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Revocatoria fallimentare e pagamenti ai lavoratori esenti


I pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori subordinati sono esenti dalla revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., anche se non avvenuti contestualmente allo svolgimento della prestazione. La Cassazione con l’ordinanza n. 12715/2026 ha confermato che l’esenzione tutela direttamente il diritto alla retribuzione, prescindendo dalla tempistica del pagamento. Nei procedure concorsuali, il curatore non può aggredire questi pagamenti solo perché avvenuti con ritardo rispetto alla prestazione lavorativa.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’esenzione ex art. 67, co. 3, lett. f), l.fall. copre i pagamenti retributivi anche se non contestuali alla prestazione.
  • Punto 2 — Il curatore fallimentare non può revocare stipendi pagati in ritardo se riferiti a prestazioni lavorative effettive.
  • Punto 3 — La tutela opera sul diritto alla retribuzione in sé, non sul momento temporale del pagamento.

Se assisti un lavoratore o un datore di lavoro in una procedura fallimentare, questa ordinanza ti offre un argomento difensivo solido: i pagamenti delle retribuzioni non sono revocabili, indipendentemente da quando siano stati effettuati rispetto allo svolgimento della prestazione. Il perimetro dell’esenzione è più ampio di quanto parte della giurisprudenza di merito avesse finora riconosciuto.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 12715/2026, ha chiarito che l’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro tutela direttamente il diritto alla retribuzione, senza richiedere che il pagamento sia contestuale o quasi contestuale allo svolgimento della prestazione. Puoi leggere il testo integrale su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

L’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. esclude dall’azione revocatoria fallimentare i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori. La ratio è proteggere il lavoratore — parte debole del rapporto — dal rischio di dover restituire somme già percepite a titolo di retribuzione, che spesso costituiscono l’unica fonte di sostentamento. Prima di questa ordinanza, alcuni tribunali di merito subordinavano l’esenzione alla contestualità temporale tra prestazione e pagamento, mutuando un criterio pensato per le esenzioni commerciali. La Cassazione lo esclude expressis verbis, riportando l’interpretazione sul piano dei diritti fondamentali del lavoratore.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei giudizi di revocatoria promossi dal curatore, puoi eccepire l’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. anche quando i pagamenti siano avvenuti settimane o mesi dopo la maturazione della retribuzione, purché riferiti a prestazioni effettive.
  2. Devi distinguere nettamente i pagamenti retributivi — sempre esenti — dai pagamenti verso fornitori o creditori commerciali, che restano soggetti alle esenzioni più restrittive delle lett. a)-e) del medesimo comma.
  3. Se assisti il curatore, valuta con maggiore cautela l’opportunità di impugnare pagamenti ai dipendenti: un’azione revocatoria su queste somme espone la procedura a una soccombenza prevedibile con condanna alle spese.
  4. Nei contratti di cessione d’azienda o nei piani di risanamento pre-fallimentare, questo principio rafforza la posizione dei lavoratori che abbiano ricevuto arretrati nei sei mesi anteriori al fallimento.
  5. Aggiorna le difese già depositate nei giudizi pendenti in cui il curatore abbia contestato pagamenti retributivi ritenendoli non coperti dall’esenzione per difetto di contestualità.

Attenzione a

Il confine tra retribuzione e altre erogazioni al lavoratore non è sempre nitido. Premi di produzione, rimborsi spese forfettari o erogazioni legate a accordi transattivi potrebbero non rientrare nell’esenzione se il curatore dimostra che non costituiscono corrispettivo diretto della prestazione lavorativa. Verifica sempre la qualificazione giuridica della somma pagata prima di invocare l’art. 67, comma 3, lett. f).

Attenzione anche al perimetro soggettivo: l’esenzione copre dipendenti e collaboratori, ma non automaticamente tutti i soggetti che abbiano ricevuto compensi in relazione a una attività lavorativa. Amministratori con compensi ibridi o professionisti con contratti atipici potrebbero trovarsi in una zona grigia che la Cassazione non ha ancora definito in modo uniforme.

Domande frequenti

Il pagamento di arretrati ai dipendenti prima del fallimento è revocabile?

No, secondo la Cassazione (ord. n. 12715/2026). L’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. copre i pagamenti retributivi anche se effettuati in ritardo rispetto alla prestazione lavorativa. Il curatore non può revocare stipendi arretrati corrisposti nei sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, purché riferiti a prestazioni effettivamente svolte.

La contestualità tra pagamento e prestazione lavorativa è requisito per l’esenzione dalla revocatoria?

No. La Cassazione con l’ordinanza n. 12715/2026 ha escluso che la contestualità sia un requisito dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. L’esenzione tutela il diritto alla retribuzione in quanto tale, non la tempistica del pagamento. Questo supera l’orientamento più restrittivo adottato da parte dei tribunali di merito.

I compensi degli amministratori sono esenti dalla revocatoria come i salari dei dipendenti?

Non necessariamente. L’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. è pensata per i corrispettivi delle prestazioni di lavoro subordinato e para-subordinato. I compensi degli amministratori, specie se con natura mista o legati a utili distribuiti, possono essere qualificati diversamente dal curatore e non beneficiare automaticamente della stessa protezione. Occorre analizzare caso per caso la natura giuridica dell’erogazione.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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