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Rivalsa sanitaria inammissibile senza avviso al medico


La rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico è inammissibile se la struttura non comunica tempestivamente al sanitario l’avvio delle trattative stragiudiziali, come stabilito dalla legge Gelli-Bianco. Questo obbligo non è un mero adempimento formale: la sua omissione preclude l’azione di rivalsa. Chi assiste strutture o professionisti sanitari deve verificare questo requisito prima di qualsiasi atto.

Punti chiave

  • Punto 1 — La mancata comunicazione al medico dell’avvio delle trattative rende inammissibile la rivalsa della struttura.
  • Punto 2 — Il Tribunale di Roma n. 1386/2026 qualifica l’obbligo di avviso come condizione sostanziale, non formale.
  • Punto 3 — Chi difende il medico convenuto in rivalsa deve eccepire subito l’omissione dell’avviso stragiudiziale.

Se assisti una struttura sanitaria o un medico coinvolto in un’azione di rivalsa, hai ora un argomento difensivo (o un requisito procedurale obbligatorio) da verificare prima di qualsiasi altra mossa: la comunicazione tempestiva dell’avvio delle trattative stragiudiziali al sanitario non è facoltativa. Ometterla chiude la porta alla rivalsa, punto.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1386/2026, ha dichiarato inammissibile l’azione di rivalsa esercitata da una struttura sanitaria nei confronti del medico per mancato rispetto dell’obbligo di tempestiva comunicazione previsto dalla legge Gelli-Bianco. La decisione completa è consultabile su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) disciplina la responsabilità sanitaria e regolamenta l’azione di rivalsa all’art. 9. La norma impone alla struttura — o all’impresa assicuratrice che ha risarcito il danno — di comunicare al medico coinvolto l’avvio di qualsiasi trattativa stragiudiziale con il danneggiato, con un anticipo sufficiente a consentire la partecipazione del professionista. La ratio è chiara: il medico deve poter difendere la propria posizione fin dalla fase precontenziosa, non ritrovarsi davanti a un titolo già formato senza aver potuto interloquire. Il Tribunale di Roma n. 1386/2026 chiarisce che questo adempimento non ha natura meramente formale, ma condiziona la proponibilità stessa dell’azione di rivalsa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di notificare un atto di rivalsa per conto di una struttura sanitaria, verifica documentalmente che l’avviso al medico sia stato inviato e ricevuto in tempo utile rispetto all’apertura delle trattative con il paziente o i suoi eredi.
  2. Se assisti il medico convenuto in rivalsa, solleva l’eccezione di inammissibilità in via preliminare: la mancata comunicazione non è sanabile e non richiede di entrare nel merito della responsabilità professionale.
  3. Nei contratti di gestione del rischio e nelle polizze RC sanitaria, verifica che siano previste clausole operative che obbligano la struttura (o il broker) a notificare formalmente al medico l’apertura di ogni pratica stragiudiziale, conservando prova della comunicazione.
  4. In sede di trattativa stragiudiziale, se rappresenti il medico, richiedi alla struttura copia della comunicazione inviata: se non esiste o è tardiva, ogni accordo raggiunto senza il professionista non può fondare una successiva rivalsa.
  5. Aggiorna i tuoi template di diffida e di risposta a rivalsa con un apposito paragrafo che eccepisce l’omissione dell’avviso ex art. 9 l. 24/2017, citando espressamente Trib. Roma n. 1386/2026 come precedente di merito.

Attenzione a

Il rischio principale per chi assiste la struttura è sottovalutare la prova della comunicazione: non basta averla inviata, occorre dimostrarne la tempestività rispetto all’avvio concreto delle trattative. Una PEC inviata il giorno prima della firma dell’accordo transattivo non soddisfa il requisito. Conserva e data-certifica ogni passaggio.

Sul fronte opposto, il difensore del medico deve eccepire l’inammissibilità nella prima difesa utile: attendere il merito espone al rischio di implicita acquiescenza procedurale, anche se tecnicamente l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in certi casi. Non affidarti a questa eventualità.

Domande frequenti

Cosa succede se la struttura sanitaria non avvisa il medico prima di avviare le trattative con il paziente?

Secondo il Tribunale di Roma n. 1386/2026, la rivalsa della struttura nei confronti del medico è inammissibile. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) non è formale: la sua omissione preclude l’azione di rivalsa indipendentemente dal merito della responsabilità professionale del sanitario.

Come si eccepisce l’inammissibilità della rivalsa sanitaria per mancato avviso al medico?

L’eccezione va sollevata come questione preliminare nella prima difesa utile, allegando l’assenza o tardività della comunicazione ex art. 9 l. 24/2017. È utile richiedere alla struttura copia documentale dell’avviso inviato al medico e verificarne la data rispetto all’apertura delle trattative stragiudiziali. Citare Trib. Roma n. 1386/2026 come precedente rafforza la prospettazione difensiva.

La rivalsa sanitaria è ammissibile se l’accordo transattivo è già stato firmato senza il medico?

No, se il medico non è stato tempestivamente avvisato dell’avvio delle trattative, l’accordo transattivo concluso senza la sua partecipazione non può fondare una successiva azione di rivalsa. La legge Gelli-Bianco garantisce al sanitario il diritto di intervenire nella fase precontenziosa proprio per evitare che si formi un titolo a suo sfavore senza contraddittorio.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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