Site icon Bollettino Ufficiale

Spese universitarie figlio straordinarie se imprevedibili


Le spese universitarie del figlio maggiorenne rientrano nelle spese straordinarie — e quindi non sono coperte dall’assegno periodico — quando al momento della fissazione dell’assegno non erano né attuali né ragionevolmente prevedibili. Il criterio dirimente è la prevedibilità concreta in quel momento storico, non la prevedibilità astratta del percorso universitario. Se per entità e sopravvenienza incidono sulla proporzionalità del mantenimento già fissato, il genitore obbligato può essere chiamato a contribuirvi separatamente.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le spese universitarie sono straordinarie solo se imprevedibili al momento della fissazione dell’assegno.
  • Punto 2 — La prevedibilità va valutata in concreto, non in astratto, rispetto alla situazione di allora.
  • Punto 3 — Se l’entità della spesa altera la proporzionalità del mantenimento, resta fuori dall’assegno periodico.

Chi assiste genitori separati o divorziati deve aggiornare il proprio approccio sulle spese universitarie dei figli: la Cassazione conferma che il confine tra assegno periodico e spese straordinarie dipende da ciò che era concretamente prevedibile al momento in cui l’assegno fu fissato. Portare in giudizio una richiesta di rimborso — o resistere a una — richiede oggi di ricostruire quel contesto storico con precisione documentale.

Con l’ordinanza n. 16578 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che le spese universitarie e complementari del figlio possono qualificarsi come straordinarie quando, al tempo della determinazione dell’assegno, non erano attuali né prevedibili o ponderabili. Il testo integrale è disponibile sul sito AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

Il riferimento di base è l’art. 337-ter c.c., che impone a ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in proporzione al proprio reddito, tenendo conto delle esigenze attuali del minore — e del figlio maggiorenne non autosufficiente. La distinzione tra assegno periodico e spese straordinarie non è codificata in modo tassativo: la giurisprudenza la costruisce caso per caso. La Cassazione, già con la sentenza n. 8 del 2021 delle Sezioni Unite, aveva chiarito che le spese straordinarie sono quelle non computabili a priori nell’assegno perché imprevedibili, saltuarie o di importo elevato. L’ordinanza n. 16578/2026 si inserisce in questo solco, precisando che la prevedibilità va misurata al momento storico della fissazione dell’assegno, non al momento in cui la spesa si manifesta.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti di revisione delle condizioni, documenta sempre la data di iscrizione universitaria del figlio rispetto alla data del provvedimento che ha fissato l’assegno: questo elemento è decisivo per qualificare la spesa come straordinaria.
  2. Se il tuo cliente è il genitore che chiede il rimborso, raccogli prove che al momento della separazione o del divorzio il figlio non era ancora iscritto all’università e non aveva ancora manifestato quell’orientamento — ad esempio verbali di udienza, perizie del periodo, età del figlio alla data del provvedimento.
  3. Se il tuo cliente è il genitore convenuto in rimborso, verifica se l’iscrizione universitaria era già in corso o già concordata tra le parti al momento della fissazione dell’assegno: in quel caso, la spesa potrebbe essere ritenuta già “interna” all’assegno periodico.
  4. Nei ricorsi per la determinazione originaria dell’assegno, inserisci clausole specifiche sulle spese universitarie future: un accordo che le preveda espressamente come straordinarie — o viceversa come già incluse — elimina il contenzioso a valle.
  5. Attenzione alla componente dell’entità economica: anche una spesa in astratto prevedibile può rientrare nelle straordinarie se il suo ammontare reale è sproporzionato rispetto a quanto ragionevolmente ponderabile al momento dell’accordo o del provvedimento.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere la prevedibilità astratta — «un figlio potrebbe andare all’università» — con la prevedibilità concreta — «questo figlio, in quella situazione, con quegli orientamenti, era ragionevolmente destinato a iscriversi». I giudici di merito tendono a usare il primo criterio, ma la Cassazione corregge verso il secondo: presentare memorie che sviluppino questo argomento in modo analitico fa la differenza.

Un secondo errore ricorrente riguarda le spese complementari all’università: tasse, libri, affitto fuori sede, viaggi. Anche queste possono essere straordinarie se imprevedibili al momento della fissazione, ma vanno documentate singolarmente. Un elenco generico non regge all’esame giudiziale: serve la prova specifica di ciascuna voce e della sua sopravvenienza rispetto al provvedimento originario.

Domande frequenti

Le spese universitarie del figlio sono sempre spese straordinarie nel divorzio?

No. Sono straordinarie solo se al momento della fissazione dell’assegno non erano né attuali né concretamente prevedibili. Se il figlio era già iscritto o l’iscrizione era ragionevolmente attesa in quel momento, i giudici possono ritenere la spesa già inclusa nell’assegno periodico. La valutazione è sempre caso per caso, secondo Cass. n. 16578/2026.

Come si prova che la spesa universitaria era imprevedibile al momento della separazione?

Servono elementi concreti riferiti alla data del provvedimento: età del figlio, suoi orientamenti scolastici documentati, verbali di udienza, accordi firmati tra le parti. La Cassazione richiede una valutazione storica e concreta, non un giudizio astratto sulla possibilità che un figlio si iscriva all’università.

L’affitto fuori sede del figlio universitario è una spesa straordinaria rimborsabile?

Può esserlo, ma va documentata come voce autonoma e separata. Non basta inserirla in un elenco generico di spese universitarie. Occorre dimostrare che quella specifica esigenza — il figlio fuori sede — non era prevedibile al momento in cui l’assegno fu fissato e che la sua entità incide sulla proporzionalità del mantenimento già stabilito.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

Exit mobile version