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Riforma forense lavoro subordinato e CNF cosa cambia


La riforma forense in discussione alla Camera prevede modifiche su attività riservate, compensi minimi, specializzazioni e composizione del Consiglio Nazionale Forense. Gli emendamenti approvati il 30 aprile 2025 dalla Commissione Giustizia incidono direttamente sul modello organizzativo degli studi legali, inclusa la possibilità di svolgere la professione in regime di lavoro subordinato. Il testo deve ancora approdare in Aula, ma il quadro normativo che emerge impone già una verifica degli assetti contrattuali e delle attività svolte.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Commissione Giustizia ha approvato emendamenti su attività riservate e compensi minimi degli avvocati.
  • Punto 2 — Il lavoro subordinato forense viene disciplinato con nuove regole che toccano autonomia e tutele economiche.
  • Punto 3 — Il Consiglio Nazionale Forense subisce modifiche strutturali nel ruolo e nelle competenze previste dalla delega.

Se il tuo studio impiega avvocati collaboratori o struttura rapporti di lavoro parasubordinato, il disegno di legge delega sulla riforma forense oggi in Commissione potrebbe imporre una revisione dei contratti in uso. Le novità riguardano non solo il lavoro subordinato, ma anche il perimetro delle attività riservate e i meccanismi di determinazione dei compensi: tre variabili che insieme definiscono la sostenibilità economica di uno studio.

Il 30 aprile 2025 la Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera a numerosi emendamenti dei relatori sul disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense. I temi toccati spaziano dalle attività riservate alla disciplina delle specializzazioni, dai compensi professionali al ruolo del Consiglio Nazionale Forense. L’iter prosegue verso l’Aula. Tutti i dettagli degli emendamenti approvati sono consultabili su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

L’ordinamento forense vigente è regolato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, che all’art. 2 definisce le attività riservate all’avvocato e all’art. 18 disciplina i compensi professionali, richiamando i parametri ministeriali fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147). Il lavoro subordinato dell’avvocato dipendente è oggi disciplinato dall’art. 23 della stessa L. 247/2012, che ne consente l’esercizio solo con precise limitazioni sull’autonomia tecnica. La delega in discussione modifica proprio questi assi portanti, attribuendo al Governo il potere di riscrivere le regole con decreto legislativo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Attività riservate ridefinite. Gli emendamenti approvati intervengono sull’elenco delle attività che solo l’avvocato può svolgere. Uno studio che esternalizza attività oggi non riservate dovrà verificare se queste rientrano nel nuovo perimetro una volta adottato il decreto delegato.
  2. Compensi minimi e tariffe. La delega prevede una revisione dei criteri di liquidazione, con possibile reintroduzione di soglie minime inderogabili. Chi pratica tariffe fortemente ribassate nei contratti con i clienti dovrà adeguare i preventivi una volta in vigore la nuova disciplina.
  3. Lavoro subordinato con autonomia tecnica garantita. Le opposizioni hanno sollevato critiche proprio su questo punto: il testo attuale della delega non sembrerebbe garantire tutele economiche adeguate all’avvocato dipendente. Chi struttura rapporti di collaborazione stabile deve monitorare come verrà scritto il decreto delegato, perché i contratti in essere potrebbero richiedere modifiche.
  4. Specializzazioni formali. La delega tocca il sistema delle specializzazioni previsto dall’art. 9 della L. 247/2012. Gli studi che già comunicano specializzazioni ai clienti o le indicano nei preventivi devono allinearsi ai nuovi requisiti formativi che il decreto delegato potrebbe fissare.
  5. CNF: ruolo e composizione. Gli emendamenti incidono sulle competenze del Consiglio Nazionale Forense. Per gli studi coinvolti in procedimenti disciplinari o in ricorsi in materia ordinistica, è utile seguire l’evoluzione di questa parte della delega, perché potrebbe cambiare il regime delle impugnazioni.

Attenzione a

Non anticipare modifiche non ancora in vigore. La delega è ancora in Commissione e deve passare dall’Aula prima di diventare legge. Solo dopo l’approvazione definitiva e l’adozione del decreto legislativo le nuove regole produrranno effetti. Rivedere adesso i contratti con i clienti o i collaboratori sulla base del testo attuale espone al rischio di modifiche che potrebbero non corrispondere alla versione finale.

Attenzione alla sovrapposizione con la disciplina vigente. Fino all’entrata in vigore del decreto delegato, restano applicabili gli artt. 2, 18 e 23 della L. 247/2012 e il D.M. 147/2022 sui parametri. Qualsiasi contestazione su compensi o attività riservate avanzata oggi va gestita con il quadro normativo attuale, non con quello prospettato dalla delega.

Domande frequenti

Un avvocato dipendente può ancora mantenere l’autonomia tecnica con la riforma forense?

Oggi l’art. 23 della L. 247/2012 garantisce all’avvocato dipendente la piena autonomia tecnica nelle prestazioni. La delega in discussione potrebbe modificare queste tutele, ma fino all’adozione del decreto legislativo la disciplina vigente rimane intatta. Le opposizioni in Commissione hanno già segnalato il rischio di un indebolimento delle garanzie economiche per questa categoria.

Con la riforma forense tornano le tariffe minime per gli avvocati?

La delega prevede una revisione dei criteri di liquidazione dei compensi con possibile introduzione di soglie minime. Tuttavia il testo definitivo dipenderà dal decreto legislativo che il Governo adotterà dopo l’approvazione della legge delega. Oggi i parametri di riferimento restano quelli del D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

Cosa cambia per il Consiglio Nazionale Forense con la riforma dell’ordinamento forense?

Gli emendamenti approvati il 30 aprile 2025 intervengono su ruolo e competenze del CNF, con possibili riflessi sul sistema delle impugnazioni in materia disciplinare e ordinistica. I dettagli operativi dipenderanno dal decreto delegato. Chi ha procedimenti in corso davanti al CNF deve seguire l’iter parlamentare per valutare eventuali disposizioni transitorie.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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