Il TAR Lazio ha stabilito che il clamore mediatico non costituisce motivo legittimo per negare l’accesso documentale ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Chi assiste soggetti o enti che hanno ricevuto un diniego simile può impugnarlo citando questa pronuncia. La sentenza rafforza l’applicazione del d.lgs. 33/2013 anche in contesti politicamente sensibili.
Punti chiave
- Punto 1 — Il clamore mediatico non è una causa di esclusione prevista dal d.lgs. 33/2013 o dalla l. 241/1990.
- Punto 2 — Il TAR Lazio annulla il diniego e afferma che la trasparenza non si sospende per ragioni di opportunità politica.
- Punto 3 — Chi ha ricevuto un diniego analogo può fondare il ricorso su questa pronuncia con buone probabilità di successo.
Se il tuo cliente — un’associazione, un giornalista o un ente di tutela — si è visto negare l’accesso a documenti relativi ai CPR con motivazioni legate al “clamore mediatico” o all'”attenzione pubblica”, ha oggi uno strumento giurisprudenziale solido per impugnare quel diniego. La pronuncia del TAR Lazio chiude la porta a una prassi amministrativa diffusa che usava l’esposizione mediatica come schermo per opporsi alla trasparenza.
Il TAR Lazio, con sentenza del 2026, ha annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva negato l’accesso a documentazione riguardante un CPR, motivando il rifiuto con il rischio di amplificazione mediatica della vicenda. La pronuncia è consultabile tramite la fonte originale su Diritto.it.
Il contesto normativo
Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), che consente a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza obbligo di motivare la richiesta. I limiti all’accesso sono tassativamente elencati all’art. 5-bis dello stesso decreto: sicurezza pubblica, difesa nazionale, ordine pubblico, riservatezza di terzi. Il “clamore mediatico” non figura tra questi limiti.
Il TAR applica correttamente anche i principi elaborati nelle Linee guida ANAC n. 1309/2016, che vietano alle PA di opporre dinieghi fondati su valutazioni discrezionali non ancorate alle eccezioni tipizzate dalla norma. Nessuna disposizione della l. 241/1990 — nemmeno l’art. 24 sulle esclusioni — consente di negare l’accesso per ragioni reputazionali o di gestione dell’immagine pubblica dell’ente.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi impugnare i dinieghi motivati con formule generiche come “turbativa dell’ordine pubblico”, “sensibilità della materia” o “rilevanza mediatica”: il TAR Lazio ha chiarito che queste locuzioni non integrano le eccezioni dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.
- In sede di ricorso al TAR, inserisci questa pronuncia nel corredo giurisprudenziale per sostenere l’illegittimità del diniego: rafforza la tesi che la trasparenza non è sospendibile per ragioni di opportunità politica o comunicativa.
- Se assisti ONG, associazioni o media che operano nel settore immigrazione e rimpatri, valuta richieste di accesso civico generalizzato sui CPR come strumento procedurale: il TAR ha confermato che questi centri non godono di una zona franca rispetto alla trasparenza amministrativa.
- Verifica se il diniego impugnato rispetta i termini: la PA deve rispondere entro 30 giorni dalla richiesta ex art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013; il silenzio equivale a diniego impugnabile davanti al TAR entro 30 giorni.
- Considera il ricorso al difensore civico o all’ANAC prima del TAR: il riesame ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 è gratuito, sospende i termini e può produrre un accoglimento senza passare per il contenzioso.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere l’accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013) con l’accesso documentale classico (l. 241/1990): i presupposti, i limiti e le procedure di impugnazione sono diversi. Usare il rito sbagliato o contestare le eccezioni sbagliate vanifica il ricorso anche quando la posizione nel merito è fondata.
Attenzione anche ai documenti che coinvolgono dati personali di soggetti trattenuti nei CPR: l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 consente il diniego per tutela della riservatezza delle persone fisiche. La PA potrebbe opporre questa eccezione in modo strumentale per mascherare un diniego altrimenti illegittimo; verifica che il rifiuto sia proporzionato e limitato alla sola parte del documento che riguarda dati personali identificativi, non all’intera documentazione.
Domande frequenti
Il clamore mediatico può giustificare il diniego di accesso civico generalizzato?
No. Il TAR Lazio ha chiarito che il clamore mediatico non rientra tra le eccezioni tassative previste dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Un diniego fondato su questa motivazione è illegittimo e annullabile in sede di ricorso amministrativo, anche senza dimostrare un interesse qualificato all’accesso.
Come impugnare il diniego di accesso ai documenti dei CPR?
Prima del TAR, conviene attivare il riesame gratuito davanti al difensore civico o all’ANAC ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. Se il riesame non produce esito favorevole, il ricorso al TAR va depositato entro 30 giorni, con rito camerale semplificato. La sentenza del TAR Lazio del 2026 rafforza le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento.
L’accesso civico ai CPR è soggetto a limiti diversi rispetto ad altre strutture pubbliche?
No. I CPR sono strutture gestite o vigilate da pubbliche amministrazioni e rientrano nel perimetro del d.lgs. 33/2013. Non esiste una norma che li sottragga all’accesso civico generalizzato. Le uniche eccezioni applicabili sono quelle standard dell’art. 5-bis, tra cui sicurezza nazionale e riservatezza di persone fisiche identificabili.
Fonte di riferimento: Diritto.it