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Responsabilità medica del primario sul reparto


Il direttore di struttura complessa non può delegare la propria posizione di garanzia ai medici del reparto e restare estraneo al danno subito dal paziente. L’art. 7 del D.P.R. n. 128/1969 e l’art. 63 del D.P.R. n. 761/1979 attribuiscono al primario una responsabilità diretta sull’organizzazione e sull’attività clinica del reparto. Nei giudizi su fatti antecedenti alla legge Gelli-Bianco, questa impostazione conserva piena efficacia e il convenuto non può invocare la delega come scudo.

Punti chiave

  • Il primario è garante dei pazienti anche quando l’assistenza diretta è affidata ad altri medici del reparto.
  • L’art. 7 D.P.R. 128/1969 e l’art. 63 D.P.R. 761/1979 fondano la responsabilità organizzativa del direttore di struttura.
  • Per fatti anteriori alla legge Gelli-Bianco, il quadro normativo pre-riforma resta il parametro di giudizio applicabile.

Nei giudizi di responsabilità medica in cui il convenuto è il direttore di struttura complessa, la strategia difensiva basata sulla delega ai medici di reparto non regge. Chi imposta la difesa del primario sostenendo che l’assistenza spettasse ad altri o che il suo intervento fosse dovuto solo in caso di complicanze, si espone a una soccombenza quasi certa, almeno per i fatti regolati dal diritto previgente.

Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 316 del 19 maggio 2026, ha riaffermato questo principio pronunciandosi su una vicenda antecedente alle riforme del settore. La decisione è consultabile tramite la fonte originale Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il giudice calabrese ha richiamato due norme cardine del regime previgente: l’art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969, che affida al primario la direzione tecnica e amministrativa del reparto, e l’art. 63 del D.P.R. n. 761 del 1979, che gli attribuisce la responsabilità dell’attività diagnostica e terapeutica svolta dai sanitari della struttura. Entrambe le disposizioni costruiscono una posizione di garanzia autonoma, non trasferibile per via organizzativa interna.

Sul piano penale, la posizione di garanzia del primario è stata elaborata in modo costante dalla Cassazione. Sul versante civile, per i fatti successivi all’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (Gelli-Bianco) e del decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012), il quadro si articola diversamente, ma la sentenza di Crotone si inserisce nel solco del diritto previgente e non interferisce con il nuovo regime di riparto della responsabilità tra medico e struttura.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei fascicoli pre-riforma, cita subito art. 7 D.P.R. 128/1969 e art. 63 D.P.R. 761/1979 per ancorare la posizione di garanzia del primario: sono le norme su cui il tribunale ha fondato la condanna e restano il riferimento corretto per i fatti anteriori al 2013.
  2. Smonta la difesa per delega: la tesi secondo cui il primario non era tenuto a intervenire perché il paziente era affidato a un collega non costituisce esimente. Il garante risponde anche per omessa vigilanza sull’attività altrui.
  3. Distingui il regime temporale applicabile: per i fatti successivi alla legge Gelli-Bianco, la responsabilità del medico dipendente segue l’art. 2043 c.c., quella della struttura l’art. 1218 c.c. Per i fatti anteriori, il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sul primario è più diretto.
  4. Raccogli la documentazione organizzativa del reparto: turni, deleghe formali, protocolli interni. Questi documenti dimostrano — o escludono — la consapevolezza del primario sullo stato del paziente e la sua capacità concreta di intervenire.
  5. Nei casi di parte attrice, convenire il direttore di struttura in solido con la struttura sanitaria rafforza la posizione risarcitoria e moltiplica i soggetti sui quali escutere l’eventuale condanna.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere il piano penale con quello civile: la posizione di garanzia del primario è stata elaborata soprattutto in sede penale, ma il Tribunale di Crotone la trasporta con coerenza anche nel giudizio civile di risarcimento. Non dare per scontato che i due regimi coincidano perfettamente, specie quando entra in gioco il nesso causale.

Secondo errore frequente: trascurare il dato temporale del fatto. Applicare meccanicamente la Gelli-Bianco a una vicenda del 2008 o del 2010 espone a eccezioni processuali immediate e a una difesa mal calibrata. Verifica sempre la data del fatto e individua il regime normativo effettivamente applicabile prima di impostare la strategia.

Domande frequenti

Il primario può essere ritenuto responsabile se il paziente era seguito da un altro medico del reparto?

Sì. L’art. 7 del D.P.R. n. 128/1969 e l’art. 63 del D.P.R. n. 761/1979 attribuiscono al direttore di struttura complessa una posizione di garanzia autonoma sull’intera attività del reparto. La delega operativa a un collega non estingue questa responsabilità: il primario risponde anche per omessa vigilanza sull’operato dei sanitari a lui subordinati.

La legge Gelli-Bianco ha eliminato la responsabilità del primario per i danni ai pazienti?

No. La legge n. 24/2017 ha ridisegnato il riparto di responsabilità tra medico dipendente e struttura, ma non ha soppresso la posizione di garanzia del direttore di struttura. Per i fatti anteriori alla riforma, si applica il vecchio regime basato sui D.P.R. n. 128/1969 e n. 761/1979. Per i fatti successivi, occorre valutare caso per caso il ruolo organizzativo del primario.

Quali documenti servono per provare la responsabilità del primario in un giudizio civile?

Cartella clinica completa, verbali di consegna dei pazienti, turni di servizio, protocolli interni del reparto e ogni delega formale firmata dal primario. Questi documenti consentono di ricostruire la conoscenza che il direttore aveva delle condizioni del paziente e la sua possibilità concreta di intervenire, elementi decisivi per il nesso causale.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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