Salute del detenuto e diritti CEDU cosa tutela l’avvocato


La Corte EDU tutela la salute del detenuto attraverso l’art. 3 CEDU, vietando trattamenti inumani o degradanti, e l’art. 8, che protegge la vita privata anche in carcere. Chi difende detenuti o internati può fondare istanze di differimento pena, trasferimento o misure alternative proprio su questi standard europei, vincolanti per i giudici italiani tramite l’art. 117 Cost. Un’assistenza sanitaria inadeguata in carcere non è solo una violazione amministrativa: è motivo concreto di ricorso davanti alla Corte EDU e, a monte, di azione davanti alla magistratura di sorveglianza.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 3 CEDU vieta ogni trattamento inumano: la carenza di cure in carcere integra questa violazione.
  • Punto 2 — La giurisprudenza CEDU è parametro interposto ex art. 117 Cost. nei giudizi di sorveglianza italiani.
  • Punto 3 — Il difensore può usare la casistica EDU per fondare istanze di misure alternative per ragioni di salute.

Chi assiste detenuti o internati ha oggi un arsenale giurisprudenziale europeo da spendere davanti alla magistratura di sorveglianza e, nei casi più gravi, a Strasburgo. La salute del cliente privato della libertà non è materia riservata ai medici penitenziari: è un terreno su cui l’avvocato può — e deve — intervenire con strumenti precisi.

La rivista Diritto.it ha pubblicato un’analisi sistematica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di salute del detenuto e dell’internato, ricognizione utile per chi costruisce difese fondate sugli standard di Strasburgo.

Il contesto normativo

Il pilastro è l’art. 3 CEDU, che vieta in termini assoluti la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. La Corte EDU ha consolidato l’orientamento secondo cui detenere una persona gravemente malata senza garantirle cure adeguate integra una violazione dell’art. 3 (v. Kudła c. Polonia, Grande Camera, 26 ottobre 2000; Paposhvili c. Belgio, Grande Camera, 13 dicembre 2016). Sul versante interno, l’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario (l. 354/1975) impone all’amministrazione di garantire l’assistenza sanitaria, mentre l’art. 147 c.p. disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione per gravi infermità. L’art. 117, co. 1, Cost. rende la CEDU parametro interposto nel giudizio di costituzionalità e vincola il giudice di sorveglianza all’interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne.

Cosa cambia per lo studio

  1. Fondare l’istanza di differimento pena sulla CEDU. Quando le condizioni di salute del detenuto non sono adeguatamente trattate in carcere, cita esplicitamente l’art. 3 CEDU e la giurisprudenza EDU nell’istanza ex art. 147 c.p. o nella richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter o.p.: il magistrato di sorveglianza è tenuto a confrontarsi con il parametro europeo.
  2. Documentare lo standard di cura ricevuto. Raccogli cartelle cliniche, referti, verbali di visita del medico penitenziario e richieste di visita specialistica rimaste inevase. La Corte EDU valuta la concretezza della compromissione e l’inerzia dell’amministrazione: senza prova documentale il ricorso cade.
  3. Valutare il ricorso a Strasburgo dopo l’esaurimento dei rimedi interni. Se il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza rigettano nonostante lo standard CEDU, il ricorso ex art. 34 CEDU diventa praticabile. Attenzione al termine: 4 mesi dalla decisione interna definitiva (regola modificata dal 2022, ex Protocollo 15).
  4. Usare la CEDU nei procedimenti cautelari urgenti. In caso di pericolo immediato per la vita, il difensore può chiedere al tribunale di sorveglianza misure provvisorie e, in parallelo, attivare la procedura ex art. 39 del Regolamento della Corte EDU per misure provvisorie (interim measures), che la Corte ha applicato anche in contesti penitenziari.
  5. Monitorare la giurisprudenza pilota contro l’Italia. La Corte ha già adottato sentenze pilota sul sovraffollamento carcerario (Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013). Chi gestisce casi analoghi può richiamare quel precedente per dimostrare la sistematicità del problema e rafforzare la posizione del cliente.

Attenzione a

Non confondere gravità astratta e gravità concreta. La Corte EDU non ritiene automaticamente violato l’art. 3 per ogni patologia: verifica se la condizione, combinata con le modalità di detenzione, raggiunge la soglia minima di gravità. Un’istanza fondata su patologie lievi e cure comunque fornite rischia di essere respinta sia a livello interno sia a Strasburgo, logorando la credibilità del difensore.

Non trascurare il requisito dell’esaurimento dei rimedi interni. Prima di ricorrere alla Corte EDU occorre aver percorso tutte le vie interne disponibili — incluso il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis o.p. introdotto dal d.l. 146/2013 — e averle esaurite correttamente. Un ricorso presentato senza aver attivato il rimedio preventivo interno viene dichiarato irricevibile.

Domande frequenti

Quando la mancata cura in carcere viola l’art. 3 CEDU?

La Corte EDU richiede che la condizione di salute del detenuto raggiunga una soglia minima di gravità e che l’amministrazione non abbia fornito cure adeguate o tempestive. Non basta avere una patologia: occorre dimostrare che le modalità concrete di detenzione aggravano la sofferenza in modo incompatibile con la dignità umana, come stabilito in Kudła c. Polonia e Paposhvili c. Belgio.

Quali rimedi interni deve esaurire un detenuto malato prima di ricorrere alla CEDU?

Prima del ricorso a Strasburgo è necessario aver utilizzato il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis o.p. (introdotto dal d.l. 146/2013), l’eventuale appello al tribunale di sorveglianza, e le istanze ex art. 147 c.p. o art. 47-ter o.p. Solo dopo l’esaurimento di questi rimedi il ricorso EDU è ricevibile.

Entro quanto tempo si ricorre alla Corte EDU dopo il diniego della sorveglianza?

Dal 1° agosto 2022, per effetto del Protocollo 15 alla CEDU, il termine per presentare il ricorso a Strasburgo è di 4 mesi dalla data della decisione interna definitiva. In precedenza era 6 mesi. Calcola il termine dalla notifica del provvedimento del tribunale di sorveglianza, non dalla sua pubblicazione.

Fonte di riferimento: Diritto.it