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Responsabilità precontrattuale PA nel project financing


Nel project financing il promotore privato non matura un affidamento qualificato all’aggiudicazione, ma la PA può comunque rispondere per responsabilità precontrattuale se ha tenuto una condotta contraria a buona fede nelle trattative. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4982/2026, chiarisce che il danno risarcibile non è la perdita del contratto, ma il cosiddetto interesse negativo: spese sostenute e occasioni perdute. Chi assiste operatori privati deve calibrare la strategia risarcitoria su questo perimetro, documentando con precisione i costi della fase di gara.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il promotore nel project financing non vanta affidamento qualificato all’aggiudicazione del contratto.
  • Punto 2 — La PA risponde ex art. 1337 c.c. se ha violato la buona fede nelle trattative precontrattuali.
  • Punto 3 — Il danno risarcibile è l’interesse negativo: spese di gara e opportunità perse, non il lucro cessante da contratto.

Se assisti un operatore privato che ha partecipato a una procedura di project financing andata a vuoto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4982/2026 ridisegna il perimetro della tutela risarcitoria disponibile. Non puoi più costruire la domanda sull’affidamento all’aggiudicazione: quella strada è chiusa. Puoi invece aggredire la condotta della PA sul terreno della buona fede precontrattuale, con un danno quantificabile sull’interesse negativo.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4982/2026, ha stabilito che nel project financing il promotore non matura un affidamento qualificato tale da generare aspettativa risarcibile al contratto. Resta però aperta la responsabilità precontrattuale della PA ai sensi dell’art. 1337 c.c. Per approfondire il testo integrale della notizia si veda La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il project financing è disciplinato dagli artt. 193 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che confermano la struttura bifasica della procedura: selezione del promotore e successiva gara. Questa articolazione è la ragione per cui il Consiglio di Stato nega l’affidamento qualificato: la scelta del promotore non equivale ad aggiudicazione e non produce i suoi effetti tipici.

Sul versante civilistico, l’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative. La giurisprudenza amministrativa — già prima del Cons. Stato n. 4982/2026 — aveva riconosciuto l’applicabilità di questa norma anche nei rapporti tra privato e PA nelle procedure ad evidenza pubblica, in linea con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2018. Il danno risarcibile in questo schema è sempre e solo l’interesse negativo: rimborso delle spese inutilmente sostenute e perdita di ulteriori occasioni contrattuali dimostrate.

Cosa cambia per lo studio

  1. Abbandona la tesi dell’affidamento qualificato nelle procedure di project financing: il Consiglio di Stato la respinge esplicitamente e costruire un ricorso su quel presupposto espone il cliente a una soccombenza prevedibile.
  2. Imposta la domanda risarcitoria sull’art. 1337 c.c., documentando punto per punto le condotte della PA che integrano violazione della buona fede: interruzione ingiustificata delle trattative, informazioni errate, ritardi anomali nella procedura.
  3. Quantifica il danno come interesse negativo: raccogli e conserva tutte le spese di partecipazione alla gara (consulenze, studi di fattibilità, progettazione preliminare) e, se possibile, prova la perdita di opportunità alternative concrete e documentabili.
  4. Verifica la giurisdizione: la domanda ex art. 1337 c.c. nei confronti della PA in materia di contratti pubblici appartiene al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a.
  5. Considera i termini decadenziali: l’azione risarcitoria autonoma davanti al TAR si prescrive in cinque anni dal fatto lesivo, ma se proposta unitamente all’impugnazione dell’atto resta soggetta al termine di 120 giorni ex art. 30, comma 3, c.p.a.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere l’interesse negativo con il danno da perdita del contratto. Chiedere al giudice il lucro cessante calcolato sui ricavi attesi dall’opera — come se il contratto fosse stato concluso — è una domanda destinata al rigetto in questo schema, perché presuppone proprio quell’affidamento qualificato che la sentenza esclude.

Attenzione anche alla prova della condotta scorretta della PA: non basta dimostrare che la procedura si è conclusa senza contratto. Occorre provare che la stazione appaltante ha agito in malafede o con colpa grave nelle trattative, elemento che richiede una ricostruzione documentale accurata fin dalla fase stragiudiziale.

Domande frequenti

Il promotore nel project financing può chiedere il risarcimento se la PA non procede con la gara?

Sì, ma solo sul terreno della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., non sull’affidamento all’aggiudicazione. Il Cons. Stato n. 4982/2026 esclude che la selezione del promotore generi un’aspettativa tutelabile al contratto. Il danno risarcibile è limitato all’interesse negativo: spese di gara sostenute e occasioni perse dimostrate.

Qual è la differenza tra interesse negativo e interesse positivo nel risarcimento precontrattuale PA?

L’interesse negativo copre le spese inutilmente sostenute per partecipare alla trattativa e le occasioni contrattuali alternative perdute. L’interesse positivo, invece, corrisponde al vantaggio che il contraente avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato concluso e adempiuto. Nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale si risarcisce solo il primo.

Davanti a quale giudice si propone la domanda ex art. 1337 c.c. contro una PA in una gara pubblica?

Davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a., che attribuisce al TAR le controversie risarcitorie relative a procedure di affidamento di contratti pubblici, incluse quelle per responsabilità precontrattuale della stazione appaltante.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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