La legge 119/2026 (riforma Zangrillo) ridisegna l’accesso alla dirigenza pubblica ma lascia fuori quasi un terzo delle PA italiane: i circa 7.500 Comuni privi di qualifiche dirigenziali. Chi assiste dipendenti di enti locali o Comuni in contenzioso lavoristico deve verificare preliminarmente se l’ente rientra o meno nel perimetro applicativo della riforma. Ignorare questa distinzione espone a impostazioni difensive sbagliate fin dall’atto introduttivo.
Punti chiave
- Punto 1 — La legge 119/2026 non si applica ai Comuni privi di qualifiche dirigenziali, circa 7.500 enti.
- Punto 2 — Prima di impostare qualsiasi ricorso, verificare se l’ente ha o meno la dirigenza istituita.
- Punto 3 — Il personale apicale dei piccoli Comuni resta soggetto alla disciplina previgente del TUEL.
Se stai assistendo un dipendente pubblico in un contenzioso su avanzamento di carriera o accesso a ruoli apicali, la prima cosa da fare è stabilire presso quale ente lavora. La legge 119/2026, nota come riforma Zangrillo, riscrive le procedure di accesso alla dirigenza pubblica ma produce effetti concreti solo negli enti che quella dirigenza l’hanno già istituita. Per i Comuni sotto soglia — quasi un terzo delle PA nazionali — le regole cambiano in misura trascurabile.
La notizia arriva da GazzettaEntiLocali: la riforma Zangrillo (l. 119/2026) si rivela sostanzialmente inapplicabile ai circa 7.500 Comuni italiani privi di dirigenza, lasciando invariato il quadro per una quota rilevante di lavoratori del comparto pubblico locale.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è il d.lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti le funzioni gestionali negli enti locali, e l’art. 109, che consente ai Comuni privi di dirigenza di affidare tali funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi. Nei Comuni con popolazione inferiore a determinate soglie, la figura dirigenziale è semplicemente assente per legge o per scelta organizzativa: la riforma Zangrillo non interviene su questo assetto strutturale e non introduce meccanismi automatici di adeguamento.
La legge 119/2026 si innesta su un sistema già stratificato: il d.lgs. 165/2001 (art. 28 e ss.) disciplina l’accesso alla dirigenza nelle PA statali, ma per gli enti locali l’autonomia organizzativa riconosciuta dal TUEL crea un perimetro separato che la riforma non ha aggredito. Il risultato è una biforcazione normativa che il contenzioso di settore dovrà necessariamente gestire caso per caso.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi relativi ad avanzamenti di carriera o procedure selettive interne, la prima verifica da fare è se l’ente ha formalmente istituito la qualifica dirigenziale nel proprio ordinamento. In assenza, la riforma Zangrillo non è norma applicabile alla fattispecie.
- Per i Comuni privi di dirigenza, il personale apicale (responsabili di servizio ex art. 109 TUEL) continua a essere selezionato e inquadrato secondo le regole previgenti e il contratto collettivo del comparto Funzioni Locali, senza le novità procedurali introdotte dalla l. 119/2026.
- Chi segue procedure disciplinari o contenziosi su incarichi fiduciari negli enti locali deve distinguere tra enti con e senza dirigenza: le tutele e le impugnazioni seguono percorsi differenti davanti al giudice del lavoro o al TAR competente.
- Nei pareri stragiudiziali a enti locali su riorganizzazione interna, la riforma va citata con cautela: applicarla indiscriminatamente a Comuni sotto soglia configura un errore di inquadramento normativo che può invalidare l’intero impianto del parere.
- Se assisti sindacati o rappresentanze di comparto, considera che circa 7.500 Comuni restano in una zona grigia normativa: terreno fertile per contenzioso su disparità di trattamento rispetto ai colleghi di enti più strutturati.
Attenzione a
Il rischio principale è applicare la riforma Zangrillo come se fosse norma generale del pubblico impiego. Non lo è: la l. 119/2026 interviene su un segmento specifico e lascia intatta l’autonomia organizzativa degli enti locali minori sancita dal TUEL. Citarla in un ricorso relativo a un Comune senza dirigenza espone a un’eccezione di inammissibilità per errato inquadramento normativo difficile da recuperare in udienza.
Secondo rischio: trascurare che la contrattazione collettiva di comparto può aver introdotto, in via anticipatoria o parallela, disposizioni che si sovrappongono parzialmente alla riforma. Prima di escludere l’applicabilità di qualsiasi novità, verifica l’ultimo rinnovo del CCNL Funzioni Locali e gli eventuali accordi decentrati dell’ente.
Domande frequenti
La riforma Zangrillo si applica ai piccoli Comuni senza dirigenti?
No. La legge 119/2026 ridisegna le procedure di accesso alla dirigenza pubblica ma non produce effetti concreti sui circa 7.500 Comuni italiani privi di qualifiche dirigenziali. In questi enti vige ancora la disciplina del TUEL (art. 109 d.lgs. 267/2000) che affida le funzioni apicali ai responsabili di servizio, senza che la riforma modifichi tale assetto.
Quale giudice è competente per i ricorsi su incarichi apicali nei Comuni senza dirigenza?
Dipende dalla natura del rapporto e dall’atto impugnato. I provvedimenti organizzativi dell’ente (istituzione o soppressione di un ufficio) restano di competenza del TAR. Le controversie sul rapporto di lavoro individuale — mancata attribuzione dell’incarico, retribuzione di posizione — appartengono al giudice del lavoro ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001.
Come cambia la selezione dei responsabili di servizio nei Comuni dopo la legge 119/2026?
Non cambia in modo sostanziale. Nei Comuni privi di dirigenza, la selezione dei responsabili di servizio ex art. 109 TUEL rimane disciplinata dal regolamento interno dell’ente e dal CCNL Funzioni Locali vigente. La l. 119/2026 non introduce nuove procedure selettive per questo personale, né obblighi di adeguamento immediato per gli enti locali privi di qualifiche dirigenziali.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali