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Sorteggio quesiti orali nei concorsi pubblici ora obbligatorio


Il sorteggio dei quesiti nella prova orale di un concorso pubblico non è una facoltà della commissione, ma un obbligo imposto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Se la procedura adottata dalla commissione è solo apparentemente casuale, l’intera prova orale è viziata e il provvedimento di esclusione o di mancata ammissione è impugnabile. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4308 del 28 maggio 2026, ha ribadito questo principio con riferimento diretto alla violazione delle garanzie di trasparenza e parità tra i concorrenti.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il sorteggio dei quesiti all’orale è obbligo di legge ex art. 12 d.P.R. n. 487/1994, non discrezionalità della commissione.
  • Punto 2 — Una procedura solo apparentemente casuale integra un vizio formale autonomo, sufficiente ad annullare la prova.
  • Punto 3 — Cons. Stato n. 4308/2026 offre un argomento diretto per impugnare verbali e graduatorie di concorsi irregolari.

Se assisti un candidato che ha sostenuto una prova orale in un concorso pubblico e sospetti irregolarità nel metodo di selezione delle domande, hai ora una sentenza precisa da citare. La violazione delle regole sul sorteggio non è un vizio procedurale minore: incide sulla legittimità dell’intera prova e apre la strada al ricorso al TAR con concrete possibilità di successo.

Il Consiglio di Stato (Sez. V), con la sentenza 28 maggio 2026, n. 4308, ha stabilito che una procedura di estrazione solo apparentemente casuale viola le garanzie di trasparenza e parità tra i concorrenti, rendendo illegittima la prova orale nel suo complesso.

Il contesto normativo

L’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) prescrive espressamente che i quesiti da sottoporre ai candidati nella prova orale vengano estratti a sorte. La norma non lascia margini interpretativi: il sorteggio è un requisito di forma sostanziale, non una raccomandazione organizzativa. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo consolidato la lettura secondo cui qualsiasi manipolazione — anche indiretta — del meccanismo di estrazione determina la nullità degli atti conseguenti, per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.

Con la sentenza n. 4308/2026, il Consiglio di Stato rafforza questa lettura: non basta che il sorteggio esista formalmente, occorre che sia genuino. Una commissione che predetermina, orienta o condiziona l’estrazione — anche attraverso meccanismi tecnici opachi — viola l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 tanto quanto una commissione che non sorteggia affatto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica i verbali della commissione. Nei ricorsi in materia concorsuale, richiedi sempre in sede di accesso agli atti i verbali delle singole sedute orali: devono documentare il momento e le modalità del sorteggio per ogni candidato. L’assenza di questa documentazione è già un indice di illegittimità.
  2. Distingui vizio formale da vizio sostanziale. La Sez. V chiarisce che la violazione del sorteggio è un vizio autonomo: non devi dimostrare che il tuo assistito avrebbe superato la prova con domande diverse. È sufficiente provare l’irregolarità della procedura.
  3. Controlla anche i concorsi con strumenti digitali. L’uso di software o piattaforme per la gestione delle estrazioni non esclude il vizio: se il sistema non garantisce una casualità verificabile, la sentenza n. 4308/2026 si applica ugualmente.
  4. Amplia il perimetro dell’impugnazione. L’illegittimità della prova orale travolge la graduatoria finale. Puoi chiedere l’annullamento dell’intera procedura a partire dalle prove orali, con conseguente riedizione della fase.
  5. Attenzione ai termini decadenziali. Il dies a quo per l’impugnazione davanti al TAR decorre dalla pubblicazione della graduatoria definitiva o, se anteriore, dal momento in cui il vizio era conoscibile. Sessanta giorni sono pochissimi: istruisci subito la pratica.

Attenzione a

Non confondere la prova scritta con quella orale. Le regole sul sorteggio dei quesiti ex art. 12 d.P.R. n. 487/1994 riguardano specificamente la prova orale. Per le prove scritte valgono discipline distinte: sovrapporre i due regimi in un ricorso può indebolire l’impostazione difensiva e distrarre il giudice dal vizio effettivo.

Non trascurare la prova della irregolarità. Il TAR non annulla d’ufficio: devi portare elementi concreti che dimostrino la natura non genuina del sorteggio. Dichiarazioni di altri candidati, incongruenze nei verbali, sequenze statisticamente anomale di domande assegnate — tutto può servire. Senza prova del vizio, il ricorso rimane generico e viene respinto.

Domande frequenti

Cosa succede se la commissione non ha sorteggiato i quesiti all’orale del concorso?

L’omissione del sorteggio viola l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e rende illegittima la prova orale. Il candidato danneggiato può impugnare davanti al TAR competente la graduatoria finale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, chiedendo l’annullamento della fase orale e la riedizione della procedura. Non è necessario dimostrare che senza il vizio il risultato sarebbe stato diverso.

Un sorteggio apparente o pilotato è impugnabile anche se formalmente eseguito?

Sì. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4308 del 28 maggio 2026, ha precisato che una procedura solo apparentemente casuale integra la stessa violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994. La commissione non può aggirare l’obbligo attraverso meccanismi che simulano il sorteggio senza garantirne l’effettiva casualità.

Come si dimostra che il sorteggio dei quesiti in un concorso pubblico non era genuino?

Tramite accesso agli atti puoi acquisire i verbali delle sedute orali, che devono documentare le modalità di estrazione per ciascun candidato. Sequenze statisticamente anomale, assenza di documentazione, utilizzo di software privi di log verificabili o testimonianze di candidati sono elementi utili a sostenere il vizio davanti al giudice amministrativo.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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