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Tariffe custodia beni sequestrati 2026 cosa cambia


Dal 2026 cambiano i compensi riconosciuti ai custodi di beni sequestrati, con nuove voci tariffarie stabilite per decreto. Chi assiste clienti coinvolti in procedimenti con sequestro — come indagati, terzi proprietari o amministratori giudiziari — deve conoscere i nuovi importi per impostare correttamente le istanze di liquidazione e le opposizioni. Ignorare le nuove tariffe espone al rischio di vedersi liquidare somme inferiori o di formulare richieste già superate.

Punti chiave

  • Le nuove tariffe 2026 per i custodi giudiziari sono fissate per decreto e sostituiscono integralmente quelle previgenti.
  • Il custode ha diritto al compenso anche per la conservazione di beni immobili e aziende sottoposte a sequestro preventivo.
  • Le istanze di liquidazione già pendenti vanno verificate: il regime applicabile dipende dalla data di nomina del custode.

Se il tuo studio segue procedimenti penali con sequestro di beni — preventivo, probatorio o per equivalente — le nuove tariffe 2026 per la custodia riguardano direttamente le tue istanze di liquidazione e le eventuali opposizioni ai decreti di pagamento. Cambia la griglia dei compensi, cambiano alcune voci prima non previste, e il giudice dell’esecuzione applicherà il nuovo regime alle nomine successive all’entrata in vigore del decreto.

Il decreto che fissa le nuove tariffe per il 2026 è stato pubblicato e aggiorna la disciplina dei compensi spettanti ai custodi di beni sequestrati, adeguando gli importi all’inflazione e introducendo voci specifiche per categorie di beni finora trattate in modo residuale. La notizia è riportata da Diritto.it.

Il contesto normativo

La disciplina della custodia dei beni sequestrati si innesta su un quadro normativo stratificato. Il riferimento base resta l’art. 259 c.p.p., che disciplina le modalità di custodia nel sequestro probatorio, integrato dall’art. 321 c.p.p. per il sequestro preventivo. Per i beni aziendali, entra in gioco l’art. 104-bis disp. att. c.p.p., che regola la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di complessi aziendali. I compensi dei custodi e degli amministratori giudiziari trovano la loro base nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), in particolare agli artt. 61 e ss., che delegano a decreti ministeriali la determinazione delle tariffe specifiche. Il decreto 2026 si inserisce in questa catena normativa aggiornando la tabella allegata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nuovi importi base per categoria di bene: le tariffe 2026 differenziano in modo più netto i compensi per beni mobili, immobili, veicoli e complessi aziendali. Verifica subito in quale categoria ricadono i beni oggetto di sequestro nel tuo fascicolo, perché la voce tariffaria applicabile cambia il quantum liquidabile.
  2. Regime transitorio per le nomine pregresse: il decreto si applica alle nomine di custode successive alla sua entrata in vigore. Per i custodi già nominati, si applica il regime precedente fino alla chiusura del rapporto. Se stai seguendo un procedimento pluriennale, accertati della data di nomina prima di formulare l’istanza di liquidazione.
  3. Istanze di liquidazione da riformulare: se hai istanze pendenti relative a nomine effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto, aggiorna i conteggi allegati. Presentare un’istanza con il vecchio tariffario espone al rischio di una liquidazione ridotta o di un rinvio per integrazione documentale.
  4. Opposizione al decreto di pagamento: in caso di liquidazione inferiore al dovuto, lo strumento è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al tribunale competente. Il termine è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento: segnati questa scadenza sul fascicolo del custode assistito.
  5. Coordinamento con il codice antimafia: per i beni sequestrati ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), la liquidazione passa attraverso l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC). Verifica se il nuovo decreto si applica anche a questo canale o se rimane una disciplina separata.

Attenzione a

Confondere le tariffe per il custode con quelle per l’amministratore giudiziario. Sono figure distinte con regimi di compenso diversi: il custode percepisce un compenso tabellare, l’amministratore giudiziario può avere un compenso proporzionale all’entità dei beni gestiti. Presentare un’istanza di liquidazione con la tariffa sbagliata genera quasi sempre un decreto di pagamento errato e la necessità di un’opposizione evitabile.

Trascurare le spese vive documentate. Le nuove tariffe riguardano il compenso, non il rimborso delle spese sostenute dal custode per la conservazione del bene. Le spese vive — assicurazioni, manutenzione ordinaria, utenze — vanno richieste separatamente e documentate con fatture. Un’istanza che cumula compenso e spese senza distinguerle rischia di essere rigettata integralmente dal giudice dell’esecuzione.

Domande frequenti

Le nuove tariffe custodia beni sequestrati 2026 si applicano ai procedimenti già in corso?

No, il regime transitorio prevede che le nuove tariffe si applichino solo alle nomine di custode effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto. Per i custodi già nominati in procedimenti pendenti, si applica il tariffario vigente al momento della nomina, fino alla chiusura del rapporto e alla liquidazione finale.

Come si calcola il compenso del custode di un immobile sequestrato con le tariffe 2026?

Il compenso si calcola applicando la voce tariffaria specifica per i beni immobili prevista dal nuovo decreto, che differenzia gli importi in base alla tipologia e al valore del bene. L’istanza di liquidazione va presentata al giudice dell’esecuzione allegando la documentazione che attesti il valore dell’immobile e il periodo di custodia effettiva.

Quali sono i termini per opporsi al decreto di liquidazione del compenso del custode?

Il termine per proporre opposizione al decreto di pagamento è di 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’opposizione si propone davanti al tribunale in composizione monocratica. Decorso il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo e non è più impugnabile.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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