — il danno biologico permanente certificato dal medico legale. Le tabelle milanesi 2023 restano il riferimento prevalente in assenza di specifica normativa.
- Termini di prescrizione: l’azione contrattuale si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.); se si agisce anche in via extracontrattuale contro il sanitario persona fisica, il termine scende a 5 anni. Valuta sempre il cumulo delle domande.
Attenzione a
Non confondere l’inversione dell’onere con la dispensa dalla prova del nesso causale. Il paziente deve comunque dimostrare che l’infezione è riconducibile al ricovero e non a un’esposizione esterna. Un’infezione da MRSA comparsa tre settimane dopo la dimissione richiede una catena causale ben documentata: senza perizia medico-legale sul timing biologico, la domanda rischia di essere rigettata per difetto di prova causale, a prescindere dall’onere che grava sulla struttura.
Attenzione alla mediazione obbligatoria: il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per le controversie in materia di responsabilità medica ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla l. n. 24/2017. Depositare l’atto introduttivo senza aver avviato la mediazione espone alla declaratoria di improcedibilità rilevabile d’ufficio.
Domande frequenti
Chi deve provare il rispetto dei protocolli in caso di infezione presa in ospedale?
La struttura ospedaliera. In base all’art. 1218 c.c. e alla giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. n. 11564/2022), il paziente deve provare solo il ricovero, l’infezione e il nesso causale con la degenza. Spetta all’ospedale dimostrare di aver rispettato i protocolli di prevenzione o che si è verificato un caso fortuito non imputabile.
Quanto tempo ho per fare causa all’ospedale per un’infezione nosocomiale?
Se agisci in via contrattuale contro la struttura, il termine è di 10 anni dalla manifestazione del danno (art. 2946 c.c.). Se cumuli la domanda extracontrattuale contro il singolo sanitario, il termine è di 5 anni. Prima di depositare l’atto, ricorda che la mediazione è obbligatoria e sospende i termini di prescrizione durante il procedimento.
Quali documenti chiedere all’ospedale per provare la responsabilità da infezione nosocomiale?
Richiedi tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: i registri di sanificazione dei reparti, i verbali del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO), i dati di sorveglianza sulle ICA, i protocolli interni per l’igiene delle mani e gli eventuali audit ispettivi. Questi documenti sono la chiave per valutare se la struttura ha effettivamente rispettato gli standard richiesti.
Fonte di riferimento: Diritto.it