La RSA risponde contrattualmente ex art. 1218 c.c. per la caduta di un paziente non autosufficiente: spetta alla struttura dimostrare che l’evento era imprevedibile o inevitabile, non al danneggiato provare la colpa. Il nesso causale si presume quando il paziente era affidato alla custodia della struttura e il danno si è verificato durante il ricovero. Per il familiare che agisce in giudizio è sufficiente allegare l’inadempimento e il danno subito.
Punti chiave
- Punto 1 — La RSA risponde ex art. 1218 c.c.: l’onere della prova liberatoria grava sulla struttura, non sul danneggiato.
- Punto 2 — Il paziente con Alzheimer è soggetto a custodia rafforzata: protocolli di sorveglianza inadeguati integrano inadempimento contrattuale.
- Punto 3 — Il familiare deve allegare solo il contratto di ricovero, il danno e il nesso causale per radicare la responsabilità.
Quando si assiste un congiunto in RSA e si verifica un evento lesivo, il primo vantaggio processuale da sfruttare è l’inversione dell’onere probatorio. La struttura risponde per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e deve essa stessa dimostrare che il danno era imprevedibile o che ha adottato ogni misura di prevenzione esigibile. Il danneggiato non deve provare la colpa, ma solo il contratto, il danno e il nesso eziologico.
Un paziente affetto da Alzheimer è caduto dal terrazzo di una RSA riportando lesioni gravi. Il tribunale ha condannato la struttura ritenendo insufficienti i protocolli di sorveglianza adottati. La notizia è riportata da Diritto.it e offre l’occasione per ricapitolare il quadro di responsabilità applicabile a questi casi.
Il contesto normativo
La responsabilità della RSA si inquadra nell’art. 1218 c.c. (inadempimento delle obbligazioni) in combinato con l’art. 1176 c.c., comma 2, sulla diligenza professionale qualificata. Il contratto di ricovero genera un’obbligazione di custodia e assistenza: la struttura assume su di sé il rischio connesso alla gestione di soggetti non autosufficienti. La Cassazione Civile, con orientamento consolidato (cfr. Cass. Civ. n. 28987/2019 in materia di strutture sanitarie, richiamata anche in contesti RSA), ha ribadito che la prova liberatoria richiede la dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore, non la semplice allegazione di protocolli formalmente adottati. Sul versante della quantificazione del danno, trovano applicazione le Tabelle di Milano per il danno biologico e il danno morale da perdita del rapporto parentale, quest’ultimo azionabile dai familiari stretti ex art. 2059 c.c.
Cosa cambia per lo studio
- Nella raccolta documentale iniziale, acquisire subito il contratto di ricovero, il piano assistenziale individuale (PAI), i registri di sorveglianza e il registro degli accessi al terrazzo o alle aree a rischio: sono i documenti su cui si gioca la prova liberatoria della struttura.
- Verificare se la RSA era dotata di un presidio specifico per pazienti con deterioramento cognitivo grave: l’assenza di dispositivi anti-intrusione su accessi pericolosi rafforza la tesi dell’inadempimento qualificato.
- Contestare non solo l’evento in sé, ma l’organizzazione complessiva del servizio: carenza di personale, turni scoperti e mancata valutazione del rischio individuale nel PAI sono elementi autonomamente rilevanti ai fini dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.
- Quantificare anche il danno da perdita di chance terapeutica se la caduta ha accelerato il decorso della malattia o ha privato il paziente di trattamenti riabilitativi programmati.
- Valutare la responsabilità penale parallela ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) per il coordinatore sanitario o il direttore della struttura: l’azione civile nel processo penale può agevolare la discovery documentale.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la responsabilità contrattuale della struttura con quella aquiliana: agire ex art. 2043 c.c. carica il danneggiato dell’onere di provare la colpa, mentre l’azione contrattuale ex art. 1218 c.c. lo solleva da questo onere. Scegliere il titolo sbagliato può compromettere l’esito anche con una istruttoria favorevole.
Attenzione anche alla prescrizione: l’azione contrattuale si prescrive in 10 anni ex art. 2946 c.c., quella aquiliana in 5 anni ex art. 2947 c.c. Se il sinistro è datato, verificare subito quale termine è ancora aperto prima di impostare la strategia e notificare un atto interruttivo.
Domande frequenti
Chi deve provare la colpa della RSA quando un paziente cade durante il ricovero?
In un’azione contrattuale ex art. 1218 c.c. l’onere è ribaltato: la RSA deve dimostrare di aver adottato tutte le misure esigibili e che l’evento era imprevedibile o inevitabile. Il familiare che agisce deve provare solo il contratto di ricovero, il danno verificatosi e il nesso causale tra la caduta e il ricovero.
Quali documenti richiedere subito alla RSA dopo la caduta di un paziente Alzheimer?
Richiedere immediatamente il piano assistenziale individuale (PAI), i registri di sorveglianza, i turni del personale in servizio al momento dell’evento, il registro degli incidenti interni, la planimetria dei locali con indicazione degli accessi alle aree a rischio e i verbali delle riunioni dell’équipe sanitaria. Questi documenti definiscono o escludono la prova liberatoria della struttura.
Quanto tempo si ha per fare causa a una RSA per lesioni da caduta del paziente?
Se si agisce per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. la prescrizione è di 10 anni dal fatto (art. 2946 c.c.). Se invece si sceglie l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c. il termine scende a 5 anni (art. 2947 c.c.). Notificare un atto interruttivo in tempi brevi è comunque consigliabile per non perdere prove documentali soggette a dismissione.
Fonte di riferimento: Diritto.it