Site icon Bollettino Ufficiale

Rientro infortuni sul lavoro senza certificato definitivo



Con la circolare INAIL 29 aprile 2026, n. 17, il lavoratore infortunato può rientrare in servizio alla scadenza della prognosi anche in assenza del certificato medico definitivo. La trasmissione telematica avviene tramite Modello 1SS, strumento già in uso ma ora espressamente confermato per questa fattispecie. È possibile anche la riammissione anticipata rispetto alla prognosi, con procedura distinta.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il rientro al termine della prognosi non richiede più il certificato medico definitivo INAIL.
  • Punto 2 — Il Modello 1SS è lo strumento telematico confermato per comunicare il rientro.
  • Punto 3 — La riammissione anticipata segue una procedura separata rispetto alla scadenza ordinaria della prognosi.

Se gestisci pratiche di infortunio sul lavoro per conto del datore di lavoro o del lavoratore, la circolare INAIL n. 17/2026 risolve un problema operativo ricorrente: il rientro in servizio bloccato dall’attesa del certificato medico definitivo. Da oggi quella attesa non è più un requisito formale per riammettere il dipendente.

La circolare INAIL 29 aprile 2026, n. 17 chiarisce le procedure per il rientro al termine della prognosi e per la riammissione anticipata, confermando l’uso del Modello 1SS come canale telematico ufficiale per la trasmissione delle comunicazioni.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento resta il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in particolare gli artt. 53 e 54 che disciplinano la certificazione medica e gli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio. L’art. 53 T.U. 1124/1965 prevede l’obbligo di trasmissione del certificato medico all’INAIL, ma non subordina espressamente la riammissione in servizio al rilascio del certificato definitivo: la circolare n. 17/2026 si inserisce proprio in questo spazio interpretativo, colmando un vuoto procedurale che in passato generava contenziosi tra datore di lavoro, lavoratore e istituto assicuratore.

Sul piano del rapporto di lavoro, rileva anche l’art. 2110 c.c., che regola il diritto alla conservazione del posto durante la malattia e l’infortunio: la corretta gestione del rientro incide direttamente sul computo del periodo di comporto e sull’eventuale legittimità di un licenziamento successivo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Il rientro in servizio alla scadenza della prognosi è ora proceduralmente autonomo rispetto al rilascio del certificato medico definitivo INAIL: il datore di lavoro non può più opporre l’assenza di quel documento per ritardare la riammissione.
  2. La comunicazione del rientro avviene esclusivamente via Modello 1SS in via telematica: qualsiasi comunicazione cartacea o fuori canale non è conforme alla procedura indicata dalla circolare.
  3. La riammissione anticipata — prima della scadenza della prognosi — segue un percorso distinto: richiede una procedura separata che il consulente deve attivare espressamente, non è automatica né assimilabile al rientro ordinario.
  4. Per i datori di lavoro assistiti, aggiorna subito le istruzioni operative ai responsabili HR: il mancato rispetto della procedura telematica può generare contestazioni INAIL e, nei casi più gravi, responsabilità per omessa comunicazione ex art. 53 T.U. 1124/1965.
  5. In caso di contenzioso sul periodo di comporto o su un licenziamento per superamento dello stesso, la data di rientro risultante dal Modello 1SS trasmesso telematicamente costituisce prova documentale primaria: conserva sempre copia della ricevuta di trasmissione.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere le due fattispecie: rientro ordinario a scadenza prognosi e riammissione anticipata hanno procedure distinte. Trattarle allo stesso modo — o usare il canale sbagliato — espone il datore di lavoro a vizi formali nelle comunicazioni all’INAIL, con possibile disconoscimento della copertura assicurativa per il periodo intermedio.

Secondo rischio: ignorare il Modello 1SS come unico canale valido. Studi abituati a gestire queste comunicazioni via PEC diretta o tramite intermediari non autorizzati rischiano di trasmettere dati fuori dal sistema telematico INAIL, rendendo la comunicazione inefficace ai fini della circolare n. 17/2026.

Guida pratica: come procedere

  1. Verifica la scadenza della prognosi
    Controlla la data di scadenza indicata nel certificato medico INAIL in possesso del datore di lavoro. La scadenza determina il momento dal quale il rientro è proceduralmente attivabile, indipendentemente dal rilascio del certificato definitivo.
  2. Distingui rientro ordinario da riammissione anticipata
    Se il lavoratore rientra alla scadenza naturale della prognosi, si applica la procedura ordinaria. Se rientra prima della scadenza, attiva la procedura separata di riammissione anticipata prevista dalla circolare INAIL n. 17/2026. Le due fattispecie non sono interscambiabili.
  3. Compila e trasmetti il Modello 1SS in via telematica
    Accedi al portale INAIL e trasmetti il Modello 1SS come canale ufficiale per la comunicazione del rientro. Non utilizzare PEC diretta o canali cartacei: la circolare n. 17/2026 conferma la telematica come unico strumento valido per questa comunicazione.
  4. Conserva la ricevuta di trasmissione telematica
    Archivia la ricevuta del Modello 1SS trasmesso. In caso di contenzioso sul periodo di comporto ex art. 2110 c.c. o su un licenziamento per superamento dello stesso, la data di rientro attestata dalla ricevuta costituisce la prova documentale principale da produrre in giudizio.

Domande frequenti

Il lavoratore può rientrare al lavoro senza certificato definitivo INAIL?

Sì. La circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 chiarisce che, alla scadenza della prognosi, il rientro in servizio è possibile anche in assenza del certificato medico definitivo. Il datore di lavoro comunica il rientro tramite Modello 1SS in via telematica, senza attendere la chiusura documentale della pratica INAIL.

Come funziona la riammissione anticipata dopo un infortunio sul lavoro?

La riammissione anticipata — prima della scadenza della prognosi — segue una procedura separata rispetto al rientro ordinario. Non è automatica: va attivata con specifica comunicazione all’INAIL tramite il canale telematico previsto. Trattarla come un rientro standard espone a vizi formali e possibili contestazioni sull’effettiva copertura assicurativa del periodo.

Qual è il Modello 1SS e come si usa per il rientro da infortunio?

Il Modello 1SS è il modulo telematico INAIL utilizzato per trasmettere le comunicazioni relative alla gestione degli infortuni sul lavoro. Con la circolare n. 17/2026 ne viene confermato l’uso specifico per le comunicazioni di rientro a fine prognosi. La trasmissione avviene tramite i canali digitali INAIL e la ricevuta costituisce prova documentale della data di rientro.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

Exit mobile version