Se un avvocato non consegna al cliente l’informativa scritta sulla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 4 d.lgs. 28/2010, il contratto d’opera professionale è annullabile, indipendentemente dal fatto che l’omissione abbia avuto conseguenze processuali. L’annullamento non azzera però ogni pretesa economica dell’avvocato: la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2190/2025, ha confermato che residua l’azione per ingiustificato arricchimento secondo la regola della cosiddetta ‘temperata sussidiarietà’.
Punti chiave
- Punto 1 — L’omessa informativa scritta sulla mediazione rende annullabile il mandato professionale anche senza danno processuale.
- Punto 2 — L’avvocato può comunque agire per ingiustificato arricchimento dopo l’annullamento del contratto.
- Punto 3 — L’adempimento dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 va documentato per iscritto sin dal primo incarico.
Se non archivi una copia firmata dell’informativa sulla mediazione per ogni nuovo incarico, esponi il tuo studio a un’azione di annullamento del contratto professionale che il cliente può esercitare anche anni dopo, indipendentemente dall’esito della causa. Il rischio non è teorico: la conseguenza diretta è perdere il diritto al compenso pattuito, con la sola residuale possibilità di recuperare qualcosa tramite ingiustificato arricchimento.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2190/2025, ha stabilito che l’omessa informativa scritta sulla mediazione — dovuta ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 — rende annullabile il contratto d’opera professionale anche quando l’omissione non ha prodotto alcuna conseguenza sul piano processuale. La sentenza riconosce tuttavia all’avvocato la facoltà di agire per ingiustificato arricchimento, applicando la regola della cosiddetta “temperata sussidiarietà”. Maggiori dettagli sulla pronuncia sono disponibili su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 impone all’avvocato di informare per iscritto il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione e dei relativi benefici. La norma sanziona espressamente l’omissione con l’annullabilità del contratto su istanza del cliente. La sentenza n. 2190/2025 si inserisce in un filone che considera integrata la violazione per il solo fatto dell’omissione, senza richiedere la prova di un pregiudizio concreto subìto dal cliente. Sul versante del recupero del compenso dopo l’annullamento, il riferimento è all’art. 2041 c.c. sull’arricchimento senza causa, interpretato in chiave di sussidiarietà temperata: l’azione è ammissibile anche quando esisteva un’azione contrattuale poi venuta meno per causa imputabile al professionista.
Cosa cambia per lo studio
- Introduci un modulo standard firmato all’atto del mandato. L’informativa deve essere consegnata e sottoscritta dal cliente prima o contestualmente alla firma del contratto di prestazione d’opera. Un modulo generico allegato alle condizioni generali non basta se non è specificamente firmato.
- Archivia la prova dell’avvenuta consegna. In caso di contestazione, l’onere della prova ricade sull’avvocato. Conserva copia firmata o, per gli incarichi a distanza, la ricevuta di consegna elettronica con data certa.
- Aggiorna i contratti già in corso. Se gestisci incarichi pluriennali avviati senza informativa, valuta di regolarizzare la posizione con un’integrazione scritta controfirmata dal cliente, prima che sorga una controversia sul compenso.
- Non confondere l’informativa con il tentativo di mediazione. L’obbligo dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 riguarda la sola comunicazione al cliente: è distinto e autonomo rispetto all’obbligo di esperire la mediazione come condizione di procedibilità ex art. 5 dello stesso decreto.
- Calcola il rischio residuo anche dopo l’annullamento. L’azione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. consente di recuperare solo l’utilità effettivamente conseguita dal cliente, non il compenso pattuito: l’importo liquidabile può essere sensibilmente inferiore alla parcella originaria.
Attenzione a
Non affidarti al silenzio del cliente come prova di consenso informato. Il fatto che la controparte non abbia mai sollevato obiezioni durante il rapporto professionale non sana l’omissione: l’annullabilità può essere eccepita fino alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione, che decorre dalla scoperta del vizio.
Attenzione all’effetto retroattivo dell’annullamento sul compenso già incassato. Se il cliente ottiene l’annullamento del contratto, ha diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di onorario. L’avvocato può parallelamente richiedere il controvalore dell’arricchimento, ma il saldo finale può risultare a suo sfavore se la prestazione è difficile da quantificare in termini di utilità ricevuta dal cliente.
Domande frequenti
Cosa succede se l’avvocato non consegna l’informativa sulla mediazione al cliente?
Il contratto d’opera professionale diventa annullabile su istanza del cliente, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010. L’annullamento prescinde dall’esistenza di un danno concreto: basta l’omissione formale. La Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 2190/2025, ha confermato questo orientamento, lasciando all’avvocato solo la via dell’ingiustificato arricchimento per recuperare il compenso.
L’avvocato perde il compenso se il contratto con il cliente viene annullato per mancata informativa sulla mediazione?
Non necessariamente in toto. L’annullamento del contratto travolge il diritto al compenso pattuito, ma l’avvocato può agire ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento. Tuttavia, la somma recuperabile corrisponde all’utilità effettiva ricevuta dal cliente, non alla parcella originaria: l’importo può essere significativamente inferiore.
L’informativa sulla mediazione è obbligatoria anche per le materie non soggette a mediazione obbligatoria?
Sì. L’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 impone all’avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione in ogni caso, non solo nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità. L’obbligo informativo è quindi generale e prescinde dalla natura della controversia oggetto dell’incarico.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani