Compenso art 492 bis cpc liquidazione autonoma o unitaria


Con l’ordinanza n. 24518/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito per la prima volta che l’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c. è autonomamente liquidabile come fase distinta rispetto alla procedura esecutiva principale. Questo significa che l’avvocato può richiedere il compenso per quella specifica attività senza attendere la conclusione dell’intera esecuzione forzata. La distinzione ha ricadute dirette sulla nota spese da depositare e sulle strategie di liquidazione già in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Cassazione qualifica il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. come fase autonoma ai fini della liquidazione del compenso.
  • Punto 2 — L’avvocato può chiedere la liquidazione separata senza attendere la chiusura dell’intera procedura esecutiva.
  • Punto 3 — Le note spese già depositate in modo unitario potrebbero dover essere riviste alla luce di questo nuovo orientamento.

Se gestisci procedure esecutive e finora hai inserito l’attività ex art. 492-bis c.p.c. nella nota spese finale dell’esecuzione, con l’ordinanza n. 24518/2026 la Cassazione ti offre una strada diversa — e più conveniente. Puoi liquidare quel compenso in via autonoma, senza aspettare la chiusura del pignoramento principale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24518/2026 pubblicata il 7 agosto 2026, si è pronunciata per la prima volta sulla liquidabilità autonoma del compenso per l’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare, risolvendo un contrasto pratico di crescente rilevanza nelle esecuzioni forzate.

Il contesto normativo

L’art. 492-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 132/2014 e poi modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: il creditore procedente, tramite il proprio difensore, può accedere — previa autorizzazione del presidente del tribunale — alle banche dati delle pubbliche amministrazioni per individuare i beni del debitore. Si tratta di un procedimento con una sua autonoma struttura (istanza, decreto autorizzativo, accesso alle banche dati, relazione) che la Cassazione, con l’ordinanza n. 24518/2026, riconosce come distinto rispetto alla fase esecutiva in senso stretto. Il riferimento tariffario applicabile rimane il d.m. n. 55/2014, con le integrazioni del d.m. n. 147/2022, nelle voci relative ai procedimenti sommari e cautelari, per analogia strutturale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Liquidazione immediata possibile. Non devi più attendere la chiusura dell’esecuzione: puoi depositare una nota spese autonoma per l’attività ex art. 492-bis c.p.c. non appena quella fase si conclude, anche se il pignoramento prosegue.
  2. Voce tariffaria distinta. Nella nota spese, l’attività va indicata separatamente rispetto alle fasi dell’esecuzione ordinaria (precetto, pignoramento, vendita), con autonoma liquidazione secondo il d.m. n. 55/2014.
  3. Revisione delle note spese pendenti. Se hai procedure in corso con nota spese unitaria già depositata, valuta se è ancora possibile modificarla o integrare una richiesta autonoma, prima che il giudice dell’esecuzione provveda.
  4. Argomento spendibile in sede di liquidazione giudiziale. Nei procedimenti in cui il giudice tende a comprimere il compenso ritenendo tutto assorbito dall’esecuzione, l’ordinanza n. 24518/2026 è ora il riferimento diretto da citare per resistere a questa impostazione.
  5. Accordi con il cliente da rivedere. Se il preventivo o la lettera di incarico prevedeva un compenso forfettario per “la procedura esecutiva”, verifica se l’attività ex art. 492-bis era già ricompresa o se puoi fatturarla separatamente senza rischi di contestazione.

Attenzione a

Non confondere autonomia procedurale con automatismo liquidatorio. Il fatto che la Cassazione riconosca la fase come distinta non significa che la liquidazione sia sempre possibile in via anticipata: dipende dal momento in cui il giudice dell’esecuzione è investito della questione e da come viene formulata la richiesta. Una nota spese generica o priva di indicazione analitica delle attività svolte ex art. 492-bis rischia di essere ricondotta comunque alla liquidazione unitaria dal giudice di merito.

Attenzione alla sovrapposizione con i compensi già liquidati. Se in un’esecuzione conclusa hai già ottenuto una liquidazione unitaria che comprendeva anche l’attività di ricerca telematica, non puoi rivendicare un’integrazione sulla base della nuova pronuncia: l’ordinanza n. 24518/2026 vale per le liquidazioni ancora da definire, non come titolo per riaprire questioni già chiuse con decreto di liquidazione passato in giudicato.

Domande frequenti

Il compenso per la ricerca telematica ex art 492 bis cpc si può liquidare prima della fine dell’esecuzione?

Sì. Con l’ordinanza n. 24518/2026, la Cassazione ha chiarito che il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. è autonomo rispetto alla procedura esecutiva principale. L’avvocato può depositare una nota spese separata per quella fase non appena si conclude, senza attendere la chiusura del pignoramento.

Quale voce tariffaria si applica all’attività difensiva nell’istanza ex art 492 bis cpc?

In assenza di una voce specifica, si fa riferimento al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, applicando per analogia le voci relative ai procedimenti sommari o cautelari. La liquidazione va indicata separatamente nella nota spese rispetto alle fasi ordinarie dell’esecuzione forzata.

Posso chiedere un’integrazione del compenso se ho già ottenuto una liquidazione unitaria che includeva l’attività ex art 492 bis?

No. Se il decreto di liquidazione è già passato in giudicato, l’ordinanza n. 24518/2026 non costituisce titolo per riaprire la questione. Il principio vale solo per le liquidazioni ancora pendenti o da richiedere, non per quelle già definite in via unitaria con provvedimento non più impugnabile.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani