Se il proprietario del veicolo ha impugnato il verbale principale, il termine per comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S. resta sospeso fino alla definizione del giudizio. La Cassazione con l’ordinanza n. 13604 dell’11 maggio 2026 lo ribadisce: sanzionare il proprietario per omessa comunicazione mentre il ricorso è pendente è illegittimo. Chi segue contenziosi in materia di codice della strada deve verificare sistematicamente lo stato del ricorso principale prima di valutare qualsiasi contestazione sull’obbligo di comunicazione.
Punti chiave
- Punto 1 — Il ricorso pendente contro il verbale principale sospende il termine per comunicare i dati del conducente.
- Punto 2 — Sanzionare il proprietario per omessa comunicazione durante il giudizio è illegittimo secondo Cass. Civ. n. 13604/2026.
- Punto 3 — Verificare lo stato del ricorso principale è il primo atto da compiere prima di difendere una sanzione ex art. 126-bis CdS.
Chi assiste proprietari di veicoli sanzionati per omessa comunicazione dei dati del conducente ha ora un argomento difensivo solido e riconosciuto dalla Suprema Corte: se al momento della contestazione era pendente un ricorso contro il verbale originario, la sanzione ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S. non regge. Questo vale sia in sede di opposizione che come motivo di annullamento del nuovo verbale.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13604 dell’11 maggio 2026, ha confermato che la pendenza del ricorso sospende l’obbligo di comunicare i dati del conducente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada. La pronuncia è consultabile tramite la fonte originale AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. impone al proprietario del veicolo — salvo che si tratti di persona giuridica — di comunicare all’autorità i dati personali e della patente del conducente al momento dell’infrazione, quando la violazione comporta decurtazione di punti. Il mancato adempimento entro il termine fissato costituisce autonoma violazione, punita con sanzione pecuniaria e con la decurtazione diretta dei punti a carico del proprietario.
Il nodo interpretativo riguarda l’esigibilità di questo obbligo quando il verbale presupposto è oggetto di impugnazione. La Cassazione ha già affrontato il tema in diverse occasioni, consolidando il principio secondo cui l’obbligo di comunicazione non può essere preteso in pendenza di un giudizio che potrebbe travolgere il verbale originario: sarebbe irragionevole obbligare il proprietario a collaborare all’applicazione di una sanzione la cui legittimità è ancora sub iudice.
Cosa cambia per lo studio
- Quando ricevi un mandato per un verbale ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la prima verifica è se esiste un ricorso pendente contro il verbale principale: se sì, hai già il motivo di opposizione.
- Nei ricorsi contro la sanzione per omessa comunicazione, allega immediatamente la documentazione che provi la pendenza del giudizio presupposto (ricevuta di deposito del ricorso, notifica dell’atto introduttivo al giudice di pace o al prefetto).
- Se il cliente non ha ancora impugnato il verbale principale ma è ancora in termine, valuta l’opportunità di farlo prima che scada anche il termine per la comunicazione dei dati: il ricorso blinda entrambe le posizioni.
- In sede di opposizione al verbale per omessa comunicazione, chiedi la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio presupposto, richiamando espressamente Cass. Civ. n. 13604/2026.
- Per i clienti persone giuridiche, ricorda che l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. prevede un regime differenziato: l’obbligo di comunicazione si applica con modalità diverse, quindi verifica caso per caso prima di applicare lo stesso schema difensivo.
Attenzione a
Il principio vale solo se il ricorso contro il verbale principale era già pendente al momento in cui scadeva il termine per comunicare i dati. Un ricorso proposto dopo la scadenza del termine di comunicazione non sana retroattivamente l’omissione: la sequenza temporale è decisiva e va documentata con precisione.
Non confondere la sospensione dell’obbligo con la sua eliminazione definitiva. Se il ricorso principale viene rigettato, l’obbligo di comunicazione torna esigibile e l’autorità potrebbe notificare un nuovo verbale. Avvisa il cliente di questo scenario fin dall’inizio, per evitare che si trovi impreparato a una seconda contestazione.
Domande frequenti
Il ricorso al giudice di pace contro una multa sospende l’obbligo di comunicare i dati del conducente?
Sì, secondo Cass. Civ. n. 13604/2026. La pendenza del ricorso contro il verbale principale sospende l’obbligo ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S. fino alla definizione del giudizio. La sanzione per omessa comunicazione notificata durante il giudizio è illegittima e va impugnata allegando la prova della pendenza del ricorso presupposto.
Se il ricorso contro la multa viene rigettato, il proprietario deve ancora comunicare i dati del conducente?
Sì. La sospensione dell’obbligo cessa con la definizione del giudizio. Se il ricorso principale viene rigettato, l’obbligo di comunicazione torna esigibile. L’autorità può notificare un nuovo verbale per omessa comunicazione. Il cliente va informato di questo rischio residuo fin dall’inizio del mandato.
Come si dimostra che il ricorso era pendente quando scadeva il termine per comunicare i dati del conducente?
Serve documentazione che attesti la data di proposizione del ricorso: ricevuta di deposito presso il giudice di pace, copia del ricorso in opposizione notificato, o ricevuta della proposizione del ricorso al prefetto. La sequenza temporale — ricorso proposto prima della scadenza del termine di comunicazione — è il punto critico da provare.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani