L’installazione di telecamere in ambito domestico è lecita solo se inquadra esclusivamente spazi privati propri, senza riprendere aree comuni o proprietà altrui. Il trattamento dei dati così raccolti resta soggetto al GDPR (Reg. UE 2016/679) salvo la sola esenzione per uso strettamente personale prevista dall’art. 2, par. 2, lett. c). Chi installa telecamere che riprendono terzi senza informativa né base giuridica rischia sanzioni amministrative del Garante e responsabilità civile per danno non patrimoniale ex art. 82 GDPR.
Punti chiave
- Punto 1 — Le telecamere domestiche che riprendono spazi altrui non godono dell’esenzione GDPR per uso personale.
- Punto 2 — Il Garante Privacy ha sanzionato installazioni prive di cartello informativo anche in contesti privati.
- Punto 3 — Il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale direttamente ex art. 82 GDPR.
Se un tuo cliente ti chiede se può installare telecamere in casa o nel cortile condominiale, la risposta non è mai scontata. La linea tra uso legittimo e trattamento illecito di dati personali dipende dall’angolo di ripresa, dalla presenza o meno di cartelli informativi e dalla base giuridica su cui poggia l’intero sistema. Ignorare questi elementi espone il cliente a procedimenti davanti al Garante e ad azioni risarcitorie da parte dei terzi ripresi.
La notizia di riferimento, pubblicata da Diritto.it, ripercorre i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dall’Autorità Garante per stabilire quando un impianto di videosorveglianza privato viola la normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai sistemi installati in ambito residenziale.
Il contesto normativo
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) all’art. 2, par. 2, lett. c) esclude dal proprio ambito di applicazione il trattamento effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere «esclusivamente personale o domestico». La Corte di Giustizia UE, nella sentenza C-212/13 (Ryneš), ha però chiarito che questa esenzione cade non appena la telecamera riprende, anche parzialmente, uno spazio pubblico o accessibile a terzi. Sul piano interno, il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come novellato dal d.lgs. 101/2018, recepisce il GDPR e attribuisce al Garante il potere sanzionatorio fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo (art. 83, par. 4, GDPR) per violazioni delle disposizioni di base, e fino a 20 milioni di euro o il 4% per violazioni dei principi fondamentali (art. 83, par. 5). Il Garante Privacy, con le Linee guida del 2010 ancora richiamate nella prassi, ribadisce l’obbligo di cartello informativo visibile prima dell’area ripresa, anche per sistemi privati che captano terzi.
Cosa cambia per lo studio
- Valutazione preventiva dell’angolo di ripresa. Prima di consigliare l’installazione, verifica planimetricamente se il campo visivo delle telecamere supera il confine della proprietà privata del cliente. Anche un metro di marciapiede ripreso stabilmente fa scattare il GDPR.
- Informativa e cartello obbligatori. Se la telecamera può riprendere terzi, il cliente deve esporre un cartello conforme alle indicazioni del Garante (pittogramma, identità del titolare, finalità, periodo di conservazione) collocato prima dell’area sorvegliata. L’assenza del cartello è la contestazione più frequente nei procedimenti sanzionatori.
- Periodo di conservazione delle immagini. Il Garante considera congruo un periodo di conservazione non superiore alle 24-48 ore per sistemi privati; solo esigenze specifiche documentate (es. precedenti furti) giustificano una settimana. Conservazioni più lunghe richiedono una valutazione d’impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR.
- Risarcimento del danno da parte dei terzi ripresi. L’art. 82 GDPR consente a chiunque abbia subito un danno materiale o immateriale di agire direttamente contro il titolare del trattamento. Il cliente-installatore risponde salvo prova che l’evento non gli è imputabile: l’onere della prova liberatoria è a suo carico.
- Contesti condominiali. In condominio, le telecamere sulle parti comuni richiedono delibera assembleare (art. 1122-ter c.c.) e nomina di un titolare del trattamento identificabile. L’installazione autonoma del singolo condomino che riprende le parti comuni è illecita a prescindere dalla finalità dichiarata.
Attenzione a
Confondere uso domestico con uso lecito. Molti clienti ritengono che filmare «casa propria» li metta al riparo da ogni contestazione. La sentenza Ryneš della CGUE è inequivocabile: se l’obiettivo cattura anche solo il suolo pubblico davanti all’ingresso, l’esenzione non opera. Presentare questa difesa davanti al Garante senza un’analisi tecnica del campo di ripresa espone il cliente a una sanzione certa.
Trascurare il regime delle prove in sede penale. Le immagini acquisite in violazione del GDPR possono essere inutilizzabili come prova in un eventuale procedimento penale per cui il cliente le ha conservate (es. furto). Costruire la strategia difensiva su filmati raccolti illecitamente è un rischio che va valutato fin dal primo colloquio, prima che il cliente cancelli o, al contrario, esibisca il materiale alle autorità.
Domande frequenti
Le telecamere di casa mia che riprendono il cancello sul marciapiede violano la privacy?
Sì, salvo che il campo visivo sia limitato esclusivamente alla tua proprietà. La CGUE (sentenza Ryneš, C-212/13) ha stabilito che qualsiasi ripresa di spazi accessibili a terzi fa venir meno l’esenzione per uso domestico prevista dal GDPR. Occorre esporre un cartello informativo e rispettare i limiti di conservazione indicati dal Garante Privacy.
Qual è il periodo massimo di conservazione delle immagini di videosorveglianza per un privato?
Il Garante Privacy considera congruo un periodo di 24-48 ore per sistemi residenziali. Situazioni specifiche e documentate, come precedenti episodi di furto, possono giustificare fino a una settimana. Periodi superiori richiedono una valutazione d’impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 GDPR e una base giuridica rafforzata.
Un condomino può installare da solo telecamere sulle scale condominiali?
No. L’art. 1122-ter c.c. richiede una delibera assembleare per l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni. Il singolo condomino che agisce autonomamente commette un trattamento illecito di dati personali, esponendosi a sanzioni del Garante e all’azione risarcitoria degli altri condomini ex art. 82 GDPR.
Fonte di riferimento: Diritto.it