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Silenzio assenso escluso per gli incentivi rinnovabili


Il silenzio assenso non opera nei procedimenti di concessione degli incentivi alle energie rinnovabili: il GSE deve pronunciarsi espressamente, e il decorso del termine non equivale ad accoglimento. Chi assiste un operatore del settore deve impugnare il silenzio-inadempimento con ricorso al TAR, non fare affidamento su un assenso tacito che la legge esclude. Questo significa che la strategia processuale cambia: il rimedio è il ricorso avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., non l’accertamento di un provvedimento favorevole implicito.

Punti chiave

  • Il silenzio assenso non si forma mai sui procedimenti di incentivazione alle energie rinnovabili.
  • Il rimedio per l’inerzia del GSE è il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a.
  • Fare affidamento su un presunto assenso tacito espone il cliente alla perdita definitiva degli incentivi.

Se assisti produttori di energia da fonti rinnovabili o operatori che attendono una risposta dal GSE su domande di incentivazione, devi escludere dal tuo ragionamento difensivo qualsiasi ipotesi di silenzio assenso. L’istituto non si applica a questi procedimenti, e costruire una tesi su un provvedimento favorevole implicito è un errore che può costare l’intera partita al cliente.

La notizia arriva da La Gazzetta degli Enti Locali, che segnala come sia stata confermata l’inapplicabilità del silenzio assenso ai procedimenti di concessione degli incentivi per le energie rinnovabili gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il contesto normativo

L’art. 20 della L. n. 241/1990 disciplina il silenzio assenso nei procedimenti amministrativi, ma al comma 4 esclude espressamente l’applicazione dell’istituto ai procedimenti riguardanti interessi sensibili, tra cui quelli relativi all’ambiente, alla sicurezza pubblica e — per giurisprudenza consolidata — ai procedimenti che implicano valutazioni tecnico-discrezionali complesse come quelle del GSE in materia di incentivi energetici. Il TAR Lazio, sezione competente per materia, ha più volte ribadito che il GSE non può essere sostituito da un silenzio: la concessione degli incentivi richiede un provvedimento espresso. Sul piano processuale, il rimedio è il ricorso avverso il silenzio-inadempimento disciplinato dall’art. 31 c.p.a., da proporre decorsi i termini di conclusione del procedimento senza che l’amministrazione si sia pronunciata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Niente assenso tacito da vantare in giudizio. Se il GSE non risponde entro il termine previsto, non si forma alcun titolo favorevole. Non puoi eccepire l’esistenza di un provvedimento implicito né agire in via di accertamento di un diritto già acquisito.
  2. Il ricorso avverso il silenzio è l’unico strumento. Decorso il termine procedimentale, proponi ricorso ex art. 31 c.p.a. al TAR competente per ottenere una pronuncia che ordini al GSE di provvedere. Il giudice può anche pronunciarsi nel merito se non residuano margini di discrezionalità.
  3. Monitora i termini procedimentali con precisione. Il dies a quo per il ricorso avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Calcolarlo male può rendere il ricorso tardivo o, al contrario, prematuro e inammissibile.
  4. Attenzione alla diffida preventiva. Prima del ricorso, notifica una diffida formale al GSE: pur non essendo sempre obbligatoria per legge, è prassi consolidata e rafforza la posizione processuale del cliente, dimostrando la persistenza dell’inerzia.
  5. Valuta il danno da ritardo. Se l’inerzia del GSE ha causato un danno patrimoniale documentabile al produttore, valuta l’azione risarcitoria ex art. 2-bis L. 241/1990, che riconosce il diritto al risarcimento per il mancato rispetto dei termini procedimentali.

Attenzione a

Non confondere il silenzio-inadempimento con il silenzio-rigetto. Nel settore degli incentivi energetici non opera nemmeno il silenzio-rigetto come impugnabile diniego implicito: l’inerzia è semplicemente inadempimento dell’obbligo di provvedere, senza effetti provvedimentali di alcun tipo. Impostare la difesa come se ci fosse un diniego tacito da impugnare nel termine di 60 giorni è un errore che porta alla declaratoria di inammissibilità.

Verifica il regime incentivante applicabile al singolo impianto. I termini procedimentali variano a seconda del conto energia di riferimento (dal I al V Conto Energia, oppure i meccanismi di aste e registri ex D.Lgs. n. 199/2021). Un termine calcolato sul regime sbagliato rende il ricorso avverso il silenzio inammissibile per difetto del presupposto.

Domande frequenti

Si forma il silenzio assenso se il GSE non risponde alla domanda di incentivi rinnovabili?

No. Il silenzio assenso è escluso per i procedimenti di concessione degli incentivi alle energie rinnovabili. Il GSE è obbligato a pronunciarsi espressamente, e il decorso del termine senza risposta configura silenzio-inadempimento, non assenso tacito. Il rimedio è il ricorso ex art. 31 c.p.a. al TAR competente.

Come si impugna il silenzio del GSE sugli incentivi alle rinnovabili?

Si propone ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, decorso il termine di conclusione del procedimento. È opportuno notificare prima una diffida formale al GSE. Il TAR può ordinare all’amministrazione di provvedere e, in alcuni casi, pronunciarsi nel merito.

Posso chiedere il risarcimento del danno per il ritardo del GSE nel riconoscere gli incentivi?

Sì. L’art. 2-bis della L. n. 241/1990 riconosce il diritto al risarcimento del danno ingiusto causato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Occorre provare il danno patrimoniale subito e il nesso causale con l’inerzia dell’amministrazione.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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