Il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra in aree agricole è costituzionalmente legittimo: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 127 del 16 luglio 2026, ha respinto le questioni sollevate dal TAR Lazio. L’unica soluzione ammessa resta l’agrivoltaico con moduli non posati al suolo. Chi assiste committenti con progetti in fase autorizzativa o contenziosi pendenti deve ridefinire la strategia immediatamente.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole con sentenza n. 127/2026.
- Punto 2 — L’agrivoltaico con moduli sopraelevati resta l’unica configurazione ammessa nelle zone a destinazione agricola.
- Punto 3 — I ricorsi pendenti fondati sull’illegittimità del divieto perdono la loro base giuridica e vanno rivalutati subito.
Se stai seguendo un’autorizzazione per un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo, o hai un ricorso pendente al TAR che metteva in discussione il divieto, devi fermarti e rivalutare tutto. La pronuncia della Corte Costituzionale chiude in modo definitivo il margine interpretativo su cui molti ricorrenti avevano fondato la propria strategia difensiva.
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2026, n. 127, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio. Il divieto di installare pannelli fotovoltaici a terra nelle aree agricole regge al vaglio costituzionale. Resta percorribile solo l’agrivoltaico con moduli installati in posizione sopraelevata, che preservi la destinazione agricola del suolo sottostante.
Il contesto normativo
Il divieto trae origine dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (attuazione della direttiva RED II), che all’art. 20 disciplina le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Le successive linee guida ministeriali e il decreto del MASE del 21 giugno 2024 hanno individuato le aree agricole come zona tendenzialmente non idonea per il fotovoltaico a terra, salvo specifiche eccezioni legate all’agrivoltaico avanzato. Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117 Cost., in particolare rispetto alla libertà di iniziativa economica e agli obblighi europei in materia di energie rinnovabili. La Corte Costituzionale ha ritenuto il bilanciamento operato dal legislatore non irragionevole, confermando la prevalenza della tutela del suolo agricolo.
Cosa cambia per lo studio
- I ricorsi pendenti che contestavano il diniego di autorizzazione per impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, fondandosi sull’incostituzionalità del divieto, perdono il loro argomento principale: valuta immediatamente se esistono motivi residui autonomamente sostenibili.
- Per i clienti con progetti in fase di progettazione o VIA, la riconversione verso configurazioni agrivoltaiche sopraelevate diventa l’unica via praticabile: verifica la compatibilità strutturale e autorizzativa con le specifiche tecniche del decreto MASE 2024.
- Le autorizzazioni già rilasciate per impianti a terra — eventualmente oggetto di terzo ricorso da parte di comitati o enti locali — risultano ora più solide: la sentenza n. 127/2026 rafforza la difesa in giudizio di chi aveva ottenuto il titolo prima dell’inasprimento normativo.
- Per i contratti preliminari di compravendita o affitto di terreni agricoli stipulati con clausola sospensiva legata all’autorizzazione fotovoltaica, verifica se la condizione è ormai impossibile e se scatta la risoluzione ai sensi dell’art. 1353 c.c. in combinato con l’art. 1256 c.c.
- Nei contenziosi in materia di esproprio o servitù connessi a impianti a terra già in fase esecutiva, la sentenza non incide retroattivamente sui titoli già formati, ma può influenzare la valutazione del danno e le prospettive transattive.
Attenzione a
Non confondere agrivoltaico «semplice» e agrivoltaico «avanzato»: il decreto MASE 2024 distingue le due configurazioni con requisiti tecnici precisi (altezza minima dei moduli, percentuale di suolo coltivabile mantenuta, monitoraggio colturale). Presentare un progetto etichettato come agrivoltaico ma privo dei requisiti tecnici minimi espone il cliente a un diniego certo e, nei casi peggiori, all’annullamento del titolo già ottenuto.
Attenzione anche ai contratti EPC e ai finanziamenti già perfezionati per impianti a terra: se il progetto non è riconvertibile in agrivoltaico sopraelevato, potresti trovarti a gestire una risoluzione per impossibilità sopravvenuta con impatti rilevanti sulle garanzie prestate e sulle penali contrattuali. Mappa subito le posizioni contrattuali aperte prima che i termini di preavviso inizino a decorrere.
Domande frequenti
Il divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole vale anche per le zone classificate come SAU marginale?
La sentenza n. 127/2026 non introduce distinzioni basate sulla marginalità del suolo agricolo. Il divieto opera in via generale sulle aree a destinazione agricola. Eventuali eccezioni rimangono quelle già previste dal decreto MASE 2024 per specifiche categorie di terreni degradati o dismessi, da verificare caso per caso nella pianificazione territoriale comunale e regionale.
Un ricorso al TAR già presentato contro un diniego di autorizzazione per fotovoltaico a terra ha ancora senso dopo la sentenza 127/2026?
Dipende dai motivi di ricorso residui. Se il ricorso si fondava esclusivamente o prevalentemente sull’incostituzionalità del divieto, la sentenza n. 127/2026 lo priva della sua base principale. Restano percorribili i motivi procedurali (vizi del procedimento, carenza di istruttoria, violazione del contraddittorio) che prescindono dalla questione di legittimità costituzionale ora chiusa.
Cosa succede ai contratti preliminari su terreni agricoli stipulati con condizione sospensiva legata all’autorizzazione fotovoltaica?
Se la condizione sospensiva è l’ottenimento dell’autorizzazione per un impianto a terra e questa risulta ora giuridicamente non conseguibile, si può configurare impossibilità sopravvenuta della condizione ex art. 1353 c.c. Il contratto va analizzato per verificare se la condizione era apposta nell’interesse di una sola parte, con possibili diritti di recesso o rimborso delle somme versate.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali