Decreto AG 421 sull’AI Act cosa cambia per gli studi legali


Il decreto legislativo AG 421 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e istituisce le autorità nazionali di vigilanza sull’intelligenza artificiale. Gli studi legali che già usano o valutano strumenti di IA per attività orientativa o di ricerca giuridica rientrano nell’ambito applicativo e devono mappare i sistemi in uso prima dell’entrata in piena vigore. I nodi ancora aperti — controllo umano, qualifiche professionali e aggiornamento continuo della disciplina — rendono necessario un monitoraggio attivo del testo definitivo.

Punti chiave

  • Il decreto AG 421 designa le autorità nazionali di controllo sull’IA ai sensi dell’AI Act UE.
  • I sistemi di IA usati per attività orientativa in ambito legale rientrano nell’ambito di applicazione.
  • Il nodo del controllo umano sui sistemi IA resta irrisolto nel testo attuale in audizione.

Chi in studio usa già strumenti di intelligenza artificiale — per ricerca giurisprudenziale, redazione di atti o consulenza orientativa — deve sapere che l’Italia sta definendo le regole nazionali di vigilanza su quei sistemi. Le audizioni parlamentari sul decreto AG 421 sono in corso, ma il testo è già abbastanza maturo da richiedere una prima mappatura interna degli strumenti adottati.

Lo schema di decreto legislativo AG 421 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), individua le autorità nazionali competenti e disciplina poteri di controllo e vigilanza sull’intelligenza artificiale. Il testo è ancora in fase di audizione; l’analisi completa è disponibile su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il riferimento primario è il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024 e applicabile in fasi progressive fino al 2027. L’art. 26 AI Act impone agli utilizzatori di sistemi IA ad alto rischio obblighi specifici di supervisione umana e di verifica della conformità prima della messa in uso. Il decreto AG 421 si inserisce come norma di attuazione nazionale ai sensi dell’art. 113 AI Act, che delega agli Stati membri la designazione delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità notificanti.

Sul piano interno, la delega al Governo per il recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 (L. 21 febbraio 2024, n. 15). La responsabilità professionale dell’avvocato che si avvale di IA orientativa resta disciplinata dall’art. 12 della L. 247/2012 (ordinamento forense), che impone il controllo personale sull’attività svolta anche con strumenti tecnologici.

Cosa cambia per lo studio

  1. Mappatura dei sistemi in uso. Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni operative, lo studio deve censire ogni strumento di IA impiegato — anche per drafting o ricerca — e verificare se rientra nelle categorie a rischio limitato, alto o inaccettabile dell’AI Act (Allegati I-III del Reg. 2024/1689).
  2. Identificazione del ruolo. Il decreto distingue tra «fornitore» e «utilizzatore» (deployer) di sistemi IA. Uno studio che acquista un software di IA è quasi sempre deployer: su di lui ricadono gli obblighi di supervisione umana ex art. 26 AI Act e, nel testo AG 421, i relativi controlli dell’autorità nazionale.
  3. Sistemi di IA orientativa. Il testo lascia aperto il perimetro dei sistemi usati per fornire indicazioni o orientamenti giuridici non vincolanti. Fino a chiarimento normativo, trattali come sistemi ad alto rischio per cautela operativa.
  4. Aggiornamento continuo. Il decreto prevede un meccanismo di revisione periodica della classificazione dei sistemi IA. Serve una procedura interna — anche semplice — per recepire gli aggiornamenti senza ritardi.
  5. Competenze del personale. L’AI Act (art. 4) impone un obbligo di «literacy» sull’IA per chi utilizza i sistemi. Il decreto AG 421 non risolve come questo requisito si coniuga con le competenze professionali dell’avvocato: monitorare le linee guida che l’autorità nazionale emanerà.

Attenzione a

Controllo umano documentato. Il rischio più concreto oggi è usare sistemi di IA senza lasciare traccia del controllo professionale esercitato sull’output. Se l’autorità di vigilanza — o il cliente danneggiato — contesta l’uso dello strumento, l’assenza di documentazione del review umano espone lo studio sia sul piano disciplinare (art. 12 L. 247/2012) sia su quello della responsabilità civile ex art. 2236 c.c.

Affidarsi al testo definitivo non ancora approvato. Lo schema AG 421 è ancora in audizione e può subire modifiche sostanziali. Strutturare già oggi procedure rigide su un testo provvisorio è prematuro; più utile avviare la mappatura degli strumenti e tenerla aggiornata quando il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Domande frequenti

Il decreto AG 421 è già in vigore in Italia?

No. Lo schema AG 421 è in fase di audizione parlamentare e non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’AI Act UE 2024/1689 è invece già in vigore dal 1° agosto 2024, con applicazione progressiva delle singole disposizioni fino al 2027. Il decreto italiano darà attuazione alle norme sul sistema di vigilanza nazionale.

Uno studio legale che usa ChatGPT o strumenti simili è soggetto all’AI Act?

Sì, come deployer (utilizzatore) ai sensi dell’art. 3 par. 1 n. 4 del Reg. UE 2024/1689. Lo studio non produce il sistema IA ma lo usa in un contesto professionale, quindi è soggetto agli obblighi di supervisione umana ex art. 26 AI Act e, una volta approvato, alle verifiche previste dal decreto AG 421.

Quali sono le sanzioni per violazione dell’AI Act in Italia?

L’AI Act prevede sanzioni fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo globale per le violazioni più gravi (art. 99 Reg. 2024/1689). Il decreto AG 421 deve ancora definire la quota affidata alle autorità nazionali e le procedure sanzionatorie interne: il testo definitivo chiarirà importi e organi competenti per il contesto italiano.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale