Il Governo può adottare un decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali anche senza l’intesa della Conferenza Unificata, purché deliberi con motivazione esplicita. Questo significa che il decreto sul federalismo fiscale regionale può entrare in vigore nei tempi previsti dalla delega, nonostante il parere contrario espresso il 28 luglio 2026. Per gli studi che assistono enti locali, società partecipate o contribuenti con carichi tributari regionali, la finestra per intervenire si stringe: il testo approvato dal Governo sarà quello definitivo.
Punti chiave
- Punto 1 — La Conferenza Unificata ha negato l’intesa il 28 luglio 2026 sullo schema di decreto sui tributi regionali.
- Punto 2 — Il Governo procede con delibera motivata, strumento previsto per superare lo stallo in sede di concertazione.
- Punto 3 — Gli studi che seguono enti locali o fiscalità regionale devono monitorare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se segui clienti con esposizione alla fiscalità regionale o locale — comuni, province, società partecipate, imprese con sedi in più regioni — tieni d’occhio la Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane. Il decreto legislativo sul federalismo fiscale regionale arriverà comunque, con o senza il consenso delle Regioni e degli enti locali.
Nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026 la Conferenza Unificata ha sancito la mancata intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale. Il Governo ha scelto di procedere con delibera motivata per rispettare la scadenza della delega. La notizia è riportata da GazzettaEntiLocali.
Il contesto normativo
La procedura seguita dal Governo trova base nell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata e prevede espressamente che, in caso di mancata intesa, il Consiglio dei Ministri possa comunque deliberare, con obbligo di motivazione puntuale sulle ragioni del disaccordo. La delega in materia di federalismo fiscale trae origine dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, più volte prorogata, che attribuisce al Governo il potere di riordinare i tributi regionali e locali nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria sanciti dall’art. 119 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273/2013, ha già chiarito che il mancato raggiungimento dell’intesa non invalida di per sé l’atto governativo, purché la motivazione dia conto del tentativo reale di concertazione.
Cosa cambia per lo studio
- Il decreto entrerà in vigore nei tempi della delega: prepara fin d’ora una scheda di aggiornamento per i clienti con maggiore esposizione a tributi regionali — IRAP residua, addizionali, tassa automobilistica — perché le aliquote e le basi imponibili potrebbero cambiare già dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore.
- Il testo che il Governo adotterà non potrà essere modificato in sede parlamentare se non attraverso i normali strumenti di revisione legislativa: monitora i comunicati del Consiglio dei Ministri per acquisire la versione definitiva non appena disponibile, prima ancora della pubblicazione in GU.
- Se assisti enti locali in contenzioso tributario pendente, verifica se le disposizioni del decreto incidono su fattispecie già sub iudice: una modifica delle norme sostanziali può riaprire spazi difensivi o, al contrario, consolidare posizioni avverse.
- Valuta l’opportunità di presentare osservazioni o memorie nelle sedi associative di categoria nelle settimane immediatamente successive alla pubblicazione, prima che il decreto produca effetti giuridici consolidati.
- Per i clienti con strutture societarie articolate su più regioni, avvia una mappatura preventiva dei tributi regionali interessati: un’analisi condotta ora costa meno di un contenzioso aperto dopo.
Attenzione a
Il principale rischio è confondere la mancata intesa con un vizio procedurale invalidante. Non lo è: la delibera motivata del Consiglio dei Ministri è uno strumento legittimo e il decreto avrà piena efficacia. Chi impugnasse l’atto assumendo l’illegittimità della procedura per la sola assenza di intesa troverebbe la strada sbarrata dalla giurisprudenza costituzionale consolidata.
Secondo rischio: sottovalutare i tempi. La scadenza della delega è la ragione dichiarata della forzatura procedurale, il che significa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbe avvenire in tempi molto stretti. Uno studio che aspetta la GU per iniziare l’analisi del testo parte già in ritardo rispetto ai clienti più esposti.
Domande frequenti
Il decreto sul federalismo fiscale regionale è valido senza l’intesa della Conferenza Unificata?
Sì. L’art. 3 del d.lgs. n. 281/1997 consente al Consiglio dei Ministri di deliberare anche in assenza di intesa, con obbligo di motivazione esplicita. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273/2013, ha confermato che la mancata intesa non produce invalidità dell’atto governativo quando il tentativo di concertazione sia stato reale e documentato.
Quando entra in vigore il decreto legislativo sui tributi regionali e locali?
Il Governo ha dichiarato di procedere per rispettare la scadenza della delega di cui alla legge n. 42/2009. La data esatta di entrata in vigore dipenderà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conviene monitorare i comunicati del Consiglio dei Ministri immediatamente successivi al 28 luglio 2026 per acquisire il testo definitivo in anticipo.
Il contenzioso tributario regionale pendente è influenzato dal nuovo decreto sul federalismo fiscale?
Dipende dal contenuto specifico del decreto. Se le nuove norme incidono sulle basi imponibili o sulle aliquote di tributi oggetto di lite, possono aprire spazi difensivi o consolidare posizioni avverse. Occorre leggere le disposizioni transitorie del decreto e verificare caso per caso l’impatto sulle fattispecie sub iudice.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali