Il Milleproroghe 2026 conferma che i vicesegretari comunali nei piccoli Comuni devono completare un percorso formativo obbligatorio, anche se lo hanno già svolto in precedenza. La circolare dell’Albo nazionale dei segretari comunali n. 11400/2026 chiarisce i dettagli applicativi e le conseguenze in caso di inadempimento. Chi assiste enti locali o contesta atti adottati da organi privi dei requisiti prescritti ha ora un elemento procedurale ulteriore da verificare.
Punti chiave
- Punto 1 — Il Milleproroghe 2026 ha confermato l’obbligo formativo per i vicesegretari comunali nei piccoli Comuni.
- Punto 2 — L’obbligo si applica anche a chi ha già svolto il percorso formativo in precedenza, senza esenzioni.
- Punto 3 — La circolare Albo segretari n. 11400/2026 definisce i dettagli operativi e le scadenze da rispettare.
Se assisti un ente locale o impugni atti amministrativi adottati da piccoli Comuni, verifica la posizione del vicesegretario che ha sottoscritto o istruito il provvedimento. Il Milleproroghe 2026 ha confermato e prorogato l’obbligo formativo per questi soggetti, e un vicesegretario privo del requisito aggiornato può esporre l’atto a censure di legittimità sotto il profilo soggettivo dell’organo competente.
La circolare dell’Albo nazionale dei segretari comunali n. 11400/2026 ha chiarito la portata delle disposizioni del Milleproroghe 2026, precisando che l’obbligo formativo si applica anche a chi aveva già completato il percorso in precedenza. Nessuna sanatoria automatica per le posizioni pregresse.
Il contesto normativo
Il Milleproroghe interviene su una cornice già tracciata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che disciplina l’organizzazione degli enti locali e le funzioni dei segretari comunali agli artt. 97 e seguenti. Il vicesegretario, nei Comuni privi di segretario titolare o di fascia dimensionale ridotta, esercita funzioni sostitutive con piena responsabilità procedimentale ai sensi dell’art. 97, comma 4, TUEL. La circolare n. 11400/2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che ha più volte ribadito come la carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile del procedimento possa inficiare la validità dell’atto finale, anche quando il vizio sia imputabile all’organizzazione interna dell’ente.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi al TAR contro atti di piccoli Comuni, verifica se il vicesegretario firmatario o responsabile del procedimento risulta in regola con il percorso formativo aggiornato previsto dal Milleproroghe 2026: la carenza può integrare un vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
- Se assisti un Comune come consulente esterno, segnala all’ente l’obbligo di aggiornamento formativo entro le scadenze indicate dalla circolare n. 11400/2026, indipendentemente dai percorsi già svolti dal vicesegretario in carica.
- Nei contenziosi in materia di appalti pubblici o concessioni gestite da piccoli Comuni, la regolarità della figura che ha presieduto la procedura è un dato da acquisire in fase istruttoria, prima ancora di valutare il merito.
- Per i clienti che operano come fornitori o appaltatori di enti locali minori, la verifica della legittimità degli atti di affidamento passa anche dal controllo della posizione soggettiva del vicesegretario che li ha adottati o validati.
- La reiterazione dell’obbligo formativo — anche per chi lo aveva già assolto — segnala una tendenza del legislatore a trattare la competenza dei vicesegretari come requisito continuativo, non acquisito una volta per tutte: un argomento spendibile anche in fase cautelare.
Attenzione a
Il rischio principale è trascurare questo profilo in fase di redazione del ricorso, trattandolo come un dettaglio organizzativo interno all’ente. La giurisprudenza amministrativa non lo considera tale quando il vicesegretario ha adottato atti con rilevanza esterna: in quel caso, il difetto del requisito si trasferisce sull’atto stesso. Controlla sempre la data di adozione del provvedimento rispetto alla scadenza formativa fissata dalla circolare n. 11400/2026.
Attenzione anche al rischio opposto: usare questo argomento in modo pretestuoso su atti adottati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo aggiornato. Il TAR valuterà la tempistica con precisione, e un motivo di ricorso infondato su questo punto indebolisce l’intera strategia difensiva.
Domande frequenti
Un atto adottato da un vicesegretario senza il nuovo obbligo formativo Milleproroghe 2026 è annullabile?
Potenzialmente sì, se il vicesegretario ha esercitato funzioni sostitutive del segretario titolare in violazione dei requisiti prescritti. Il TAR valuterà caso per caso, ma il difetto del requisito soggettivo può integrare un vizio di legittimità, specie se il provvedimento ha rilevanza esterna diretta. Verifica sempre la data dell’atto rispetto alla scadenza dell’obbligo formativo indicata nella circolare n. 11400/2026.
Il Milleproroghe 2026 ha prorogato o inasprito l’obbligo formativo per i vicesegretari comunali?
L’ha confermato e, secondo la circolare Albo segretari n. 11400/2026, lo ha esteso anche a chi aveva già completato il percorso formativo in precedenza. Non si tratta quindi di una proroga che alleggerisce gli adempimenti, ma di una conferma con applicazione più ampia rispetto al passato. Nessuna esenzione automatica per le posizioni già formate.
Quali Comuni rientrano nell’obbligo formativo per i vicesegretari previsto dal Milleproroghe 2026?
L’obbligo riguarda i piccoli Comuni, categoria identificata in base alla fascia dimensionale prevista dalla normativa sull’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La circolare n. 11400/2026 chiarisce i criteri applicativi: per una verifica puntuale sul Comune coinvolto nel tuo procedimento, consulta direttamente il testo della circolare e i parametri dimensionali del TUEL.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali