Con l’ordinanza n. 16578/2026, la Cassazione conferma che le spese per un’università privata frequentata fuori sede — incluse quelle di vitto e alloggio — possono essere qualificate come spese straordinarie non coperte dall’assegno di mantenimento ordinario. Il genitore non collocatario può essere chiamato a contribuire in misura proporzionale al proprio reddito, anche in assenza di accordo preventivo. Chi assiste clienti in procedimenti di separazione o divorzio deve aggiornare la propria strategia sia in fase di redazione degli accordi sia in sede contenziosa.
Punti chiave
- Punto 1 — Le spese per università privata fuori sede rientrano nelle spese straordinarie secondo Cass. n. 16578/2026.
- Punto 2 — I costi di vitto e alloggio dello studente fuori sede sono inclusi nella qualificazione straordinaria.
- Punto 3 — Il genitore non collocatario risponde in proporzione al reddito, anche senza accordo scritto precedente.
Chi gestisce procedimenti di separazione o divorzio con figli maggiorenni deve aggiornare subito la propria consulenza su un punto spesso sottovalutato: le spese universitarie fuori sede non rientrano automaticamente nel mantenimento ordinario e possono essere azionate come spese straordinarie a carico di entrambi i genitori. Questo impatta direttamente sulla redazione degli accordi, sulle domande in sede presidenziale e sulle richieste istruttorie da avanzare.
Con l’ordinanza n. 16578/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che frequentare un’università privata fuori sede — compresi i costi di alloggio e vitto — può integrare la nozione di spesa straordinaria non assorbita dall’assegno periodico. La notizia è ripresa e approfondita da GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il riferimento di base resta l’art. 337-ter c.c., che impone a entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al reddito. La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie non ha una definizione legislativa esplicita, ma è stata costruita dalla giurisprudenza: le prime sono assorbite dall’assegno periodico, le seconde vanno ripartite caso per caso. La Cassazione, già con la sentenza n. 8958/2023, aveva chiarito che le spese straordinarie devono essere prevedibili, necessarie e proporzionate alle condizioni economiche della famiglia. L’ordinanza n. 16578/2026 applica quel perimetro alle spese universitarie fuori sede, confermando che né la scelta dell’ateneo privato né il trasferimento dello studente escludono automaticamente la qualificazione straordinaria, se la scelta è ragionevole rispetto alle capacità e aspirazioni del figlio.
Cosa cambia per lo studio
- Negli accordi di separazione consensuale, inserire una clausola specifica che disciplini le spese universitarie fuori sede — retta, affitto, vitto — evita il contenzioso successivo e vincola entrambe le parti a criteri di riparto già concordati.
- In sede contenziosa, per azionare queste spese occorre documentare non solo l’iscrizione e le ricevute di pagamento, ma anche la ragionevolezza della scelta dell’ateneo privato rispetto al percorso scolastico e alle prospettive del figlio.
- La ripartizione segue l’art. 337-ter c.c. in proporzione ai redditi: se il cliente è il genitore non collocatario, verificare subito la propria quota e documentare eventuali squilibri reddituali rilevanti ai fini della difesa.
- Il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente mantiene il diritto al mantenimento: la Cassazione non fissa un limite di età rigido, ma richiede che la scelta universitaria sia coerente con le sue attitudini e non dilatoria.
- In sede di modifica delle condizioni, se il figlio si iscrive a un ateneo privato dopo la sentenza di divorzio, si configura un mutamento delle circostanze che legittima la revisione ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la prevedibilità della spesa con la sua straordinarietà. La Cassazione non esclude la qualificazione straordinaria solo perché l’iscrizione universitaria era attesa: conta il quantum effettivo e la sua incidenza sul bilancio familiare rispetto all’assegno ordinario già fissato. Presentare la domanda senza documentazione analitica delle singole voci di spesa espone il cliente a rigetto parziale o a compensazioni improprie.
Secondo errore comune: omettere di verificare se il protocollo sulle spese straordinarie adottato nel distretto giudiziario competente — alcuni tribunali hanno linee guida locali — classifica o meno le spese universitarie fuori sede. Ignorare quel protocollo può rendere la domanda inammissibile per difetto di preventiva richiesta al coniuge, formalità richiesta da molti tribunali prima dell’azione giudiziale.
Domande frequenti
Le spese per università privata fuori sede sono sempre spese straordinarie nel divorzio?
Non automaticamente. Secondo Cass. n. 16578/2026, la qualificazione straordinaria dipende dalla ragionevolezza della scelta rispetto alle capacità del figlio e dall’incidenza della spesa sull’assegno ordinario già stabilito. Occorre documentare entrambi i profili per sostenere la domanda in giudizio.
Il genitore non collocatario può rifiutarsi di pagare l’affitto del figlio universitario fuori sede?
No, se il giudice qualifica quella spesa come straordinaria ai sensi dell’art. 337-ter c.c. Il rifiuto espone al recupero coattivo delle somme, maggiorate degli interessi. La difesa più efficace è contestare la ragionevolezza della scelta dell’ateneo o documentare uno squilibrio reddituale rilevante.
Come si aggiorna l’assegno di mantenimento se il figlio si iscrive all’università dopo la sentenza di divorzio?
L’iscrizione universitaria con spostamento fuori sede costituisce un mutamento delle circostanze che legittima la revisione delle condizioni ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. Il genitore interessato deve depositare ricorso in modifica, allegando documentazione sull’iscrizione, sui costi effettivi e sulla situazione reddituale aggiornata.
Fonte di riferimento: Giuricivile