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Report mensili riscossione per enti creditori dal 2026


Dal 2026 gli enti creditori ricevono report mensili standardizzati da Agenzia delle entrate-Riscossione, in attuazione del d.lgs. n. 110/2024 e del decreto ministeriale del 29 aprile 2025. Chi assiste Comuni, enti previdenziali o altri creditori pubblici deve aggiornare i flussi di monitoraggio del credito affidato in riscossione. Il nuovo sistema cambia anche le basi informative su cui impostare eventuali contestazioni o azioni di recupero residuale.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 2026 AdER invia report mensili agli enti creditori in base al d.lgs. 110/2024.
  • Punto 2 — Il decreto ministeriale del 29 aprile 2025 definisce contenuto e cadenza dei nuovi flussi informativi.
  • Punto 3 — Gli enti creditori devono adeguare i propri sistemi di controllo interno alla nuova reportistica periodica.

Chi assiste enti pubblici nella gestione del credito affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione deve sapere che dal 2026 cambia il modo in cui quell’ente comunica l’andamento delle riscossioni. I consulenti degli enti creditori — Comuni, enti previdenziali, agenzie regionali — dovranno rivedere i flussi di monitoraggio e le procedure interne di riconciliazione contabile, perché il dato mensile diventa il riferimento operativo standard.

Il decreto ministeriale del 29 aprile 2025, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attua le previsioni della riforma della riscossione contenuta nel decreto legislativo n. 110/2024. L’obiettivo dichiarato è rendere trasparente e tracciabile il rapporto tra AdER e gli enti affidanti attraverso report periodici a cadenza mensile.

Il contesto normativo

Il d.lgs. n. 110/2024 ha ridisegnato in modo organico il sistema della riscossione pubblica, intervenendo sui rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti creditori affidanti. L’art. 1 del decreto fissa i principi di efficienza, trasparenza e responsabilità nella gestione del credito pubblico affidato in riscossione coattiva. Il decreto ministeriale del 29 aprile 2025 costituisce la norma attuativa diretta di quelle disposizioni, traducendo i principi generali in obblighi operativi concreti a carico di AdER.

Sul piano sistematico, il nuovo regime si innesta su quanto già previsto dall’art. 59 del d.lgs. n. 112/1999, che disciplina i rapporti tra agente della riscossione ed enti impositori, aggiornandone i meccanismi di rendicontazione all’attuale assetto istituzionale. Il punto critico è che la reportistica mensile diventa ora un obbligo strutturale e non più una facoltà bilaterale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Gli enti creditori ricevono ogni mese un report standardizzato da AdER con i dati aggiornati sullo stato delle cartelle affidate: incassato, residuo, inesigibile dichiarato e procedure esecutive in corso.
  2. Chi redige pareri o assiste un ente nella valutazione del proprio portafoglio crediti potrà finalmente contare su dati periodici certi, anziché su estrazioni occasionali richieste ad hoc.
  3. La reportistica mensile diventa la base documentale da allegare nelle delibere di svalutazione del credito e nei rendiconti di fine esercizio degli enti locali, con impatti diretti sulle procedure contabili ex d.lgs. n. 118/2011.
  4. In caso di contenzioso sulla gestione del credito affidato — ad esempio per omessa o tardiva attivazione delle procedure esecutive — il report mensile costituirà prova documentale diretta dello stato delle attività al momento rilevante.
  5. Gli enti creditori dovranno predisporre procedure interne per ricevere, archiviare e analizzare i report entro i termini contabili mensili, con ricadute organizzative sugli uffici finanziari e sui relativi consulenti esterni.

Attenzione a

Il primo rischio concreto riguarda gli enti che non si dotano in tempo di una procedura interna di ricezione e controllo dei report: senza un presidio dedicato, i dati mensili si accumulano senza essere letti, vanificando la finalità informativa della riforma e lasciando l’ente esposto a contestazioni in sede di revisione dei conti. Predisponi già ora, insieme all’ufficio finanziario del cliente, un protocollo minimo di gestione del flusso.

Il secondo rischio riguarda l’uso processuale dei report: se il documento mensile attesta che AdER era a conoscenza dell’inesigibilità di un credito da mesi, quella circostanza potrà essere invocata — o subita — in un giudizio per responsabilità da omessa riscossione. Verifica con il cliente che i report vengano effettivamente trasmessi nei termini e conservati con data certa.

Domande frequenti

Dal 2026 gli enti creditori devono fare qualcosa per ricevere i report mensili di AdER?

Il decreto ministeriale del 29 aprile 2025 pone l’obbligo di trasmissione in capo ad AdER, non all’ente. Tuttavia, l’ente deve dotarsi di una procedura interna per ricevere, protocollare e analizzare i report nei termini utili alle scadenze contabili mensili e alle delibere di svalutazione del credito previste dal d.lgs. n. 118/2011.

I nuovi report mensili di riscossione possono essere usati come prova in giudizio?

Sì. Il report mensile attestante lo stato di avanzamento delle procedure esecutive affidate ad AdER costituisce documento amministrativo rilevante in eventuali giudizi per responsabilità da omessa o tardiva riscossione. È essenziale conservarli con data certa e verificare che la trasmissione avvenga regolarmente e nei termini previsti dal decreto attuativo.

Quale norma obbliga AdER a inviare report mensili agli enti creditori dal 2026?

L’obbligo deriva dal decreto legislativo n. 110/2024, che ha riformato il sistema della riscossione pubblica, e dal decreto ministeriale del 29 aprile 2025, norma attuativa in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo definisce contenuto, formato e cadenza mensile dei flussi informativi tra AdER e gli enti affidanti.

Fonte di riferimento: MisterFisco

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