Il disegno di legge sulla violenza sessuale: lo stallo in Senato
Il disegno di legge contro la violenza sessuale, approvato dalla Camera dei deputati a novembre 2025, si trova in una fase delicata del suo iter parlamentare al Senato. La commissione Giustizia di Palazzo Madama ha deciso di affidare a un comitato ristretto il compito di elaborare un nuovo testo di mediazione, nel tentativo di superare le divergenze tra maggioranza e opposizione sulla nozione cardine del provvedimento. Il passaggio in Aula, inizialmente previsto per l’8 aprile 2026, slitterà a data da destinarsi.
Il nodo del “consenso riconoscibile” contro la “volontà contraria”
Il cuore del dibattito riguarda la scelta tra due modelli normativi alternativi per la definizione della violenza sessuale. Il testo approvato all’unanimità dalla Camera era imperniato sul concetto di “consenso riconoscibile”: la violenza sessuale si configura quando l’agente pone in essere atti sessuali in assenza di un consenso che avrebbe potuto e dovuto riconoscere. Il testo base adottato dalla commissione Senato, proposto dalla relatrice Giulia Bongiorno, aveva invece sostituito tale concetto con quello di “volontà contraria”, richiedendo la prova di una manifestazione attiva di dissenso da parte della vittima.
La proposta di mediazione: il ritorno al “consenso riconoscibile”
Il tentativo di mediazione proposto dalla senatrice Bongiorno prevede il ritorno alla nozione di “consenso riconoscibile”, avvicinando il testo alla versione approvata dalla Camera. La proposta include anche la precisazione del concetto di “volontà contraria”, esteso anche al fatto commesso a sorpresa oppure approfittando della fragilità della persona offesa — per esempio perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti. Le opposizioni, pur ribadendo la preferenza per il testo della Camera, hanno mostrato apertura al dialogo, evitando posizioni di chiusura assoluta. La normativa definitiva, una volta approvata, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei termini ivi indicati.
Le sanzioni previste dal testo Bongiorno
Sul piano sanzionatorio, la proposta Bongiorno prevede un sistema differenziato: la pena della reclusione da sei a dodici anni si applica quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è invece diminuita in misura non superiore a due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso, il fatto è di minore gravità. Tale articolazione sanzionatoria mira a graduare la risposta penale in funzione della gravità concreta del fatto.
Le prospettive del percorso legislativo
L’istituzione del comitato ristretto rappresenta un tentativo di costruire un consenso parlamentare più ampio su una materia di grande sensibilità sociale. Il risultato del lavoro del comitato determinerà se il disegno di legge potrà essere approvato con un ampio consenso bipartisan, come avvenuto alla Camera, o se le divergenze politiche impediranno il raggiungimento di un accordo prima della fine della legislatura.