Test del DNA e paternità come contestare la prova genetica


Per contestare efficacemente un test del DNA in un giudizio di paternità non basta allegare l’esistenza di fratelli o parenti maschi del presunto padre: occorre formulare nel processo una specifica ipotesi alternativa di paternità, supportata da elementi concreti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24450 del 5 agosto 2026, chiarisce che la mera evocazione di consanguinei non ridimensiona l’attendibilità della prova genetica. Chi difende il presunto padre deve costruire un’alternativa plausibile, non limitarsi a sollevare un dubbio astratto.

Punti chiave

  • Punto 1 — La sola esistenza di consanguinei maschi non scalfisce il valore probatorio del test del DNA.
  • Punto 2 — Il difensore deve indicare nel processo un soggetto alternativo concretamente ipotizzabile come padre.
  • Punto 3 — Cass. n. 24450/2026 consolida l’onere della parte di prospettare un’alternativa specifica e non astratta.

Chi assiste il convenuto in un giudizio di dichiarazione di paternità deve sapere che la strategia difensiva basata sul «potrebbero esserci altri» non regge in udienza. La Cassazione fissa un onere preciso: la contestazione della prova genetica richiede un’ipotesi alternativa concreta, non la generica evocazione di parenti con DNA compatibile.

Con l’ordinanza n. 24450 del 5 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza di fratelli o altri consanguinei maschi del presunto padre non è sufficiente, da sola, a ridurre l’attendibilità dell’esame genetico. La pronuncia è disponibile nella sintesi pubblicata da GiuriCivile.it.

Il contesto normativo

Il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità è disciplinato dagli artt. 269 e ss. c.c. L’art. 269, comma 2, c.c. ammette la prova della paternità con ogni mezzo, e la giurisprudenza ha progressivamente attribuito al test del DNA un valore probatorio di fatto dirimente, salvo prova contraria adeguata. La Cassazione ha già in passato chiarito — tra le altre con Cass. Civ. n. 15157/2021 — che l’esito positivo dell’esame genetico genera una presunzione di paternità superabile solo attraverso elementi probatori specifici e non meramente ipotetici. L’ordinanza n. 24450/2026 si inserisce in questa linea e la precisa ulteriormente, escludendo che la semplice allegazione di consanguinei maschi integri una confutazione idonea.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di impostare la difesa sul DNA, verifica se esistono altri soggetti identificabili e nominabili che avrebbero potuto generare lo stesso profilo genetico nel contesto dei rapporti della madre: solo così la contestazione ha basi processuali solide.
  2. Nell’atto difensivo, nomina esplicitamente il soggetto alternativo e indica gli elementi — frequentazione, convivenza, rapporto sessuale nel periodo del concepimento — che rendono l’ipotesi concreta e non speculativa.
  3. Richiedi tempestivamente la CTU genetica estesa anche al familiare indicato come alternativa: un test comparativo su quel soggetto è l’unico strumento tecnico che può scalfire la prova a carico del tuo cliente.
  4. Documenta nel fascicolo ogni elemento che avvicini il terzo al periodo di concepimento: tabulati, testimonianze, messaggi. Il giudice valuterà la plausibilità complessiva dell’ipotesi alternativa, non solo la sua astratta possibilità biologica.
  5. Se il presunto padre è deceduto o irreperibile, valuta se è possibile ottenere campioni biologici da parenti di primo grado per una perizia comparativa: la Cassazione non chiude questa strada, ma pretende che venga percorsa concretamente nel processo.

Attenzione a

Il rischio più frequente è costruire la difesa sull’impossibilità teorica della prova genetica — errori di laboratorio, contaminazioni, coincidenze statistiche — senza mai indicare chi, in concreto, potrebbe essere il vero padre. Questo approccio, dopo l’ordinanza n. 24450/2026, è destinato a non produrre effetti: il giudice non ha motivo di svalutare una perizia tecnica ineccepibile in assenza di un’alternativa processualmente formulata.

Un secondo errore è depositare la richiesta di CTU comparativa troppo tardi, fuori dalle preclusioni istruttorie. Se il familiare indicato come padre alternativo non viene coinvolto entro i termini per le richieste di prova, la difesa rimane affidata a mere allegazioni difensive prive di riscontro tecnico, con esiti prevedibilmente negativi.

Domande frequenti

Come si contesta il test del DNA in un giudizio di paternità?

Non basta allegare che il presunto padre ha fratelli o parenti con profilo genetico compatibile. Secondo Cass. n. 24450/2026, occorre formulare nel processo una concreta ipotesi alternativa di paternità, indicando un soggetto specifico e fornendo elementi che rendano plausibile la sua paternità nel periodo del concepimento. Solo a quel punto ha senso chiedere una CTU genetica comparativa.

La presenza di fratelli del presunto padre può invalidare l’esame del DNA?

No, da sola non è sufficiente. La Cassazione con l’ordinanza n. 24450/2026 ha chiarito che la mera evocazione di consanguinei maschi non riduce l’attendibilità della prova genetica. Perché la contestazione abbia effetto processuale, il difensore deve indicare un soggetto alternativo determinato e costruire attorno a lui un’ipotesi concreta e verificabile.

Cosa rischia il difensore del presunto padre se non formula un’alternativa concreta alla prova genetica?

Rischia che la difesa venga rigettata integralmente. Senza un’ipotesi alternativa specifica, il giudice non ha motivo di svalutare una perizia genetica positiva tecnicamente ineccepibile. Inoltre, se la richiesta di CTU comparativa arriva fuori dalle preclusioni istruttorie, non è più ammissibile e la strategia difensiva resta priva di qualsiasi riscontro tecnico.

Fonte di riferimento: Giuricivile