La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sull’art. 624-bis c.p., confermando che il furto in abitazione non ammette la circostanza attenuante prevista per i fatti di lieve entità applicabile al furto comune. Chi difende imputati per questo reato non può più puntare su una riduzione della pena per via della scarsa gravità del fatto: la cornice edittale rimane quella piena, da 3 a 6 anni di reclusione.
Punti chiave
- Punto 1 — La Consulta ha confermato la legittimità dell’art. 624-bis c.p. escludendo attenuanti per fatti lievi.
- Punto 2 — La pena per furto in abitazione resta da 3 a 6 anni senza possibilità di riduzione per tenuità del fatto.
- Punto 3 — La difesa deve orientarsi su circostanze generiche ex art. 62-bis c.p. o riti alternativi per ridurre la pena.
Se segui pratiche penali e hai imputati per furto in abitazione, devi aggiornare la tua strategia difensiva: la via della lieve entità del fatto è definitivamente chiusa. La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità sull’art. 624-bis c.p., e questo significa che non esiste uno spazio normativo per ottenere uno sconto di pena fondato sulla scarsa rilevanza del fatto concreto, a differenza di quanto accade per il furto ordinario.
La pronuncia della Corte Costituzionale — riportata da Diritto.it — conferma la tenuta dell’art. 624-bis c.p. rispetto ai parametri costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, rigettando la tesi che la mancanza di un’attenuante per fatti lievi creasse un vulnus al principio di uguaglianza rispetto all’art. 624 c.p.
Il contesto normativo
L’art. 624-bis c.p. punisce il furto in abitazione con la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro. Il furto ordinario ex art. 624 c.p., invece, beneficia dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dall’art. 2 del d.l. 93/2013, che consente una riduzione fino a un terzo della pena. La questione sollevata dai giudici rimettenti verteva proprio su questa asimmetria: per il furto semplice esiste una valvola di decompressione sanzionatoria, per quello in abitazione no. La Consulta ha ritenuto la differenza di trattamento giustificata dalla maggiore offensività del reato, che lede non solo il patrimonio ma anche la libertà domiciliare tutelata dall’art. 14 Cost.
Cosa cambia per lo studio
- Non esiste più margine per invocare una riduzione della pena ex art. 624-bis c.p. sulla base della scarsa entità del furto: qualsiasi tentativo in tal senso risulterà infondato alla luce della pronuncia costituzionale.
- La difesa deve puntare sulle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con particolare cura nella valorizzazione del comportamento processuale, del profilo soggettivo del reo e dell’entità del danno patrimoniale concreto.
- Il rito abbreviato rimane lo strumento più efficace per ottenere una riduzione certa di un terzo della pena: in presenza di una cornice edittale da 3 a 6 anni, scendere a 2-4 anni con giudizio abbreviato incide significativamente sull’accesso a misure alternative alla detenzione.
- Valuta con attenzione la sussistenza dell’aggravante ex art. 625 c.p., in particolare quella per l’uso di violenza sulle cose o per il fatto commesso da più persone: portano la pena fino a 7 anni e 6 mesi, il che cambia radicalmente il calcolo sulla prescrizione e sulla custodia cautelare.
- Nelle fasi preliminari, la preclusione all’attenuante per fatti lievi rafforza l’interesse dell’imputato a definire il procedimento con patteggiamento allargato ex art. 444 c.p.p., negoziando una pena che tenga conto delle attenuanti generiche già in sede di accordo.
Attenzione a
Il primo rischio è confondere il piano della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con quello dell’attenuante per fatti lievi: la non punibilità per particolare tenuità del fatto resta astrattamente applicabile anche al 624-bis, ma richiede una valutazione complessiva che include la modalità della condotta, la reiterazione e l’allarme sociale. Non è automatica e i giudici di merito tendono ad escluderla proprio per i reati domiciliari.
Il secondo rischio riguarda la qualificazione giuridica del fatto: se l’accusa contesta il 624-bis ma il luogo dell’azione non era effettivamente un’abitazione o un posto di privata dimora al momento del fatto, la riqualificazione in furto ordinario ex art. 624 c.p. apre di nuovo la strada all’attenuante della lieve entità. Verifica sempre con precisione la destinazione d’uso dell’immobile al momento del reato.
Domande frequenti
Furto in abitazione: si può applicare l’attenuante per fatti di lieve entità?
No. La Corte Costituzionale ha confermato che l’art. 624-bis c.p. non prevede e non deve prevedere un’attenuante per fatti di lieve entità, a differenza del furto ordinario ex art. 624 c.p. La differenza è costituzionalmente legittima perché il furto in abitazione lede anche la libertà domiciliare. La strategia difensiva deve puntare su attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. o riti alternativi.
Qual è la pena per furto in abitazione dopo la sentenza della Consulta?
La cornice edittale dell’art. 624-bis c.p. resta invariata: reclusione da 3 a 6 anni e multa da 927 a 1.500 euro. Con le aggravanti ex art. 625 c.p. si arriva fino a 7 anni e 6 mesi. Con rito abbreviato la pena base scende di un terzo, portando il minimo a 2 anni, rilevante per l’accesso a misure alternative.
Posso invocare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per il furto in abitazione?
Formalmente sì, l’art. 131-bis c.p. non è escluso per il 624-bis. In pratica, la giurisprudenza di merito tende a escluderlo per i reati domiciliari, considerando la lesione della libertà del domicilio un elemento che ostacola il giudizio di tenuità complessiva. Serve una valutazione caso per caso, documentando entità del danno e assenza di reiterazione.
Fonte di riferimento: Diritto.it