La sanatoria privatistica di un atto nullo non estingue la responsabilità disciplinare del notaio che lo ha ricevuto in violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile. I due piani — civilistico e disciplinare — operano in modo del tutto autonomo. Chi assiste clienti in controversie contro notai deve tenere separati i rimedi e non considerare la conferma dell’atto come rinuncia implicita all’azione disciplinare.
Punti chiave
- Punto 1 — La conferma dell’atto nullo produce effetti solo sul piano privatistico, non su quello disciplinare.
- Punto 2 — L’art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile resta violato indipendentemente dalla successiva sanatoria.
- Punto 3 — Il cliente che ha già sanato l’atto può comunque esporre il notaio a procedimento disciplinare.
Se assisti un cliente danneggiato dalla condotta di un notaio, la circostanza che l’atto nullo sia stato successivamente confermato non chiude i giochi sul fronte disciplinare. I due rimedi operano su binari separati e la sanatoria civilistica non vale come esimente per il professionista che ha ricevuto l’atto in violazione della legge notarile.
La Cassazione, con la sentenza n. 22902/2026, ha chiarito che la successiva conferma dell’atto nullo per mancanza della dichiarazione di conformità catastale non esclude la responsabilità disciplinare del notaio. La pronuncia, commentata da GiuriCivile.it, fissa un principio destinato a incidere sulla strategia di tutela del cliente in sede stragiudiziale e disciplinare.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. La mancanza della dichiarazione di conformità catastale — prevista dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010 — determina la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della stessa legge notarile. La Cassazione ribadisce che l’illecito disciplinare si consuma nel momento in cui il notaio riceve l’atto irregolare: nessun evento successivo può retroattivamente neutralizzare quella condotta.
Cosa cambia per lo studio
- Separa sempre i due piani. Quando assisti un cliente che ha già sanato un atto nullo ricevuto da un notaio, verifica comunque la percorribilità di un esposto disciplinare al Consiglio Notarile distrettuale competente: la conferma dell’atto non è una remissione implicita dell’illecito disciplinare.
- Documenta il momento della violazione. L’illecito disciplinare si cristallizza alla data di ricezione dell’atto irregolare. Raccogli subito l’atto originale con data certa e la prova della mancanza della dichiarazione di conformità catastale al momento del rogito.
- Valuta la prescrizione disciplinare separatamente. Il termine per l’azione disciplinare nei confronti dei notai (art. 146 l. notarile) decorre dall’atto, non dalla sua eventuale sanatoria: agire dopo anni di quiete può essere tardivo anche se il danno civilistico è ancora perseguibile.
- Usa la sentenza come argomento in sede di esposto. Cass. n. 22902/2026 è ora citabile direttamente per contrastare la difesa del notaio che eccepisce la sopravvenuta validità dell’atto come causa di non punibilità disciplinare.
- Attenzione al danno risarcibile. Sul piano civilistico, il cliente che ha sanato l’atto potrebbe aver già eliminato il danno principale. Verifica se residuano danni consequenziali — spese duplicate, ritardi, perdita di opportunità — che giustifichino un’azione risarcitoria autonoma ex art. 2043 c.c. o in base al contratto d’opera professionale.
Attenzione a
Non confondere sanatoria e acquiescenza. Il cliente che firma l’atto di conferma non rinuncia automaticamente ad alcuna pretesa risarcitoria né preclude l’avvio del procedimento disciplinare. Chi gestisce la pratica deve però verificare che nell’atto di conferma non siano state inserite clausole di manleva o rinuncia esplicita nei confronti del notaio: una rinuncia contrattuale al risarcimento è valida tra le parti e può limitare i rimedi civilistici, anche se non tocca il profilo disciplinare.
Verifica la competenza territoriale dell’esposto. Il Consiglio Notarile competente è quello del distretto in cui il notaio esercita, non quello del luogo in cui l’atto è stato stipulato se coincide con un distretto diverso. Un esposto presentato all’organo sbagliato non sospende né interrompe i termini di prescrizione disciplinare.
Domande frequenti
La sanatoria dell’atto nullo estingue la responsabilità disciplinare del notaio?
No. Secondo Cass. n. 22902/2026, la conferma successiva dell’atto nullo opera esclusivamente sul piano privatistico e non cancella l’illecito disciplinare già consumato al momento della ricezione dell’atto irregolare in violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile. I due procedimenti restano del tutto autonomi.
Quando si prescrive l’azione disciplinare contro un notaio per atto nullo sanato?
Il termine di prescrizione disciplinare ex art. 146 della legge notarile decorre dalla data di ricezione dell’atto irregolare, non da quella della sua eventuale sanatoria. Attendere la conferma dell’atto prima di presentare l’esposto può quindi risultare fatale se nel frattempo i termini sono decorsi.
Mancanza dichiarazione conformità catastale: quali rimedi ha il cliente contro il notaio?
Il cliente dispone di tre strade distinte: azione risarcitoria civile per i danni subiti (art. 2043 c.c. o responsabilità contrattuale), esposto disciplinare al Consiglio Notarile distrettuale, e — ove ne ricorrano i presupposti — azione penale. La sanatoria civilistica dell’atto non preclude nessuno di questi rimedi, salvo esplicita clausola contrattuale di rinuncia al risarcimento.
Fonte di riferimento: Giuricivile