Le società in house providing non possono accedere alle tariffe incentivanti per il fotovoltaico: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 103 dell’11 giugno 2026. Chi assiste enti locali o società partecipate con impianti fotovoltaici già in esercizio deve verificare subito la compatibilità degli incentivi percepiti con i requisiti soggettivi ora dichiarati incostituzionali. Il rischio concreto è la ripetizione delle somme erogate dal GSE per il periodo in cui il soggetto non avrebbe avuto titolo.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Costituzionale n. 103/2026 esclude le società in house dagli incentivi fotovoltaico.
- Punto 2 — Le somme già percepite dal GSE potrebbero essere soggette a recupero retroattivo.
- Punto 3 — Chi assiste partecipate pubbliche con impianti in esercizio deve agire subito per limitare l’esposizione.
Se hai clienti che sono società in house con impianti fotovoltaici incentivati, devi rileggere oggi stesso i contratti di diritto all’incentivo stipulati con il GSE. La Corte Costituzionale ha eliminato la base legale che permetteva a questi soggetti di accedere alle tariffe incentivanti, con effetti che non si esauriscono sul piano prospettico.
La sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2026, n. 103 — segnalata da GazzettaEntiLocali — ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni che consentivano alle società in house providing di beneficiare delle tariffe incentivanti previste dai Conti Energia per gli impianti fotovoltaici.
Il contesto normativo
Le tariffe incentivanti del fotovoltaico trovano la loro disciplina nei decreti ministeriali attuativi dell’art. 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che ha recepito la direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Il sistema dei Conti Energia — dal I al V — ha poi operato in attuazione di tale impianto, con il GSE quale soggetto erogatore ai sensi del d.m. 5 maggio 2011. Le società in house providing sono soggetti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici: su di loro gravano i vincoli del Testo Unico sulle partecipate (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), in particolare gli artt. 4 e 16, che limitano le attività esercitabili. La Corte Costituzionale n. 103/2026 ha ritenuto che consentire a questi soggetti di percepire incentivi pubblici di derivazione comunitaria contrasti con i principi di parità di trattamento e con la natura stessa del regime in house, che esclude la normale esposizione al mercato.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica immediata del perimetro soggettivo: ogni cliente che sia società in house — anche parzialmente partecipata da ente locale con controllo analogo — deve essere censito rispetto agli impianti fotovoltaici incentivati in essere.
- Analisi del rischio di recupero GSE: il Gestore dei Servizi Energetici ha poteri di verifica e recupero delle tariffe erogate in assenza dei requisiti soggettivi; la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. lascia ampi margini di azione all’ente erogatore.
- Ricognizione dei contratti di diritto all’incentivo: questi atti contrattuali stipulati con il GSE vanno letti alla luce della pronuncia per individuare clausole risolutive o condizioni sospensive collegate al mantenimento dei requisiti.
- Valutazione della ristrutturazione societaria: in alcuni casi, la trasformazione della società in house in società mista o la cessione di quote a privati potrebbe ripristinare l’accesso agli incentivi futuri, ma richiede un’analisi caso per caso sul TUSP.
- Monitoraggio del contenzioso GSE: se il GSE avvia procedimenti di recupero, il termine per il ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, e la giurisdizione esclusiva appartiene al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Attenzione a
Il primo errore da evitare è ritenere che la sentenza valga solo per le nuove domande di incentivo. Le pronunce di incostituzionalità hanno efficacia erga omnes e retroattiva sui rapporti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato: il GSE può contestare incentivi già erogati negli anni precedenti, salvo prescrizione. Il secondo rischio riguarda la qualificazione del soggetto: non tutte le società partecipate da enti pubblici sono in house. Il controllo analogo e la destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente controllante sono i criteri dirimenti ex art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 175/2016. Confondere una società mista con una in house — o viceversa — può portare a valutazioni del rischio completamente errate.
Domande frequenti
Le società in house possono ancora percepire il Conto Energia dopo la sentenza 103/2026?
No. La Corte Costituzionale n. 103 dell’11 giugno 2026 ha dichiarato incostituzionale la norma che consentiva alle società in house di accedere alle tariffe incentivanti. I contratti in essere con il GSE restano esposti a verifica e potenziale recupero delle somme già erogate, salvo prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Il GSE può recuperare gli incentivi fotovoltaico già pagati a una società in house?
Sì. Il GSE ha poteri di verifica e recupero degli incentivi erogati in assenza dei requisiti soggettivi. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni. La società destinataria del recupero può impugnare l’atto davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, rientrando la materia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Come si distingue una società in house da una società mista ai fini degli incentivi fotovoltaico?
Il discrimine sta nel controllo analogo e nella destinazione prevalente dell’attività, come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 175/2016. Una società mista con soci privati selezionati con gara non è in house e può mantenere l’accesso agli incentivi. La verifica va condotta sui documenti societari e sugli statuti, non solo sulla quota di partecipazione pubblica.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali