Nel 2026 la tassazione dei dividendi distribuiti tra società di Stati UE diversi dipende da tre livelli sovrapposti: la normativa interna del Paese fonte, la Direttiva Madre-Figlia (Dir. 2011/96/UE), e la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. Chi gestisce strutture societarie transfrontaliere deve verificare se la società percipiente soddisfa i requisiti di partecipazione minima (in genere il 10%) e detenzione (24 mesi) per accedere all’esenzione dalla ritenuta alla fonte. Le clausole antiabuso nazionali e l’art. 6 della Direttiva ATAD (Dir. 2016/1164/UE) possono disapplicare i benefici anche in presenza di strutture formalmente corrette.
Punti chiave
- La Direttiva Madre-Figlia esenta da ritenuta alla fonte i dividendi intra-UE se la partecipazione supera il 10% per almeno 24 mesi.
- Ogni Stato UE applica aliquote diverse in assenza dei requisiti direttiva: verificare convenzione bilaterale prima di qualsiasi distribuzione.
- Le norme ATAD e le clausole antiabuso nazionali possono disapplicare l’esenzione anche con strutture formalmente conformi.
Se gestisci clienti con partecipazioni societarie cross-border nell’UE, il 2026 porta con sé un quadro di regole stratificate che rende ogni distribuzione di dividendi un’operazione da pianificare prima, non dopo. L’aliquota effettiva dipende dalla combinazione tra norma interna del Paese fonte, Direttiva 2011/96/UE (Madre-Figlia) e convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni — e l’errore di valutazione si paga in ritenute non rimborsabili o contestazioni da parte delle autorità fiscali estere.
Una panoramica aggiornata al 2026, Stato per Stato, sulle aliquote applicabili e sulle ritenute alla fonte è disponibile su GiuriCivile.it, che analizza anche gli strumenti di pianificazione fiscale lecita nel contesto UE.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è la Direttiva 2011/96/UE (Madre-Figlia), recepita in Italia con il d.lgs. 147/2015 e operante tramite l’art. 27-bis del d.P.R. 600/1973, che consente alla società madre UE di ricevere dividendi dalla controllata italiana senza applicazione della ritenuta alla fonte, a condizione di detenere almeno il 10% del capitale per un periodo minimo di 24 mesi. In assenza di questi requisiti, si applica la ritenuta ordinaria del 26% prevista dall’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. 600/1973, salvo riduzione per effetto di convenzione bilaterale. Sul versante antiabuso, l’art. 6 della Direttiva ATAD (Dir. 2016/1164/UE) — recepita con d.lgs. 142/2018 — impone agli Stati di disconoscere i benefici fiscali quando la struttura societaria è priva di sostanza economica reale. La Corte di Giustizia UE ha ribadito questo principio nelle sentenze C-116/16 e C-117/16 (T Danmark e Y Denmark), stabilendo che il mero rispetto formale dei requisiti della Direttiva Madre-Figlia non è sufficiente se la società interposta è un conduit privo di reale attività.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di qualsiasi distribuzione transfrontaliera, verifica la convenzione bilaterale applicabile: le aliquote ridotte variano da 0% (es. tra alcuni Stati con accordi specifici) a 15% e oltre, e il rimborso della ritenuta pagata in eccesso richiede procedure spesso lunghe e incerte.
- Per accedere all’esenzione Madre-Figlia, documenta la detenzione del 10% da almeno 24 mesi con evidenze concrete: verbali assembleari, estratti del registro imprese estero, bilanci. La prova è a carico del contribuente.
- Valuta la sostanza economica della società madre estera: sede reale, dipendenti, decisioni effettive adottate nel Paese di residenza. Una holding pura senza personale è il primo target delle clausole antiabuso ATAD.
- In caso di distribuzione verso società extra-UE con residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, l’art. 47-bis del TUIR può far scattare la tassazione integrale in capo al socio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica estera.
- Monitora le modifiche normative nazionali degli altri Stati UE: Francia, Germania e Paesi Bassi hanno aggiornato le proprie clausole antiabuso tra il 2024 e il 2025, con impatto diretto su strutture già operative.
Attenzione a
Il rischio principale è assumere che la Direttiva Madre-Figlia si applichi automaticamente per il solo fatto di detenere la quota minima del 10%. Le amministrazioni fiscali di Francia, Germania e Spagna hanno intensificato i controlli sulle società holding UE utilizzate per incanalare dividendi verso Paesi terzi, con disapplicazione dell’esenzione e irrogazione di sanzioni. Verifica sempre la catena di controllo effettiva e la residenza fiscale sostanziale della capogruppo.
Secondo errore frequente: trascurare la procedura di rimborso della ritenuta alla fonte già applicata. Molti Paesi prevedono termini decadenziali brevi — in alcuni casi 12 mesi dalla distribuzione — per presentare l’istanza di rimborso o riduzione sulla base della convenzione. Passato quel termine, la somma trattenuta è persa.
Domande frequenti
Quando si applica la ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da una società italiana a una holding UE?
Si applica la ritenuta del 26% ex art. 27, comma 3-ter, d.P.R. 600/1973, salvo che la holding estera detenga almeno il 10% del capitale italiano da almeno 24 mesi: in quel caso opera l’esenzione Madre-Figlia ex art. 27-bis d.P.R. 600/1973. In alternativa, la convenzione bilaterale può ridurre l’aliquota a 5-15% a seconda del Paese.
Come si evita la doppia imposizione sui dividendi percepiti da una società italiana da una controllata estera UE?
La società italiana può applicare l’esenzione del 95% sui dividendi ricevuti da controllate UE ai sensi dell’art. 89 TUIR (participation exemption parziale), oppure richiedere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR. La scelta dipende dall’aliquota effettiva pagata nel Paese fonte e dalla struttura complessiva del gruppo.
Le clausole antiabuso ATAD possono bloccare l’esenzione Madre-Figlia anche con struttura formalmente corretta?
Sì. L’art. 6 Dir. ATAD, recepito con d.lgs. 142/2018, e la giurisprudenza CGUE (C-116/16, C-117/16) consentono di disapplicare l’esenzione quando la struttura è priva di sostanza economica reale o il suo scopo principale è l’ottenimento del vantaggio fiscale. La verifica della sostanza — sede reale, personale, decisioni effettive — è indispensabile prima di ogni distribuzione.
Fonte di riferimento: Giuricivile