Scattare e pubblicare foto a un evento aziendale richiede una valutazione separata su tre piani distinti: diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. 96-97 l. 633/1941), consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (artt. 6 e 7 Reg. UE 2016/679) e liberatoria per lo sfruttamento commerciale dell’immagine. I tre strumenti non si sostituiscono a vicenda e la loro necessità cambia in base a contesto, finalità e canale di diffusione. Uno studio che assiste aziende o organizzatori di eventi deve saper combinare correttamente tutti e tre i livelli prima di autorizzare qualsiasi pubblicazione.
Punti chiave
- Liberatoria e consenso GDPR sono atti distinti: firmare uno non esonera dall’altro.
- Il legittimo interesse ex art. 6 par. 1 lett. f GDPR non copre uso commerciale o promozionale delle immagini.
- Per soggetti vulnerabili o minori il consenso dei genitori è sempre necessario, indipendentemente dal contesto.
Ogni volta che un cliente organizza un evento — convegno, fiera, team building — e vuole diffondere le foto online, lo studio deve gestire tre regimi giuridici sovrapposti che non coincidono. Confondere liberatoria, consenso privacy e base giuridica del GDPR espone l’azienda a contestazioni sia civilistiche sia sanzionatorie da parte del Garante. Il punto non è se fotografare, ma con quale copertura giuridica e per quale uso.
Il tema è tornato al centro del dibattito con un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, che ricostruisce i casi in cui liberatoria, consenso e legittimo interesse hanno peso diverso a seconda di contesto, finalità e soggetti coinvolti.
Il contesto normativo
Il diritto all’immagine è tutelato dall’art. 10 c.c. e, con più dettaglio, dagli artt. 96 e 97 della legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore). L’art. 96 impone il consenso dell’interessato per esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto; l’art. 97 prevede eccezioni per notorietà, finalità scientifiche, didattiche o di pubblica informazione, a condizione che non vi sia pregiudizio all’onore o alla reputazione. Sul versante privacy, il GDPR (Reg. UE 2016/679) richiede una base giuridica autonoma ex art. 6: il consenso (par. 1 lett. a), il contratto (lett. b) o il legittimo interesse (lett. f). Quest’ultimo, però, richiede il superamento del bilanciamento d’interessi previsto dal considerando 47 e non regge se il trattamento ha finalità promozionale o pubblicitaria. Il Garante italiano ha ribadito questo limite in più provvedimenti, tra cui il provvedimento n. 311 del 7 settembre 2023 in materia di trattamento di immagini per finalità di marketing.
Cosa cambia per lo studio
- Distingui sempre i tre livelli. La liberatoria ex art. 96 l. 633/1941 autorizza l’uso dell’immagine come opera; il consenso GDPR autorizza il trattamento del dato personale; il contratto (es. con un relatore ospite) copre solo le finalità esplicitamente pattuite. Nessuno dei tre assorbe gli altri.
- Verifica la finalità prima di scegliere la base giuridica. Foto per documentazione interna o cronaca dell’evento: può reggere il legittimo interesse, con bilanciamento documentato. Foto per campagne social, ADV o materiali commerciali: serve il consenso esplicito, sia privacy sia liberatoria.
- Predisponi un modulo unico ma articolato. Il documento deve separare graficamente le due sezioni — liberatoria e consenso GDPR — con caselle di spunta distinte. Un unico blocco di testo firma-tutto è già di per sé un segnale di non conformità.
- Gestisci i minori con attenzione separata. Per i partecipanti sotto i 18 anni il consenso spetta ai genitori o al tutore, indipendentemente dal contesto dell’evento e dalla base giuridica prescelta per gli adulti.
- Includi nel contratto con il fotografo le istruzioni sul trattamento. Il fotografo è un responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR: serve un accordo scritto che limiti l’uso delle immagini, imponga la cancellazione dei file raw entro termini definiti e vieti qualsiasi diffusione autonoma.
Attenzione a
Legittimo interesse usato come jolly. Molte aziende applicano il legittimo interesse per qualsiasi foto d’evento, incluse quelle usate poi su LinkedIn o nel materiale commerciale. Questa estensione è contestata dal Garante e dai tribunali: se l’immagine finisce in un contesto promozionale, il bilanciamento non regge e il trattamento diventa illecito. Il rischio è una sanzione fino al 4% del fatturato mondiale annuo ex art. 83 par. 5 GDPR, oltre all’azione civile dell’interessato.
Ritratti in primo piano confusi con riprese d’ambiente. Le foto panoramiche di una sala affollata hanno un regime diverso da un ritratto individuale riconoscibile. Tuttavia, anche in contesti collettivi, se un soggetto è chiaramente identificabile e l’immagine viene pubblicata con finalità non meramente informative, scatta l’obbligo di consenso. Non vale il principio per cui “erano tutti lì e lo sapevano”: la partecipazione all’evento non equivale ad autorizzazione alla pubblicazione delle proprie immagini.
Domande frequenti
La firma del contratto di partecipazione a un evento sostituisce il consenso GDPR per le foto?
No. Il contratto di partecipazione costituisce una base giuridica autonoma ex art. 6 par. 1 lett. b GDPR solo per i trattamenti strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso. L’uso delle immagini per finalità promozionali o sui social media richiede una base giuridica separata, in genere il consenso esplicito dell’interessato con modulo dedicato.
Posso usare il legittimo interesse per pubblicare foto di un evento aziendale su LinkedIn?
Dipende dal contenuto e dalla finalità. Se la pubblicazione ha scopo meramente informativo (cronaca dell’evento), il legittimo interesse può reggere se documentato con un bilanciamento scritto. Se invece le immagini promuovono prodotti, servizi o l’immagine commerciale dell’azienda, la base giuridica corretta è il consenso. Il Garante italiano ha già sanzionato usi promozionali fondati solo sul legittimo interesse.
Cosa deve contenere la liberatoria per le foto a un evento per essere valida?
La liberatoria deve indicare: identità del soggetto fotografato, descrizione dell’evento, finalità specifiche dell’uso (es. sito web, social, stampa), eventuali compensi o esclusioni, durata e territorio. Deve essere separata dal consenso GDPR, firmata prima della pubblicazione e conservata come prova. Un modulo generico che copre “ogni utilizzo futuro” è difficilmente opponibile in giudizio.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale