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Tracciabilità fondi BEI obblighi per gli enti beneficiari


Nei contratti finanziati con fondi BEI, la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 grava sull’ente beneficiario italiano, non sulla Banca europea per gli investimenti. L’ANAC ha chiarito che la BEI non rientra nella nozione di appaltatore pubblico soggetto agli obblighi di tracciabilità. Gli studi che assistono stazioni appaltanti o enti locali devono verificare che i propri clienti abbiano attivato i conti dedicati e i CIG prima di movimentare le risorse ricevute.

Punti chiave

  • Punto 1 — La BEI non è soggetta agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010.
  • Punto 2 — L’ente beneficiario italiano deve monitorare ogni flusso finanziario sui fondi ricevuti.
  • Punto 3 — Il mancato rispetto degli obblighi espone l’ente a nullità contrattuale e sanzioni ANAC.

Chi assiste stazioni appaltanti o enti locali che operano con fondi BEI deve aggiornare subito la checklist degli adempimenti: la tracciabilità dei flussi finanziari non può essere delegata alla Banca europea per gli investimenti né considerata assorbita dai controlli interni dell’istituto. L’obbligo resta integralmente in capo all’ente beneficiario italiano, a partire dall’apertura del conto dedicato fino all’indicazione del CIG su ogni movimento.

L’ANAC ha adottato una delibera di chiarimento — riportata da La Gazzetta degli Enti Locali — precisando che la BEI non rientra nella categoria degli operatori economici soggetti agli obblighi per gli appaltatori pubblici, e che il soggetto tenuto a garantire la trasparenza dei flussi è esclusivamente la stazione appaltante o l’ente che riceve e gestisce le risorse.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), che impone agli appaltatori e ai subappaltatori di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati per tutti i movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche, con obbligo di indicare il CIG in ogni transazione. La violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della stessa legge, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6.

L’ANAC, nell’esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ha il compito di interpretare l’ambito soggettivo di queste norme. La delibera in esame esclude la BEI dall’alveo applicativo perché l’istituto agisce come finanziatore esterno e non come operatore economico che esegue una prestazione a favore di un’amministrazione aggiudicatrice italiana.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contratti di assistenza a enti locali o stazioni appaltanti che utilizzano linee di credito BEI, inserire esplicitamente nelle lettere di incarico la verifica dell’apertura del conto dedicato ex art. 3 L. 136/2010 prima di qualsiasi movimentazione.
  2. Controllare che ogni pagamento in uscita dall’ente riporti il CIG corretto: l’assenza del codice espone il responsabile del procedimento a contestazione ANAC e l’ente al rischio di nullità del contratto sottostante.
  3. Non confondere gli audit interni della BEI con il rispetto della normativa italiana sulla tracciabilità: i due sistemi coesistono e non si sostituiscono a vicenda.
  4. In caso di contestazione da parte di un’impresa appaltatrice che lamenti ritardi nei pagamenti, verificare se il blocco dipende da irregolarità nella tracciabilità a monte: questo profilo può rilevare ai fini della responsabilità dell’ente.
  5. Aggiornare i modelli di due diligence per le operazioni di finanza di progetto che coinvolgono BEI: la posizione dell’istituto come soggetto erogante non esime l’ente beneficiario da nessuno degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia sui flussi finanziari.

Attenzione a

Il rischio più frequente è assumere che la presenza della BEI come finanziatore garantisca automaticamente la conformità normativa dell’intera operazione. Non è così: la due diligence dell’istituto riguarda il merito creditizio e la destinazione dei fondi, non la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010. Un ente che omette di attivare i conti dedicati o di comunicare il CIG è esposto a nullità e sanzioni indipendentemente dalla correttezza del rapporto con la BEI.

Secondo rischio: trascurare i subappaltatori a valle. Anche i soggetti che ricevono pagamenti dall’ente beneficiario nell’ambito di contratti finanziati con fondi BEI rientrano nell’obbligo di tracciabilità. Un controllo incompleto che si fermi al primo livello di spesa lascia scoperta la catena dei subaffidamenti, con responsabilità solidale che può ricadere sull’ente committente.

Domande frequenti

La BEI deve rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?

No. L’ANAC ha chiarito che la Banca europea per gli investimenti non è un appaltatore pubblico ai fini della L. 136/2010 e non è soggetta agli obblighi di tracciabilità. Quegli obblighi gravano interamente sull’ente italiano che riceve i fondi e li utilizza per finanziare contratti pubblici.

Cosa rischia un ente locale che non apre il conto dedicato per i fondi BEI?

L’omessa apertura del conto dedicato ex art. 3 L. 136/2010 comporta la nullità del contratto stipulato con l’appaltatore ai sensi del comma 9-bis della stessa norma, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6. L’ente può inoltre subire la segnalazione all’ANAC con avvio del procedimento sanzionatorio.

I subappaltatori di un contratto finanziato con fondi BEI sono soggetti alla tracciabilità?

Sì. L’obbligo di tracciabilità si estende a tutta la catena dei pagamenti, inclusi i subappaltatori e i subfornitori. Ogni movimento finanziario deve transitare su conti dedicati e riportare il CIG. L’ente beneficiario risponde in via solidale se non verifica il rispetto di questi adempimenti lungo la filiera.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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